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 Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
(Approvato dal CdM il 17.3.2000)

Modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 recante: "Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell' art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210"

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA l’esigenza di apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;

ACQUISITO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità e definizioni

       1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.

       2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

          a) per "Ministero" o "Ministro" il Ministero o il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

          b) per "università" le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;

          c) per "rettore" i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 2
Bandi

       1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

       2. I bandi sono pubblicati dalle università e resi disponibili anche per via telematica. L’avviso di ciascun bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

       3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.

       4. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

       5. Il bando prevede l’attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.

       6. Il bando può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L' inosservanza del limite comporta l' esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l’adeguata valutazione dei candidati.

       7. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando può indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando stesso.

       8. La partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

       9. E' fatto divieto ai professori ordinari, associati e ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.

      10. Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida. Ai fini della verifica dell’osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le università trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le università a comunicare agli interessati l’esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.

      11. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Art. 3
(Costituzione delle commissioni giudicatrici)

       1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commissione giudicatrice.

       2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e i professori associati che hanno conseguito la conferma, nonché i ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

       3. Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facoltà. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati nonché i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I professori designati, anche appartenenti ad altra facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del Consiglio universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici.

       4. I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:

          a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;

          b) per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;

          c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari.

       5. In ciascuna procedura l'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ordinari e associati e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

       6 In ciascuna procedura l'elettorato passivo è attribuito, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori e ai ricercatori di cui al comma 2, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando non in servizio presso l’ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa.

       7. E' in ogni caso fatto divieto ai professori ed ai ricercatori eletti o designati nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.

       8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori e i ricercatori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia o ruolo nelle quali sono inseriti in ordine decrescente i professori e i ricercatori votati. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. I professori e ricercatori eletti in più commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti.

       9. Qualora il numero degli eleggibili sia inferiore a cinque, le votazioni si svolgono in due fasi. Nella prima l’elettorato attivo e passivo è costituito esclusivamente da professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura. Nella seconda fase, ove necessaria, l’elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti ai settori affini di cui al comma 3 e dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando non eletti nella prima fase elettorale. L’elettorato attivo è costituito congiuntamente dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando e dagli appartenenti ai settori affini.

       10. Nei casi in cui, anche ricorrendo ai settori affini, il numero degli eleggibili non consenta di costituire la commissione, la votazione è differita al momento in cui si renda disponibile un numero di eleggibili almeno pari al numero dei componenti da eleggere.

       11. Il Ministero, con la collaborazione delle università, definisce gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. A tal fine le università sono tenute a comunicare immediatamente al Ministero ogni provvedimento riguardante professori e ricercatori rilevante ai fini del presente regolamento. Le opposizioni agli elenchi sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni.

       12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l’esclusione dall’elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9.

       13. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatrici subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3.

       14. Lo svolgimento delle elezioni, disciplinato con decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tali procedure assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.

       15. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università, previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, concordano le date di svolgimento delle elezioni.

       16. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

       17. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Art. 4
Lavori delle commissioni giudicatrici

       1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui al 11 dell’articolo 2, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

       2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

              a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

              b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

              c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

              d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

              e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

       3. Per i fini di cui al comma 2 la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

       4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

              a) attività didattica svolta anche all’estero;

              b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

              c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

              d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

              e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297;

              f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

              g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

              h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

       5. La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

       6. Le università, con propri regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative dei criteri di cui al comma 2.

       7. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla lo svolgimento, secondo quanto previsto dal bando, delle seguenti prove:

              a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di ricercatore;

              b) una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate per la copertura di posti di professore associato.

       8. Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

       9. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sostengono, secondo quanto previsto dal bando, una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.

       10. La prova orale, la prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche.

       11. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

       12. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

       13. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Art. 5
Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo

       1. Il rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l’elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.

       2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

       3. Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore.

       4. Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

       5. La nomina del candidato prescelto dal consiglio di facoltà è disposta con decreto rettorale.

       6. Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel comma 8.

       7. Qualora la facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, né può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.

       8. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati proposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

       9. L’università che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

       10. L’idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8. 

Art. 6

Pubblicità degli atti

       1. Le relazioni riassuntive di cui all'articolo 4, comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

Art. 7
Norme finali

       1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

       2. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso il triennio di cui al medesimo comma.

       3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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