Attenzione:
sezione in aggiornamento
Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente
Torna alla homepage
|
|
Legge 10 gennaio 2000, n. 6
(in GU 20 gennaio 2000, n. 15)
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente
iniziative per la diffusione della cultura scientifica
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro",
nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura
tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e
naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela
e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di
interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:
a) riorganizzare e potenziare le istituzioni
impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella
valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché
favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e
delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
b) promuovere la ricognizione sistematica delle
testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese,
nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia
delle scienze e delle tecniche;
c) incentivare, anche mediante la collaborazione con
le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di
formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei,
città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o
di istituire;
d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle
metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della
scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
e) promuovere l'informazione e la divulgazione
scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche
mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni
editoriali e multimediali.
f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole
di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori
scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci
di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione,
così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza
e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della
società.
2. Sono considerati, in particolare, obiettivi
strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri
scientifici e storico-scientifici; il potenziamento, anche attraverso intese
con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia
naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di
strutture con analoghe finalità, nonché l'adozione delle misure necessarie
per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle università in
condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto
previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al
potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia,
alla individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul
territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche;
anche mediante centri di servizio.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per
accedere ad un finanziamento triennale destinato al finanziamento di enti,
strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalità
giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o
immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità
dell'offerta didattica e comunicativa, capacita di programmazione pluriennale,
partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o
internazionale. I soggetti in possesso dei requisiti predetti sono inseriti, a
domanda, in una tabellam da emanare con decreto del Ministro, sentito il
Comitato di cui all'articolo 2-quater e acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni
con la medesima procedura.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui
al comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze
e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare
intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti
pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi,
tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento
delle iniziative di comune interesse.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che
interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni
culturali e ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali.
6. Sulle iniziative realizzate in attuazione
della presente legge, il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni,
allegando specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente inserito nella
tabella di cui al comma 3".
2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a
decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n.
449.
2. Il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Della somma di cui
all'articolo 2, almeno il 60 per cento è riservato annualmente al
finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonchè
delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il
finanziamento è ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-quater,
con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa
presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività sovlte
nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 2-bis della legge 28 marzo 1991,
n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 2- ter - 1. Ogni anno il
Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalità di
presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attività
coerenti con le finalità della presente legge, nel quale eventualmente sono
individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far
convergere le singole iniziative".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 28 marzo 1991,
n. 113, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 2-quater - 1. Per le finalità
di cui alla presente legge è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato
tecnico-scientifico.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, è formato
da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della
Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e
della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche,
da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un
rappresentante del Ministero per i beni culturali e le attività culturali,
esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento
all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni
di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente
legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una
sola volta.
3. L'istituzione e il funzionamento del comitato non
comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato".
2. In sede di prima applicazione della presente legge,
qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il
componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater
della legge 28 marzo 1991, n. 113, da designare da parte della stessa Assemblea,
è sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Indietro |