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Decreto Presidente Repubblica 21 novembre
2000, n. 415 Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; Sentite, in data 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso in data 4 ottobre 2000; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunone del 6 ottobre 2000; Udito, il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, con sede in Firenze, di seguito denominato "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo", che ne individua le finalità, è dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:
Art. 2. 1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente presiede altresì il comitato tecnico-scientifico. 2. Il presidente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione. 3. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. Art. 3. 1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:
2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità
operative del controllo strategico.
3. Il consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti. Art. 4. 1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, nonché in materia di documentazione e di informatica applicata e di gestione dei progetti e programmi europei, in base a criteri fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo. 2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività. 4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione, tenuto conto dei livelli previsti per posizioni parificabili di analoghe istituzioni. 5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e dei risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione. Art. 5. 1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio. 2. Il comitato è composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendo tra i professori universitari. 3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale durata non può comunque superare quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti. Art. 6. 1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a
norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un
collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali
due designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I predetti Ministeri
designano altresì ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso
di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi designati. Art. 7. 1. Il consiglio di amministrazione delibera, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione è subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento sono adottate con la medesima procedura. 2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Art. 8. 1. Il personale dell'Istituto è compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente regolamento. Art. 9. 1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza, come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono valutati i titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, all'area tecnologica, informatica e telematica, documentaria, della elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca anche a livello internazionale e della gestione di programmi della Unione europea. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale. 3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche, e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal consiglio di amministrazione. Art. 10. 1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con
oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di
bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale
amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori
ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola
o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici
compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. 2. I
comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente
con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di
un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di
almeno tre anni. Art. 11. 1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca. 2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamente inerenti ai compiti da svolgere. 3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, fissando congrui termini per la presentazione delle domande. Art. 12. 1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
Art. 13. 1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, può associare alla propria attività enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata della associazione e le sue finalità, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico e dei criteri di scelta dell'ente di ricerca. 2. L'Istituto, per le finalità di cui al comma 1, può conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e può partecipare a consorzi di ricerca scientifica. 3. L'Istituto può stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico è posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni. Art. 14. 1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. 2. I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il Ministero della pubblica istruzione non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi. Art. 15. 1. L'Istituto, ai fini di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo, stabilisce un collegamento stabile con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e con gli uffici scolastici regionali, mediante conferenze di servizi a livello nazionale e locale, le cui modalità di convocazione e di svolgimento e la cui periodicità sono stabilite col regolamento dell'Istituto. 2. Le conferenze di servizio di cui al comma 1 possono essere realizzate anche per via informatica, con le modalità previste dal regolamento. 3. Le deliberazioni assunte dalle conferenze di servizio, verbalizzate dal
segretario della conferenza, sono rese pubbliche mediante affissione all'albo
delle direzioni regionali interessate. 4. L'Istituto si collega in via informatica con tutti gli IRRE e gli uffici scolastici regionali, per la realizzazione di un sistema di documentazione e di coordinamento delle iniziative nel settore delle biblioteche-centri di documentazione nelle scuole e delle reti scuole al quale sia possibile accedere da tutte le regioni e da tutte le istituzioni scolastiche. 5. I programmi concordati con i singoli IRRE e gli uffici scolastici regionali, devono avere caratteristiche tali da poter essere utilizzati nelle altre regioni. Art. 16. 1. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i riquisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui al comma 1 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parità di punteggio è data preferenza al predetto personale. 3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio. 4. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori della biblioteca di documentazione pedagogica restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2000 Tabella A Direttore: una unità. Personale tecnico, specialistico e di ricerca: ventotto unità. Personale amministrativo: ventitre unità. NOTE: Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onoreficenze della Repubblica.". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazione pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa)". - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando al tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istruzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquisiscono ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni. 12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. è abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. è abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: "Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo Da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Nota all'art. 1: - Per l'argomento del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, vedasi nelle note alle premesse. Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258: "Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). - 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprietà strategiche alle quali l'Istituto si uniforma. 2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6. 3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze. 4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea. 5. L'istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati". Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si vedano le note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d) e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 1 (Princìpi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a)-c) (Omissis); d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)". "Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione". Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Nota all'art. 6: - Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 296, vedasi in note all'art. 3. Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6 del citato decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258: "6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall'organo di amministrazione". Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. (Omissis). 3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti". Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258: "4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica". Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si veda in nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 2. - 1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 13. -1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) - b) (Omissis); c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autonomia di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziari in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività". Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si veda in note all'art. 2. Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258: "2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) - b) (Omissis); c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attività degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica". Indietro |
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