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Circolare Ministeriale 16 marzo 2001, n.47 Prot.n. 9382/DM Oggetto: Trasmissione decreto prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 - Utilizzazione personale della scuola presso le Università (legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1) Si invia per opportuna conoscenza il decreto prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, con il quale ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 315, art. 1 - commi 4 e 5 - sono stati assegnati alle Università, per il biennio 2001-2003, contingenti di personale in servizio presso le istituzioni scolastiche, al fine di svolgere i compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento con altre attività didattiche nell'ambito dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Si pregano i dipendenti Uffici scolastici di portare sollecitamente a conoscenza delle istituzioni scolastiche il contenuto del decreto in oggetto, per assicurare al personale interessato una tempestiva informazione riguardo la possibilità di partecipare ai concorsi di selezione che saranno banditi dalle Università degli studi.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2001 Utilizzo del personale docente della scuola presso le università (Legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1) Prot. n. 9342/DM VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione; VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel Corso di laurea e nella Scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche; VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di Scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie; VISTO altresì l'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'articolo 456 - comma 13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003; VISTI i Criteri generali determinati - ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315 - dalla Commissione di cui all'articolo 4 - comma 5 - della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come Allegato al presente decreto; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; VISTA la nota della Direzione Generale dell'Istruzione Elementare prot. n. 1783 del 27 novembre 2000 con la quale è stata comunicata la disponibilità di posti di personale dirigente e docente delle scuole elementari ex legge 1213/1967; VISTA la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il Presidente della Commissione MURST-MPI ha comunicato il fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio 2001-2003, alle predette istituzioni; DECRETA: ART. 1 Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'articolo 1
- comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione in posizione di
semiesonero presso le Università di un apposito contingente di personale
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento
all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni
educative statali. Tale contingente viene determinato, per il biennio 2001/2003,
nella misura di 2000 unità complessive. ART. 2 L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a domanda
dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo decisione contraria degli
organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di
specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività
richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti
organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può
essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione. ART. 3 Per consentire la disponibilità presso i Corsi di laurea e le Scuole di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attività aggiuntive di integrazione scolastica, previste dall'articolo 14 - commi 2 e 3 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, il bando di concorso emanato dagli Atenei dovrà contenere la riserva di un numero di posti non inferiore a due unità, da assegnare ai docenti muniti del predetto titolo di specializzazione. ART. 4 Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita
l'utilizzazione a tempo pieno, presso le Università degli studi che hanno
attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola
elementare sui posti del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di
svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio. ART. 5 Per le procedure di reclutamento, bandite sulla base del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 ed ancora in corso alla data del presente decreto, il bando di cui all'articolo 1 può essere sostituito dall'utilizzazione, per l'intero contingente di cui alle allegate tabelle, delle graduatorie risultanti. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si richiamano le disposizioni del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 prot.n. 33733/BL- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1999 - che sono integralmente confermate.
Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le Università per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6 dell’art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315) PREMESSA Per il Corso di laurea, l'Università, ovvero le Università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al Corso. Per la Scuola di Specializzazione, l’Università, ovvero le Università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare. La Commissione, unica per ciascun Corso di laurea, e per ciascuna Scuola di Specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione scolastica, si può articolare (per la Scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi. A. Condizioni di ammissione: 1. almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente, anche in diversi livelli scolastici, di cui almeno 5 di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315 si prescinde dalla condizione che i 5 anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici; 2. avere svolto attività documentata in almeno due delle seguenti aree:
B. Titoli valutabili ( 30 - 40 punti su 100) La Commissione attribuirà, per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli:
C. Esame ( 60- 70 punti su 100)
N.B. Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle Università, dei presenti Criteri, la Commissione li riesaminerà per valutare le modifiche che possano risultare opportune. Indietro |
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