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Decreto MURST 29 dicembre 2000 IL MINISTRO VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema universitario e in particolare l’articolo 2, comma 3, lettera a), il quale prevede che, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengano determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia; VISTO l’art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, relativo al completamento delle autonomie degli Atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509; TENUTO CONTO dei pareri del CUN, della CRUI e del CNSU, resi rispettivamente in data 5 settembre, 21 settembre e 14 e 15 settembre 2000; TENUTO CONTO dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 16 novembre 2000; DECRETA 1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, e tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell’art. 17, comma 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003:
2. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, come determinate dalla legge finanziaria 2001, sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:
3. Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all’art. 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Indietro |
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