|
|||
|
|||
Attenzione: sezione in aggiornamento Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente Torna alla homepage |
Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 Il Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con I MINISTRI del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Vista la Legge 23 dicembre 2000, n.388 ed in particolare l’art. 78 comma 31, che prevede, ai fini della stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, la definizione, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante provvedimento emanato, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, e che prevede, altresì, l’autorizzazione della spesa di lire 287 miliardi per l’anno 2001 e di lire 575 miliardi per l’anno 2002 al cui onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l’anno 2002, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.144; Vista la Legge 3 maggio 1999, n.124 ed in particolare l’articolo 8; Visto il Decreto Ministeriale emesso, di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e della Funzione Pubblica, il 23 luglio 1999, n.184, riguardante "Trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124"; Visto l’articolo 9, del citato Decreto Ministeriale, che dispone che lo Stato subentri nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell’assunzione di personale dipendente; Visto, inoltre, che lo stesso Decreto Ministeriale, relativamente alla stabilizzazione dei Lavoratori utilizzati in attività Socialmente Utili, prevede espressamente che, fermo restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti esterni impegnati in progetti lsu e lpu in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all’ente locale in sostituzione dello Stato; Visto l’articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che prevede appositi decreti interministeriali, con l’individuazione di misure, nell’ambito di quelle previste dall’articolo 6, per l’utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, i quali abbiano svolto attività in lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 1^dicembre 1997, n.468; Visto l’articolo 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n.236, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il Fondo per l’Occupazione; Viste le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che prevedono l’affidamento ai soggetti di cui all’art.2 comma 1, del su citato decreto legislativo, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, delle attività previste al comma 3 dell’art.10 del Decreto Legislativo n.468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista. Considerato che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale supporterà con ogni possibile incentivazione, nell’ambito di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 81/2000, le azioni tese a realizzare la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in Lavori socialmente Utili, in qualità di Assistenti Amministrativi o Tecnici, nelle Istituzioni Scolastiche. Considerato infine che le procedure di attuazione delle precitate normative, concernenti il passaggio delle funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole, dagli Enti Locali allo Stato, con particolare riguardo ai contratti ed alla stabilizzazione dei soggetti impegnati quali lavoratori Socialmente Utili, sono tuttora in corso di definizione . Decreta Art.1 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l’Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto. Art.2 1. Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all’art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall’art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto. Art.3 1. L’affidamento dei servizi per l’attività di collaborazione di cui ai precedenti articoli del presente decreto è realizzata mediante utilizzazione delle risorse stanziate sui capitoli 7310, 7510 e 7610, dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno 2001 e sui corrispondenti capitoli dell’anno successivo, per complessivi 18 miliardi di lire quanto all’esercizio 2001 e 36 miliardi di lire quanto all’esercizio 2002. 2. Le predette risorse sono assegnate, con vincolo di destinazione alle singole istituzioni scolastiche interessate sulla base del numero dei soggetti da stabilizzare ai sensi del presente decreto e per consentire alle stesse di sottoscrivere i contratti di affidamento dei servizi, per l’attività di collaborazione prevista dai precedenti articoli e far fronte a tutti gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei contratti medesimi. Art.4 1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, nei termini legislativamente previsti, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere sottoscritti con gli interessati, previa individuazione degli stessi, secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, entro il 30 giugno 2001. Il presente Decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione di competenza. Roma, 20 aprile 2001
Indietro |
Direzione generale per la comunicazione © 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA Centralino 06 5849.1 |