|
|||
|
|||
Attenzione: sezione in aggiornamento Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente Torna alla homepage |
Nota ARAN 2 novembre 2000 Prot. n. 12022 Oggetto: Elezioni delle RSU nel comparto Scuola del 13 – 16 dicembre 2000. Ulteriore nota di chiarimenti Facendo seguito alle precedenti note di chiarimento e tenuto conto dei numerosi quesiti – sia telefonici che scritti – da parte degli Istituti scolastici e delle organizzazioni sindacali, questa Agenzia ritiene opportuno ribadire alcune precisazioni già contenute nelle note inviate ed integrare le stesse con le seguenti ulteriori indicazioni: 1) Diritto di assemblea L'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali,
indica i soggetti titolari dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro ai quali
l'art. 2 delle stesso CCNQ collega anche il diritto ad indire le assemblee
sindacali. 2) Elettorato attivo e passivo L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale, nonché le precedenti note di chiarimento definiscono la titolarità dell'elettorato attivo e passivo. Tenuto conto che il regolamento elettorale non può essere esaustivo di tutta la casistica che può presentarsi nei comparti del pubblico impiego, e nel caso di specie nel comparto scuola, nel ribadire quanto già contenuto nei predetti testi, in ottemperanza al principio della massima partecipazione alla consultazione elettorale e, nel tempo, della garanzia di stabilità delle RSU elette, si chiarisce che:
Il dipendente ha diritto ad esprimere il proprio voto in una unica sede; pertanto i docenti che hanno l'orario articolato su più scuole votano dove hanno la titolarità del posto. Il personale comandato o fuori ruolo presso altre amministrazioni (es. Provveditorati agli studi) ha votato in occasione della elezione delle RSU dei Ministeri in base ai chiarimenti a suo tempo forniti circa l'elettorato attivo delle elezioni svoltesi nel 1998. Tale personale ha, tuttavia, l'elettorato passivo presso l'istituto da cui proviene a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio nella sede di provenienza (revoca del comando) qualora eletto. Si ricorda altresì che è possibile candidarsi in una sola lista. 3) Composizione della Commissione elettorale L'art. 5 del regolamento elettorale disciplina il caso in cui i componenti della Commissione elettorale siano in numero inferiore a tre (3) prevedendo la nomina di componenti aggiuntivi da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sino al raggiungimento del prescritto numero. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, oppure nel caso in cui solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista nomini il componente della commissione elettorale, se il presentatore di lista è dipendente dell'istituto scolastico può anche essere designato per la commissione elettorale (cfr. note di chiarimenti del 25 settembre 1998 e del 23 ottobre 1998). 4) Presentazione delle liste Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del regolamento elettorale il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere: es. se si devono eleggere tre (3) componenti RSU ogni lista al massimo può avere quattro (4) candidati. 5) Risposte a richieste di chiarimenti, informazioni, quesiti Nel ribadire che il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali, si evidenzia, confermando quanto già chiarito con le note del 1998, che è compito delle Commissioni elettorali decidere sull'ammissibilità delle liste e verificare il rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle stesse, anche concedendo brevi termini per regolarizzare i possibili errori, meramente formali, tra i quali l'autentica delle firme (cfr. note di chiarimenti del 23 ottobre 1998 e del 3 novembre 1998). Le Commissioni elettorali devono, pertanto, stabilire i criteri cui attenersi sulla base dei contenuti dell'Accordo sulla elezione delle RSU e dei principi di correttezza e di buona fede. Gli Istituti Scolastici devono garantire la massima collaborazione, ma, essendo le elezioni un fatto endosindacale, non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito consultivo, di verifica e controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale. Le Commissioni elettorali in caso di necessità possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti. Indietro |
Direzione generale per la comunicazione © 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA Centralino 06 5849.1 |