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Nota 7 marzo 2002 Prot. n.160 Oggetto: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa. D.M. n. 66 del 20 aprile 2001 A seguito di numerose richieste di chiarimenti, pervenute allo scrivente Ufficio in relazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al D.M. n. 66 del 20.4.2001 ed anche alla luce di quanto precedentemente comunicato, con nota prot.n. 606 del 14.11.2001, si reputa opportuno precisare, quanto segue. - Sospensione del rapporto di collaborazione per recupero psico fisico Nel richiamare la ministeriale prot.n. 118 del 26.6.2001,si ribadisce che il personale interessato non ha titolo alla fruizione delle ferie, tuttavia, al fine di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche spese durante l'attività lavorativa,il collaboratore avrà facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa per il recupero psico-fisico. Inoltre si definisce che con tali forme di sospensioni gli interessati potranno usufruire anche di eventuali riposi compensativi maturati, a seguito di esplicita richiesta del Capo dell'Istituto - Problematiche inerenti la tutela della maternità Si fa rinvio a quanto comunicato con la nota ministeriale n prot. n. 475 del 28.9.2001. - Fondo di istituto Si torna a ribadire che allo stato attuale, anche a seguito di accordi sindacali nazionali, non è prevista la partecipazione al fondo di istituto dei soggetti firmatari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. - Aliquota contributiva A seguito dell'incremento dell'aliquota contributiva previdenziale prevista nell'ultima legge finanziaria 2002 ,si ritiene che la retribuzione lorda spettante al collaboratore vada rideterminata al fine di impedire che l'aggravio di tale onere contributivo ricada nel corrispettivo netto del predetto personale, secondo il prospetto sottospecificato. Prospetto per la determinazione del costo complessivo per addetto
N.B. l'importo netto spettante al collaboratore dovrà essere determinato applicando, al compenso lordo pattuito, oltre alle ritenute previdenziali e assistenziali come sopra indicate, le ritenute fiscali pari a quelle stabilite per i lavoratori dipendenti al netto delle detrazioni spettanti. - Procedure contabili I Direttori Generali Regionali vorranno procedere a trasferire ai rispettivi C.S.A. per il successivo accreditamento alle singole Istituzioni scolastiche interessate e per ogni singola unità firmataria del contratto di collaborazione coordinata e continuativa la somma annua lorda per il 2002 pari ad Euro 18.230,68 anziché quella di 18.308,92 Euro, derivante dalla decurtazione della quota occorrente al pagamento del premio INAIL a seguito dell'accentramento della posizione assicurativa, come già comunicato con nota n. 173 del 17/7/2001. I Dirigenti Scolastici provvederanno poi a corrispondere ai singoli soggetti interessati la somma mensile, al netto delle detrazioni spettanti, pari ad Euro 1.228,71 a cui dovrà essere detratta la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito. Si fa presente infine, che per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel codice civile e alla vigente normativa fiscale. Nota 14 novembre 2001 Prot. n.606 Oggetto: D.M. prot. 66 del 20.4.2001 - Ulteriori indicazioni riguardanti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa A seguito di quesiti pervenuti concernenti l'oggetto si reputa opportuno precisare quanto segue:
La predetta circolare, con i relativi allegati potrà essere reperita presso i competenti Uffici territoriali dell'INPS. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL
REDDITO Circolare 23 luglio 2001, n. 147 Oggetto: Estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 (art. 51, comma 1, lett. d, della legge 23.12.1999, n. 488). Istruzioni contabili e adempimenti fiscali. Variazioni al piano dei conti Sommario: Dal 1 gennaio 2000 la tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera è estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata con un minimo di tre contributi mensili nei dodici mesi precedenti la data del ricovero e con un determinato reddito individuale. Sono esclusi i soggetti che risultano contemporaneamente iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed i pensionati. 1) DISPOSIZIONI NORMATIVE In attuazione dell’art. 51, comma 1, della legge 23.12.1999, 488, il D.M. 12.1.2001 (all. 1), pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26.3.2001, ha dettato la disciplina per l’estensione, a decorrere dal 1°.1.2000, della tutela relativa alla malattia in caso di degenza ospedaliera ai soggetti iscritti alla gestione separata istituita con legge 8.8.1995, n. 335 (art. 2, comma 26) (1). La prestazione è dovuta nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico contributo dello 0,5% (2) ed in relazione al reddito individuale (riferito al lavoro autonomo in questione). 2) DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE Della nuova tutela, così come stabilito per quella relativa alla maternità ed agli assegni per il nucleo familiare, non beneficiano tutti gli iscritti alla predetta gestione, bensì soltanto quelli che non risultano contemporaneamente iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e che non sono già titolari di pensione. Trattasi in sostanza dei soggetti per i quali è previsto (art. 59, comma 16, della legge 27.12.1997, n. 449, modificato dal citato art. 51, comma 1, della legge n. 488/99) l'innalzamento graduale del contributo del 10% fissato, ai fini I.V.S., dalla predetta legge n. 335/1995, nonché l’ulteriore contributo pari allo 0,5%, destinato al finanziamento delle suddette altre prestazioni loro riconosciute. Sul punto si ricorda, ad ogni buon conto, che dal 1° gennaio 2000 e fino al 31.12.2001, per i lavoratori in argomento, l’aliquota contributiva totale, comprensiva dello 0,5%, è pari al 13%; dal 1° gennaio 2002 e per un biennio, l'aliquota globale sarà del 14%. 3) CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE Viene prevista una indennità giornaliera, che spetta, a decorrere - come detto- dal 1° gennaio 2000, ai soggetti sopra individuati, purché:
In pratica:
Per gli eventuali periodi di degenza iniziati anteriormente al 1° gennaio 2000, l’indennità, in presenza delle predette condizioni, spetta a decorrere dallo stesso 1° gennaio. In tal caso, il reddito individuale da prendere a riferimento sarà quello dell'anno 1999, in quanto l’evento è da considerare, ai presenti fini, come se fosse iniziato nell'anno 2000. Circa le modalità di accredito dei contributi, si richiamano i criteri indicati al paragrafo 1)A della circolare n. 47 del 1°.3.1999 (5). 4) CALCOLO DELLA PRESTAZIONE L’indennità va calcolata -con percentuali diverse (v. in appresso) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno (6) nel quale ha avuto inizio l’evento. In particolare l’indennità giornaliera sarà pari:
Conseguentemente, per l’anno 2000, in cui il massimale contributivo è risultato pari a £ 144.263.000 (Euro 74.505,62), l’indennità sarà calcolata su £ 395.241 (Euro 209,43) (= 144.263.000 diviso per 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: £ 31.619 (Euro 16,33) in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; £ 47.429 (Euro 24,49) in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; £ 63.239 (Euro 32,66) in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. Per l’anno 2001, in cui il massimale contributivo è risultato pari a £ 148.014.000 (Euro 76.442,85), l’indennità sarà calcolata su £ 405.518 (Euro 209,43) (= 148.014.000 diviso per 365) e corrisponderà a: £ 32.441 (Euro 16,75) in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; £ 48.662 (Euro 25,13) in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; £ 64.883 (Euro 33,51) in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. Le predette misure valgono anche per l’eventuale parte di ricovero che cade nell’anno successivo a quello di inizio del ricovero stesso. 5) CRITERI DI EROGAZIONE L’indennità spetta, previa formale domanda (v. facsimile allegato 2) nella misura prevista, fino al massimo di 180 giorni nell’anno solare, per tutte le giornate di ricovero (comprese quella di dimissione e le festività) presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (non sono applicabili quindi le riduzioni previste in caso di ricovero per i lavoratori dipendenti senza familiari a carico, nè l’istituto della carenza). Sono indennizzabili anche i periodi di ricovero presso strutture ospedaliere estere, purché le relative degenze siano autorizzate o riconosciute a proprio carico dal S.S.N. In caso di day hospital, sono applicabili, per analogia, i criteri forniti con circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 (par. 4) (7). Parimenti, sono applicabili gli indirizzi impartiti circa i limiti di indennizzabilità dei periodi di ricovero connessi all’effettuazione di interventi di chirurgia estetica (v. circ. n. 63 del 7.3.1991). Laddove necessario dovrà essere acquisita la cartella clinica. Il diritto alla prestazione si estingue entro il termine -annuale- vigente in materia di prestazioni economiche di malattia, termine decorrente dal giorno successivo alla dimissione, salvo idonei atti interruttivi. 6) ADEMPIMENTI DELLE SEDI Competente alla ricezione e gestione delle domande ed alla liquidazione delle prestazioni in questione è l’unità cui è affidato il terzo processo dell’Agenzia in cui risiede (e cioè ha abituale dimora) l’interessato. Le Sedi provvederanno a ricevere le domande, complete delle dichiarazioni di responsabilità del lavoratore, che dovranno contenere (quadro C) l’indicazione della data di iscrizione alla Gestione separata di cui trattasi, dell'anno di riferimento e degli importi degli emolumenti (lordi) percepiti negli ultimi 2 anni compreso quello del ricovero, nonché (quadro E) l’autocertificazione da cui risulti il reddito individuale dell'anno precedente assoggettato a contribuzione alla gestione separata di cui trattasi (nella prevista misura maggiorata rispetto all'ordinaria contribuzione del 10%). Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di degenza. Nell’ipotesi di ricoveri intervenuti all’estero sarà necessario acquisire anche copia della preventiva autorizzazione del S.S.N. ovvero del rimborso effettuato da parte del S.S.N. stesso. Le domande riferite alle degenze concluse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi (26.3.2001) dovranno pervenire entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione. Per le degenze terminate prima di tale data (26.3.2001), invece, le domande stesse dovranno essere presentate entro 180 giorni dalla predetta entrata in vigore del decreto (e cioè entro il 21.9.2001). I lavoratori che abbiano eventualmente già presentato la domanda, dovranno, se necessario, essere invitati ad integrarla con i dati e la documentazione richiesti con le presenti istruzioni. Una volta ricevute le domande, le Sedi provvederanno a curarne la relativa istruttoria e definizione, verificando:
Per accelerare la corresponsione delle prestazioni, è utile che il lavoratore richiedente, collaboratore coordinato e continuativo, esibisca copia delle denunce (se effettuate) riguardanti l’anno del ricovero e l’anno solare precedente, ovvero certificazione dei compensi rilasciata dal/dai committenti (debitamente sottoscritta, timbrata e con il codice fiscale del committente stesso) con l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nell’anno del ricovero e in quello precedente e delle ritenute fiscali e previdenziali operate, nonché, possibilmente, della percentuale contributiva applicata. Il lavoratore libero professionista esibirà a tal fine la copia delle ricevute dei propri versamenti contributivi. Si ricorda che il sistema di accreditamento contributivo non consente –salvo ovviamente il caso in cui l’importo dei contributi versati già implichi la copertura dell’intero anno- liquidazioni certe prima della fine dell’anno in cui possono essere attribuiti i contributi: peraltro, qualora risultino accreditati almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti il ricovero, sarà possibile procedere immediatamente a liquidazioni non definitive della prestazione (da effettuare in base ai contributi che al momento risultano accreditati). La liquidazione sarà resa definitiva –attraverso comunicazione esplicita in tal senso, accompagnata dalla eventuale corresponsione della differenza in caso di successivi versamenti contributivi che abbiano modificato i parametri precedentemente assunti per la prima liquidazione- solo dopo la scadenza del termine previsto per l’ultimo pagamento dei contributi validi per l’anno (per i collaboratori: 16 gennaio dell’anno successivo al mese di dicembre in cui sono stati percepiti gli emolumenti; per i liberi professionisti: 31 maggio, termine di versamento del saldo dei contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell’anno precedente). In caso di ritardato pagamento dei contributi, la liquidazione dell’assegno potrà diventare definitiva in un momento successivo. 7) CONTENZIOSO Competente a decidere anche sui ricorsi inerenti alle prestazioni in argomento è il Comitato Amministratore per la gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (v. messaggio n. 000247 del 26.2.2001, all. 3). I ricorsi in questione dovranno essere inviati alla Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito. 8) PROCEDURA DI PAGAMENTO DIRETTO In attesa della realizzazione e del rilascio della
procedura specifica di gestione dei trattamenti in argomento, le Sedi
debbono utilizzare, per il pagamento degli stessi, la procedura dei
"Pagamenti Vari" che è disponibile dalle utenze di modulo
base (PNA160/PNA199) selezionando le opzioni: La procedura consente di corrispondere le indennità agli assicurati e di gestire le ritenute fiscali operate. A riguardo si ricorda che il regime fiscale applicabile a questi trattamenti è diverso in relazione alla diversa tipologia dei richiedenti le prestazioni (v. msg. n. 2000/0040/000071 del 25.1.2001): - per i Collaboratori Coordinati e Continuativi l’indennità da percepire è assimilabile a reddito da lavoro dipendente e le aliquote da applicare sono quelle previste per i lavoratori dipendenti, con riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per il periodo di ricovero; - per i Liberi Professionisti l’indennità è assimilata al reddito da lavoro autonomo con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%.. Quindi per il corretto calcolo delle ritenute fiscali si deve accertare la posizione contributiva del richiedente la prestazione, per attribuire gli importi negli appropriati campi della collezione, operazione che produce effetti immediati sulla comunicazione che accompagna il pagamento e, successivamente, sulle certificazioni fiscali da rilasciare agli interessati ed al fisco. Le collezioni da utilizzare per liquidare le indennità in argomento debbono avere le seguenti caratteristiche:
ulteriori campi possono essere impostati con i conti di imputazione, per utilizzare i totali degli importi ad essi abbinati nella composizione del biglietto contabile.
Sul pannello di acquisizione dei dati del pagamento il campo "Agg.to archivio fiscale (S/N)" deve rimanere impostato con "S" affinché compaia il pannello fiscale precompilato con gli importi acquisiti accanto alle sigle sopra specificate, e, successivamente in fase di elaborazione della collezione, avvenga l’inserimento del pagamento stesso e delle ritenute nell’archivio fiscale PNP. Nel pannello fiscale i dati relativi alle indennità da corrispondere vengono esposti attribuendo loro il valore rappresentato dalle sigle dei campi di acquisizione. Tali dati debbono essere completati con le date di inizio e fine ricovero e con le giornate solari di prestazione e di detrazione, calcolate contando i giorni del periodo indennizzato. Se il ricovero è a cavallo di due anni va suddiviso in due periodi: il primo con termine al 31.12 dell’anno di inizio ricovero ed il secondo con inizio dall’1.1 dell’anno successivo. Questa suddivisione è necessaria per la corretta attribuzione delle indennità corrisposte ai fini fiscali e contabili. Per i liberi professionisti, invece, i dati sono presentati convenzionalmente nella colonna degli emolumenti riferiti ad anni precedenti, qualunque sia il periodo indennizzato, ed il pannello deve essere completato solo con l’acquisizione delle date di inizio e fine periodo, indicando un anno diverso da quello corrente. Ai soli fini contabili l’indennità corrisposta deve essere suddivisa tra anni precedenti ed anni in corso, se il ricovero comprende periodi in anni diversi. La procedura può essere utilizzata in tutte le sue funzioni per listare, totalizzare ed elaborare le posizioni contenute nelle collezioni così predisposte. 9) ISTRUZIONI CONTABILI E ADEMPIMENTI FISCALI Ai fini della rilevazione contabile dell'indennità giornaliera di cui si tratta sono stati istituiti i conti: - PAR 10/30 - per l'imputazione del debito nei confronti dei beneficiari; - PAR 30/03 - per l'imputazione dell'indennità di competenza degli anni precedenti; - PAR 30/73 - per l'imputazione dell'indennità di competenza dell'anno in corso. Su tali prestazioni saranno effettuate le ritenute fiscali secondo i criteri esposti al precedente punto 8). Nel caso in cui l'indennità venga corrisposta a soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa, le ritenute operate saranno imputate al conto esistente GPA 27/09. Qualora l'indennità venga corrisposta a liberi professionisti, le relative ritenute dovranno essere imputate al conto esistente GPA 25/53. Gli importi trattenuti a titolo di IRPEF dovranno essere comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa Fiscale, unitamente alle altre ritenute operate allo stesso titolo. Al riguardo si fa presente che, in attesa dell'aggiornamento della procedura "IRPE", le ritenute operate sulle indennità corrisposte a coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa continueranno ad essere inserite, con le consuete modalità, al punto 15 della procedura medesima. Per la contabilizzazione delle indennità in argomento e delle relative ritenute fiscali, il competente Ufficio amministrativo dovrà predisporre, sulla base dei dati prodotti dalla procedura "Pagamenti vari", apposito biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3 con imputazione in DARE dei conti PAR 30/03 e PAR 30/73, per l'importo delle indennità liquidate, e con imputazione in AVERE del conto PAR 10/30, per l'importo da corrispondere ai beneficiari, e dei conti GPA 27/09 e GPA 25/53, per l'importo pari alle ritenute erariali operate, rispettivamente, nei confronti di coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa e dei liberi professionisti. All'atto del pagamento, l'importo corrisposto ai beneficiari sarà imputato in DARE del conto PAR 10/30, il quale sarà assistito, nell’ambito della procedura dei flussi di cassa, dalla causale di mod. FL02: 21606 "PRESTAZIONI TEMPORANEE PAR", attualmente esistente. Le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, con il codice di bilancio 57 già esistente. Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputati al conto esistente PAR 10/31. Per quanto concerne la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite dovrà essere imputato il conto esistente PAR 24/33, contraddistinto, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", dal codice di bilancio " 50". Alla fine dell'esercizio, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dall'apposita procedura "recupero crediti per prestazioni" sarà imputato il conto PAR 00/30 per l'importo dei crediti derivanti da tali prestazioni indebite. I crediti di dette prestazioni divenuti eventualmente inesigibili dovranno essere evidenziati, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/69, con il predetto codice di bilancio 50 che assume la seguente nuova denominazione: "Prestazioni temporanee indebite - PAR". In relazione a quanto sopra, al fine di uniformare le modalità di contabilizzazione delle prestazioni economiche temporanee liquidate ai lavoratori di che trattasi, si dispone che, a partire dalla ricezione della presente circolare, il biglietto contabile di mod. SC 3 dovrà essere predisposto anche per l'assegno al nucleo familiare e per l'assegno di parto o aborto mediante imputazione in DARE del conto PAR 30/10 (Assegno per il nucleo familiare) ed in AVERE del conto PAR 10/30 ovvero in DARE del conto PAR 30/40 (Assegno di parto o aborto) ed in AVERE sia del conto PAR 10/30 che dei conti GPA 27/09 e GPA 25/53, a seconda dei casi, per le eventuali ritenute erariali. Ovviamente anche il pagamento di dette prestazioni dovrà essere imputato in DARE del conto PAR 10/30. Conseguentemente devono intendersi modificate, per tale aspetto, le istruzioni contabili contenute al punto 5) della citata circolare n. 47 del 1° marzo 1999. Nell'allegato n. 4 si riportano i conti di nuova istituzione PAR 10/30, PAR 30/03 e PAR 30/73, nonché il conto PAR 24/33 cui è stata variata la denominazione. IL DIRETTORE GENERALE
Allegato 1 Decreto Interministeriale 12 gennaio 2001
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento ed a carico dei predetti lavoratori, per la tutela della maternita' e per gli assegni per il nucleo familiare; Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, nei limiti delle risorse derivanti dal citato contributo ed in relazione al reddito individuale; Ritenuto di dare attuazione a tale disposizione legislativa parametrando la misura dell'indennita' in parola all'entita' dei contributi accreditati presso la gestione di cui trattasi, nonche' escludendo dalla prestazione i soggetti che abbiano dichiarato un reddito individuale superiore al settanta per cento del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Preso atto della previsione di gettito per l'anno 2000; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuta un'indennita' di malattia in caso di degenza ospedaliera, calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le degenze iniziate prima di tale data, l'indennita' spetta a decorrere dalla data stessa. 2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati. 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilita' della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento. Art. 2. 1. La prestazione indennitaria e' calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali: 8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilita', anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; 12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilita', anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; 16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilita', anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero. 2. L'indennita' e' erogata dall'INPS, a carico della gestione separata di cui all'art. 1, a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte dell'interessato, con le modalita' stabilite dall'INPS ed entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione da cui risultino i redditi dell'anno precedente assoggettati a contributo alla predetta gestione separata. 3. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono essere variate, con periodicita' biennale, in relazione all'andamento della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 4. L'indennita' spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2001 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Il Ministro della sanita' Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001 Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 96 Allegato 2 Allegato 3 0005___/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito Ufficio Prestazioni Maternità Malattia Messaggio N. 000247 del 26/02/2001 15.41.26 Oggetto:Contenzioso amministrativo in materia di prestazioni e contributi relativi ai lavoratori autonomi cosiddetti parasubordinati, iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE Ai Direttori di Area, OGGETTO: Contenzioso amministrativo in materia di prestazioni e contributi relativi ai lavoratori autonomi cosiddetti "parasubordinati", iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. E’ stato costituito di recente, come è noto, il Comitato Amministratore per la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 dicembre 1999, n. 553 (G.U. n. 87 del 13.4.2000), al Comitato predetto è stato attribuito, tra l’altro, il compito di decidere, in unica istanza, sui ricorsi avverso gli atti adottati dall’Istituto in materia di prestazioni relative alla maternità ed agli assegni per il nucleo familiare, avanzati dai soggetti iscritti alla predetta gestione che beneficiano anche delle prestazioni suddette, nonché in materia di riscatti e ricongiunzioni ovvero di contributi dovuti alla gestione. I ricorsi di cui trattasi, istruiti opportunamente dalle Sedi, che formuleranno la relativa motivata proposta, saranno pertanto trasmessi: · alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, per quanto attiene ai ricorsi in tema di maternità e ANF; · alla Direzione Centrale Prestazioni, per quanto attiene ai ricorsi in tema di riscatti e ricongiunzioni; · alla Direzione Centrale Entrate Contributive per quanto attiene ai ricorsi in materia contributiva. Si fa riserva di comunicazioni per quanto si riferisce alle prestazioni pensionistiche. IL DIRETTORE GENERALE Allegato 4 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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