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Decreto-Legge 5 aprile 2001, n. 99
(in GU 5 aprile 2001, n. 80)
Disposizioni urgenti in materia di disciplina del
prezzo di vendita dei libri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8
marzo 2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
differire l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri,
di cui alla legge 7 marzo 2001, n.62, per consentire un'adeguata e opportuna
sperimentazione in materia e per evitare turbative al mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Differimento della disciplina del prezzo dei libri
- Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001,
n.62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere
dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo
di un anno.
- Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica
alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
- Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il
comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina
del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta
sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti
misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001,
n. 62, come modificato dal presente decreto.
Art. 2.
Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62
1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
sono introdotte le seguenti modificazioni:
- al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per
cento";
- al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente"
sono soppresse;
- al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis)
libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
- nell'alinea del comma4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo
15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse;
- al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche, archivi
e musei pubblici" sono soppresse;
- il comma 6 e' soppresso;
- nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,"
sono soppresse;
- al comma 9, lettera a), le parole: "2, 4 e 6" sono sostituite
dalle seguenti: "2 e 4".
Art. 3.
Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416
1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n.
62, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nell'alinea del comma 1 tra le parole: "esclusione dei"
e: "dipendenti" e' inserita la seguente: "giornalisti";
- al comma 1, lettera a), la parola: "360" e' sostituita
dalla seguente: "384".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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