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Decreto Interministeriale 4 giugno 2001, n.
268 Prot. n. 11303/DM Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle Scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle Scuole e di esami finali IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341 che stabilisce che l'esame finale sostenuto al termine della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea; VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400 art. 17, commi 3 e 4; VISTO l'articolo 4 del decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che ha dettato ulteriori disposizioni in materia di esami finali; VISTO l'articolo 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264 che prevede l'espletamento di apposite prove di cultura generale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione; VISTO l'articolo 1 comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, che ha attribuito all'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124; VISTO il medesimo articolo 1, comma 6-ter, del citato decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240 che ha demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la regolamentazione delle prove di esame e delle relative modalità di svolgimento, nonché la determinazione dei criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici, sia di ammissione alla Scuola sia dell'esame finale, e il punteggio da attribuire agli esami predetti e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli; UDITO il parere dei Consiglio di Stato n.132/2001, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (nota prot. n.11236/DM del 30 maggio 2001); ADOTTA: Art. 1 1. L'esame di Stato che si svolge al termine delle Scuole di specializzazione di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, successivamente disciplinato dal Decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai sensi dell'articolo l, comma 6-ter, del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e consta di una prova scritta e di un colloquio. 2. L'esame accerta il possesso delle conoscenze disciplinari, della capacità di tradurle sul piano didattico-operativo e delle ulteriori competenze professionali relative all'abilitazione da conseguire, anche con riferimento alle attività svolte nella Scuola di specializzazione. 3. Il candidato si presenta nella Scuola ove ha concluso con esito positivo le attività formative previste dal Corso di specializzazione. Art. 2 1. La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella progettazione di un percorso didattico, eventualmente articolato in unità o moduli, relativo ad argomenti predisposti, prima dello svolgimento della prova, dalle commissioni giudicatrici in numero almeno quadruplo rispetto al numero dei candidati presenti in ogni giornata. Il candidato estrae una terna di argomenti e ne sceglie uno, sul quale svolge la prova. 2. La progettazione dovrà indicare, sotto forma di schema, in un contesto scolastico dato, la collocazione dell'argomento scelto all'interno del sistema di conoscenze proprie della disciplina o delle discipline interessate, con riferimento alla struttura curricolare in cui l'unità didattica è inserita e alle connessioni interdisciplinari. Lo schema farà riferimento agli obiettivi da raggiungere, all'itinerario didattico, alle motivazioni delle scelte metodologiche operate e ai sussidi e agli strumenti didattici anche multimediali, da utilizzare. 3. La progettazione potrà anche segnalare eventuali metodologie alternative rispetto a quelle proposte ed essere arricchita dalla indicazione di elementi strutturali idonei alla definizione di una ipotesi di ricerca o di approfondimento su uno o più aspetti del percorso didattico progettato. 4. La valutazione della prova scritta è effettuata con le modalità di cui all'articolo 4. Art. 3 1. Il colloquio, che si svolge nel giorno successivo a quello in cui il candidato ha sostenuto la prova scritta, ha inizio con la presentazione e la discussione di una relazione nella quale il candidato riesamina criticamente le attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione. 2. Il colloquio prosegue con la illustrazione, sviluppata anche attraverso la presentazione di ulteriori elementi, dello schema di progettazione realizzato dal candidato in sede di prova scritta. Nel corso della sua esposizione il candidato dovrà dimostrare, con riferimento alla progettazione proposta, di essere in grado di: padroneggiare la disciplina nei suoi continui mutamenti, con riferimento alla costruzione e allo sviluppo del curricolo; individuare, sotto gli aspetti strutturali e formativi, i rapporti tra la disciplina in questione e le discipline affini, in particolare quelle rientranti nella classe di concorso di riferimento; utilizzare proficuamente le competenze acquisite in riferimento alla relazione educativa. Art. 4 1. Alle prove d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti così suddivisi:
2. Superano ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di quattordici ventesimi. Art. 5 1. Al candidato viene attribuito, in aggiunta al punteggio complessivo riportato ai sensi dell'articolo 4, un ulteriore punteggio, da attribuire in base all'esito delle prove di valutazione superate durante il Corso di specializzazione. 2. Il punteggio attribuito al curriculum è espresso in quarantesimi. Art. 6 1. Il voto finale di abilitazione in ottantesimi è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove d'esame previste dal precedente articolo 4 e di quello attribuito per il curriculum ai sensi del precedente articolo 5. 2. Supera le prove d'esame e consegue l'abilitazione all'insegnamento il candidato che ottiene il punteggio complessivo di almeno cinquantasei punti su ottanta. 3. Al candidato che non supera le prove d'esame è consentita la partecipazione a successive sessioni di esame con il riconoscimento, come credito formativo, dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positivamente, ai sensi degli articoli 4 e 5. L'esame può essere sostenuto, in ogni caso, solo entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso. Art. 7 1. I soli allievi già iscritti alla Scuola di specializzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano frequentato una pluralità di classi di abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un medesimo ambito disciplinare possono chiedere di sostenere contestualmente l'esame per più di una classe. 2. Nel caso di cui al comma 1:
Art. 8 1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e dal Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000 n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti. 2. Ai fini dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria, ai candidati idonei nella graduatoria di merito viene attribuito un punteggio aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente alle discipline incluse nelle classi di concorso, ovvero di due punti per l'abilitazione non attinente. Art. 9 1. Per ognuno degli indirizzi disciplinari per i quali, a norma dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, si sia svolto il Corso di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario è costituita una commissione giudicatrice dell'esame di Stato finale previsto dalla legge 19 novembre 1990 n. 341 art. 4, comma 2 e dall'articolo 1, comma 6-ter, del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306. La commissione è composta da un presidente e almeno 4 componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potrà essere aumentato e la commissione potrà essere articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni. 2. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato di cui al comma precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal Direttore scolastico regionale su una terna di nominativi designati dal Direttore della scuola, su proposta del Consiglio della scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo in servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica, appartenente ad un profilo non inferiore a quelli previsti dall'area B3. 3. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal Direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle Scuole di specializzazione; con riferimento all'esame di ogni candidato, uno di essi è il docente che, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 315, ha direttamente seguito l'attività di tirocinio del candidato e la stesura della conseguente relazione; per tale docente si prescinde dalla titolarità nella specifica area disciplinare, di cui al comma 2. I docenti universitari sono designati dal Direttore della scuola di specializzazione tra i docenti della stessa, su proposta del Consiglio della scuola di specializzazione. 4. Le commissioni giudicatrici, sono nominate con decreto del Direttore scolastico regionale. Salvo motivata impossibilità, non più dei due terzi dei componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso. Art. 10 1. L'ammissione alle Scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, come previsto dall'articolo 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264, avviene attraverso il superamento di apposite prove di cultura generale, determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Per ognuno degli indirizzi disciplinari attivati nella Scuola di specializzazione è costituita una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306. La commissione è composta da un presidente e almeno 4 componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potrà essere aumentato e la commissione potrà essere articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni. 3. Le commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione alla Scuola di specializzazione di cui al comma precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal Direttore della scuola su proposta del Consiglio della scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione è assegnato un segretario scelto tra il personale amministrativo in servizio presso l'Università. 4. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal Direttore della scuola tra una rosa di cinque nominativi designati dal Direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle Scuole di specializzazione. 5. Le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del Direttore della scuola. Salvo motivata impossibilità, non più dei due terzi dei componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso. 6. I componenti delle commissioni sono scelti nell'ambito della Regione in cui si svolgono i corsi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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