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Decreto Ministero Interno 1 marzo 2000 Determinazione, per l’anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse
Art. 1. Per l’anno 2000 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:
Art. 2. Per l’anno 2000 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:
Art. 3. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo:
Art. 4. Ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l’importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato fino a L. 100.000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell’articolo stesso. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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