|
|||
|
|||
Attenzione: sezione in aggiornamento Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente Torna alla homepage |
Decreto Interministeriale 6 giugno
2001 Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2001-2002 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’articolo 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l’articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264; VISTA la legge 13 febbraio 2001, n. 48; VISTO il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997; VISTE le note in data 7 febbraio e 2 aprile 2001 del MURST, Servizio per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico, Ufficio V; VISTA la nota in data 19 febbraio 2001 del Ministero della giustizia, Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, Ufficio V; VISTA la nota in data 9 marzo 2001 dello stesso Ministero, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio II Notariato; VISTE le note in data 15 marzo 2001 e 2 aprile 2001 del predetto Ministero, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VII; VISTE le istanze delle università interessate; CONSIDERATA la necessità di determinare, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico 2001-2002; DECRETA: 1 – Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell’anno accademico 2001-2002 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 è pari a 4620 unità. 2 – Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto n. 537 del 1999 è determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle scuole di specializzazione. Decreto
Interministeriale 8 giugno 2001
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali
per l'anno accademico 2001-2002 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia in data 21 dicembre 2000 con il quale è stata costituita una commissione tecnica con il compito di procedere alla formulazione di tre elaborati, costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto 22 maggio 2001 recanti i criteri per la valutazione del curriculum e del voto di laurea dei candidati; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia in data 6 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato individuato il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2001-2002; Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale, per titoli ed esame, per l'accesso alle scuole nell'anno accademico 2001-2002 per il numero complessivo di quattromilaseicentoventi posti individuati con il decreto del 6 giugno 2001; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2001-2002 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato con decreto 6 giugno 2001 ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a quattromilaseicentoventi unità. 3. Il concorso si svolgerà il giorno 16 ottobre 2001 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato. Art. 2. 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza in data anteriore al 16 ottobre 2001. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata alla segreteria della facoltà di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all'allegato 1 entro il 21 settembre 2001. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università. 2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia. 3. E' in facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo. Art. 3. 1. La prova d'esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di novanta minuti. 3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza. Art. 4. 1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza. 2. Il giorno dello svolgimento delle prove la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma provvede a prescegliere il candidato chiamato ad estrarre a sorte un elaborato tra i tre contenenti cinquanta quesiti ciascuno predisposti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999 e consegnati presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai responsabili del procedimento di ciascuna sede, in data 11 ottobre 2001. 3. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l'integrità dei plichi contenenti i tre elaborati. Art. 5. 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Allegato 2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE Valutazione del curriculum (massimo 5 punti):
Media curriculare:
Valutazione del voto di laurea (massimo 5 punti):
Decreto
Interministeriale 25 luglio 2001 Modifiche ed integrazioni al decreto 8 giugno 2001, concernente il concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2001-2002. Differimento dei termini IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia in data 6 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, e' stato individuato il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2001-2002; Visto il decreto del Ministro dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia dell'8 giugno 2001, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2001-2002; Preso atto delle difficolta' organizzative prospettate da molte universita' ai fini di un corretto espletamento della prova e della costituzione dei competenti organi direttivi delle scuole; Ritenuta pertanto la necessita' e l'urgenza di differire i termini previsti dal richiamato decreto 8 giugno 2001 e di dare ulteriori disposizioni intese a garantire l'adozione di criteri omogenei per l'espletamento degli adempimenti previsti; Decreta: Art. 1. 1. La data del 16 ottobre 2001 prevista dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 2, comma 1, del decreto 8 giugno 2001 citato nelle premesse, e' differita al 18 dicembre 2001. Allo stesso, comma 1, dell'art. 2 la data del 21 settembre, termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e' differita al 12 ottobre 2001. Art. 2. 1. L'art. 4 del decreto 8 giugno 2001 e' sostituito dal presente:
Art. 3. In calce all'allegato 1 sono inserite le seguenti note:
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decreto Interministeriale 25
giugno 2002 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2002-2003 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'U.R.S.T. di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107; Visto il decreto del Ministro dell'U.R.S.T di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, e' definito il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002-2003; Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole nell'anno accademico 2002-2003 per il numero complessivo di 4980 posti; Ritenuta l'opportunita' di incrementare il numero dei posti disponibili assegnati nell'anno accademico 2001-2002 alle universita' per le quali si sono riscontrate carenze di posti rispetto al numero dei candidati presentatisi alle prove d'ammissione; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2002-2003 e' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, e' pari a 4.980 unita'. 3. Il concorso si svolgera' il giorno 12 novembre 2002 su tutto il territorio nazionale presso le universita' sedi di facolta' di giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato. 4. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sara' rideterminato il numero dei posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze di posti disponibili nelle singole sedi che risultino a seguito dell'espletamento della prova di ammissione, con quelli in esubero presso altri atenei. Art. 2. 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in data anteriore al 12 novembre 2002. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata alla segreteria della facolta' di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all'allegato 1 entro il 18 ottobre 2002. Puo' essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegna comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente universita'. 2. Per 1'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia. 3. E' in facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo. Art. 3. 1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi' vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza. Art. 4. 1. Con decreto rettorale e' costituita presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. La commissione e' incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento. 2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' "La Sapienza" di Roma invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati. 3. Il numero dell'elaborato sorteggiato e' comunicato per via telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione. 4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 8 novembre 2002. L'esito della correzione degli elaborati e' comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 da parte della commissione giudicatrice. Art. 5. 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Allegato 2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE Valutazione del curriculum (Massimo 5 punti):
Media curriculare:
Valutazione del voto di laurea (Massimo 5 punti):
Decreto Interministeriale 2 luglio
2002 Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2002-2003, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento adottato con Decreto 21 dicembre 1999, n. 537 Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con Il Ministro della Giustizia Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48; Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997; Vista la nota in data 22 aprile 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Servizio centrale affari generali e sistema informativo e statistico, ufficio V; Vista la nota in data 6 maggio 2002 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell' organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione, ufficio V; Vista la nota in data 30 maggio 2002 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, ufficio III Notariato; Vista la nota in data 11 giugno 2002 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, ufficio III; Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003; Decreta: 1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2002-2003 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è pari a 4980 unità. 2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento
adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la
ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle
predette scuole di specializzazione.
Indietro |
Direzione generale per la comunicazione © 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA Centralino 06 5849.1 |