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Ordinanza Ministeriale 7 febbraio 2000, n.
33 Integrazioni e modifiche alla O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 Prot. n. D1/904
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTA l’O.M. n.153 del 15.6.1999 con la quale è stata indetta la sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell’idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, per gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative. VISTO l'art.2, della citata O.M. che prevede come requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione una necessaria, seppure parziale e indeterminata, corrispondenza tra servizio prestato e ordine di scuola o tipologia di posto di ruolo per il quale si richiede l'abilitazione o l'idoneità medesima; VISTO l'art.4, comma 1 della predetta O.M. in cui viene precisato che è consentita la partecipazione alla procedura per il conseguimento di una sola idoneità o abilitazione; CONSIDERATO che in assenza di espliciti divieti, la ratio della legge 3 maggio 1999, n.124 può anche rinvenirsi nella volontà di consentire il conseguimento di più titoli professionali a chi, possedendo i prescritti titoli di studio, abbia comunque acquisito una certificata professionalità in servizio, prescindendo dall'ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato prestato; CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito del generale perseguimento dell'interesse pubblico, rientra nei prioritari obiettivi dell'Amministrazione giungere ad una migliore flessibilità nell'utilizzazione dei personale scolastico di ruolo e non di ruolo; ATTESO che una modifica dei requisiti di accesso alle sessioni riservate previste dalla O.M. 153/1999 nel senso suindicato, nel favorire il raggiungimento di tale obiettivo, comporterebbe nel contempo un notevole risparmio per la diminuita esigenza di riconversione professionale dei personale in servizio e del relativo reclutamento; CONSIDERATA l’urgenza di dettare disposizioni per consentire la frequenza ai corsi del personale in servizio o residente all’estero e del personale che non ha potuto frequentare i corsi esistenti a livello provinciale o regionale e così sciogliendo la riserva contenuta nell’articolo 3, comma 6 della citata O.M.. RITENUTO per quanto suesposto di dover procedere alle necessarie modifiche delle disposizioni contenute nella O.M.153/1999 in virtù di un ulteriore esercizio del potere di ordinanza; ORDINA: Art. 1 1. Vengono apportate le seguenti modifiche alla O.M. 15 giugno 1999, n. 153:
Art. 2 1. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti anche di carattere temporale previsti dalla O.M. n.153/1999, i candidati che versino nelle situazioni di servizio o di ammissibilità di cui al precedente articolo, compresi coloro che non hanno già presentato domanda ai sensi della stessa O.M., possono presentare domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami di idoneità o abilitazione all'insegnamento per la frequenza di un solo corso, in una sola provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando uno dei moduli allegati. 2. Non è consentita la partecipazione ai corsi al personale che non ha superato gli esami finali dei corsi indetti con O.M. 153/99 per lo stesso posto di ruolo o classe di concorso. Art. 3 1. Per quanto riguarda la documentazione da allegare o la dichiarazione sostitutiva restano valide le disposizioni contenute nella O.M. n.153/1999. 2. Gli aspiranti che hanno già presentato domanda di partecipazione ai corsi non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla O.M. n.153/1999, ma avendone titolo alla luce delle disposizioni contenute nella presente O.M devono, considerata la nullità delle precedenti istanze, presentare nuova domanda di partecipazione entro il termine sopra indicato, pena l'ulteriore esclusione dalla procedura. 3. Resta valida la documentazione eventualmente allegata o la dichiarazione sostitutiva effettuata con la precedente istanza, cui il candidato dovrà tuttavia fare esplicito riferimento nella nuova istanza. Art. 4 1. I corsi, da attivare secondo le disposizioni della presente O.M., riguarderanno:
Art. 5 1. Restano valide nei confronti dei partecipanti che hanno già conseguito l’idoneità o l’abilitazione le stesse riduzioni di frequenza previste dall’art.7, comma 12 dell’O.M. 153/99. 2. I corsi avranno inizio nel mese di marzo e, comunque a conclusione dei corsi attivati ai sensi della O.M.153/99 e termineranno entro il 31 maggio 2000. 3. I Provveditori agli Studi utilizzeranno, ove possibile, le stesse strutture organizzative e gli stessi docenti e coordinatori impegnati negli analoghi corsi attivati ai sensi dell’O.M. 153/99 al fine di garantire, sia in sede di percorso formativo, che di valutazione finale, un’omogeneità di trattamento tra le varie categorie di personale partecipante ai corsi. 4. Per il personale in servizio o residente all’estero, che sarà inserito
nei corsi da attivare ai sensi della presente O.M., dovrà essere garantito, in
adempimento alle disposizioni contenute nell’art.3 comma 6 della O.M. 153/99,
un percorso formativo abbreviato che preveda, nell’ambito dello stesso
programma assegnato agli altri partecipanti al corso, un ampio ricorso all’autoformazione,
che riguarderà almeno i ¾ delle ore complessivamente previste per i corsisti. 5. Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano anche al personale che, pur ammesso ai corsi indetti ai sensi dell’O.M. 153/99, non ha potuto frequentare per i motivi previsti dall’art.3, comma 6 dell’O.M. medesima. Art.6 1. Tutto il personale di ruolo che partecipa ai corsi potrà utilizzare l’idoneità o l’abilitazione conseguita per le procedure di mobilità da disporre per l’anno scolastico 2001/2002. 2. Per tutto quanto non previsto dalla presente O.M. restano validi, purché compatibili, le disposizioni della O.M. n. 153/1999. Indietro |
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