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 Normativa

 

Nota ARAN  2 novembre 2000

Prot. n. 12022

Oggetto: Elezioni delle RSU nel comparto Scuola del 13 – 16 dicembre 2000. Ulteriore nota di chiarimenti

Facendo seguito alle precedenti note di chiarimento e tenuto conto dei numerosi quesiti – sia telefonici che scritti – da parte degli Istituti scolastici e delle organizzazioni sindacali, questa Agenzia ritiene opportuno ribadire alcune precisazioni già contenute nelle note inviate ed integrare le stesse con le seguenti ulteriori indicazioni:

1) Diritto di assemblea

L'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, indica i soggetti titolari dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro ai quali l'art. 2 delle stesso CCNQ collega anche il diritto ad indire le assemblee sindacali.
Tale diritto è in capo alle organizzazioni sindacali rappresentative come chiaramente indicato nell'art 6, comma 2, dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU del 7 agosto 1998. Pertanto la circostanza che il dirigente sindacale componente degli organismi statutari sia collocato in aspettativa o in distacco non inficia, comunque, la titolarità del medesimo ad indire l'assemblea, diritto appunto collegato all'associazione sindacale rappresentativa.

2) Elettorato attivo e passivo

L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale, nonché le precedenti note di chiarimento definiscono la titolarità dell'elettorato attivo e passivo. Tenuto conto che il regolamento elettorale non può essere esaustivo di tutta la casistica che può presentarsi nei comparti del pubblico impiego, e nel caso di specie nel comparto scuola, nel ribadire quanto già contenuto nei predetti testi, in ottemperanza al principio della massima partecipazione alla consultazione elettorale e, nel tempo, della garanzia di stabilità delle RSU elette, si chiarisce che:

  • l'elettorato attivo è esteso a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato presso la scuola – con la sola esclusione dei dirigenti – alla data di inizio delle procedure elettorali indipendentemente dai compiti svolti ed anche se non titolare di posto nella scuola stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili: ad esempio il personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso la scuola sede di elezione), e a tempo determinato purché temporalmente presente almeno fino al termine delle attività didattiche (cfr. nota di chiarimenti del 3 ottobre 2000 prot. n. 10581). I dipendenti assunti dopo la data di inizio delle procedure elettorali hanno diritto di voto, se in possesso dei suindicati requisiti, senza conseguenze sulle procedure elettorali già attivate (liste e numero componenti RSU).

  • l'elettorato passivo è esteso a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato – esclusi i dirigenti - che non rientra nei casi di incompatibilità enunciati (cfr. Art. 9 dell'Accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, Art. 4 del regolamento elettorale e note di chiarimento), qualità che deve permanere anche dopo la elezione pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

Il dipendente ha diritto ad esprimere il proprio voto in una unica sede; pertanto i docenti che hanno l'orario articolato su più scuole votano dove hanno la titolarità del posto.

Il personale comandato o fuori ruolo presso altre amministrazioni (es. Provveditorati agli studi) ha votato in occasione della elezione delle RSU dei Ministeri in base ai chiarimenti a suo tempo forniti circa l'elettorato attivo delle elezioni svoltesi nel 1998. Tale personale ha, tuttavia, l'elettorato passivo presso l'istituto da cui proviene a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio nella sede di provenienza (revoca del comando) qualora eletto.

Si ricorda altresì che è possibile candidarsi in una sola lista.

3) Composizione della Commissione elettorale

L'art. 5 del regolamento elettorale disciplina il caso in cui i componenti della Commissione elettorale siano in numero inferiore a tre (3) prevedendo la nomina di componenti aggiuntivi da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sino al raggiungimento del prescritto numero. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, oppure nel caso in cui solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista nomini il componente della commissione elettorale, se il presentatore di lista è dipendente dell'istituto scolastico può anche essere designato per la commissione elettorale (cfr. note di chiarimenti del 25 settembre 1998 e del 23 ottobre 1998).

4) Presentazione delle liste

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del regolamento elettorale il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere: es. se si devono eleggere tre (3) componenti RSU ogni lista al massimo può avere quattro (4) candidati.

5) Risposte a richieste di chiarimenti, informazioni, quesiti

Nel ribadire che il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali, si evidenzia, confermando quanto già chiarito con le note del 1998, che è compito delle Commissioni elettorali decidere sull'ammissibilità delle liste e verificare il rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle stesse, anche concedendo brevi termini per regolarizzare i possibili errori, meramente formali, tra i quali l'autentica delle firme (cfr. note di chiarimenti del 23 ottobre 1998 e del 3 novembre 1998).

Le Commissioni elettorali devono, pertanto, stabilire i criteri cui attenersi sulla base dei contenuti dell'Accordo sulla elezione delle RSU e dei principi di correttezza e di buona fede.

Gli Istituti Scolastici devono garantire la massima collaborazione, ma, essendo le elezioni un fatto endosindacale, non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito consultivo, di verifica e controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale.

Le Commissioni elettorali in caso di necessità possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti.


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