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Legge 20 agosto 2001, n. 333
(in GU 21 agosto 2001, n. 193)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2001-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 20 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Decreto Legge 3 luglio 2001, n. 255
(in GU 4 luglio 2001, n. 153)
coordinato con la
Legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333
(in GU 21 agosto 2001, n. 193)
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001-2002
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con
le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Norme di interpretazione autentica
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3
maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima
integrazione delle (( graduatorie permanenti )) previste dall'articolo 401 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, (( di cui
al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo
1, comma 6, della stessa legge (( hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti
che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda
alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: ))
a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli
titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;
b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di
entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per
l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo
requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente
concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In
tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2,
della predetta legge n. 124 del 1999.
2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, (( di seguito
denominato "regolamento", )) si intendono modificate nel senso che i
docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni
di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico
scaglione. 2-bis. (( Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del
regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in
possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in
un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui
all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà
essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data
successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione
delle domande di inclusione negli elenchi stessi. ))
3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono
graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base
ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella (( di cui all'allegato A
annesso al regolamento. ))
4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al
comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni
scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e
fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001/2002.
4-bis. (( I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti
territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle
assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.
))
5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza
annuale e (( fino al termine )) delle attività didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.
6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono
alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche
attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle
graduatorie di istituto.
7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle
previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già
conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in
posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo
delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico
2001/2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quello delle
posizioni salvaguardate.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge
3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico): "1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di
cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della
presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia: a) i
docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti
per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; b) i docenti che
abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di
precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata
in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del
personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami
bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2.
Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano
superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4".
- Si riporta il testo dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297: "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. (Art. 1, comma 6, legge 3
maggio 1999, n. 124). Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399,
comma 1. 2. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie
permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento
dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei
docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria
permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi
aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di
coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente. 3. (Art. 1, comma
6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista
dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto
dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle
graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e
snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di
coloro che sono già inclusi in graduatoria. 4. (Art. 1, comma 6, legge 3
maggio 1999, n. 124). La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed
esami. 5. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie
permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti
graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6
agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426, nonché delle graduaforie provinciali di cui agli articoli 43 e
44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio
1999, n. 124). La nomina in ruolo è disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente competente. 7. (Art. 1, comma
6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le disposizioni concernenti l'anno di
formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto
in ruolo ai sensi del presente articolo. 8. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio
1999, n. 124). La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. 9. (Art. 1,
comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le norme di cui al presente articolo si
applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettere a2) e b), del decreto del
Ministero della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123 (Regolamento recante
norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n.
124): "4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con
l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di
precedenza, di: a1) (omissis); a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla
precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente; b) coloro che alla
data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella
graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed
esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe
di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25
maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di
personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito
anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano
temporaneamente depennati dalla data di entrata in vigore della legge per i
motivi previsti dall'art. 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n. 371 del
29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi
dell'art. 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito
della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo
non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente
concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995,
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione
nelle graduatorie di supplenza, fissato con ordinanza ministeriale n. 371 del
29 dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27
febbraio 1995".
Art. 2.
Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della
graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di
ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera (( b) )), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed
esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario.
2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già
inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio
punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato,
nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare
secondo le disposizioni (( della tabella di cui all'allegato A annesso al
regolamento )). I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle
scuole paritarie (( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 )), sono valutati
nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. ((
Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla
tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ))
3. L'articolo 401 (( del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, di cui al decreto legislativo )) 16 aprile 1994, n. 297,
(( come sostituito )) dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.
124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle
graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato
con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in
graduatoria.
Riferimenti normativi:
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: "Norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione".
- Per il comma 3 dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
vedasi riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 3.
Formazione delle classi
1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non
comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal
dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi,
eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico
secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.
2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di
cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle
cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come deteminate nell'organico
di ciascun anno.
3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente
scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di
ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli
spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a
disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.
Riferimenti normativi:
Comma 1:
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1998.
Art. 4.
Accelerazione di procedure
1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il
personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno.
(( I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente
competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in
servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti
giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. )) A
regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli
incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i
dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei
supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle
nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle
supplenze brevi e saltuarie, (( di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3
maggio 1999, n. 124, )) il dirigente utilizza le graduatorie di istituto,
predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e
2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è
fissato al 31 luglio 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 3
maggio 1999, n. 124: 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si
provvede con supplenze temporanee".
Art. 4-bis.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(( 1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche
con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo
indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso
il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con
contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti
scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di
programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di
incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in
servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per
l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso
anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio
alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del
31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle
unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è
assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere
realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva
di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve
essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a
compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data
del 30 settembre 1999. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la
programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi
raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per
le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei
Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo
dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli
obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000
il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce
preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il
Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle
assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno
precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di
personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono
essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori
carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere
dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di
personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli
indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti
istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di
riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni
interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli
organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità
rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente,
anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le
predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai
fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive
esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni
alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati
da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti
dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai
competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove
operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il
riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4.
Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque
all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai
commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attività di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di
cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale. 6. Al fine di
potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede
altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio
ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto
provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i
processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo
delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
modalità: a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia
autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione
periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei
posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna
circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella
circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi
nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando,
per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il
profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da
mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi
consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta
multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei
settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario,
per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati
che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve
svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali; e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura
concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni
dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in
materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma,
della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché
quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme
più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale,
il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua
all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree
funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare
in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree
predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del
comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti
sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e
modalità di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del
personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella
misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli. 12. (Omissis). 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi
dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse
con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio
sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di
quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza
ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le
dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate
tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle
attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori
tecnico-scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la
partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3,
personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art.
3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità
sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi
di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni
dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi
precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già
espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio
1994, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di
attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di
ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con
la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere
annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze annate, le Forze di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo
parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni
possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può
intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con
rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. è consentito l'accesso ad un
regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti
effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni
necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando,
ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a
200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le
amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e
20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove
assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate
dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le
università restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori
economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43,
comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art.
43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la
propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per
cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le
attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità. 22. Al
fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione,
ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di
cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di
cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma
sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti
al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è valutabile ai fui della progressione della carriera e dei
concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998 . Al comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera e), della legge 15 maggio 1997,
n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1998 . L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto
previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art.
37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da
ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia,
è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma
dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle
rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri,
nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle
assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al fine di incentivare la
trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota
negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di
dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione
collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri
istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa
siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I
decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente
intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato dintesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le
modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse
del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti
locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma
62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza
agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle
verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non è opponibile il segreto d'ufficio".
Art. 4-ter.
Personale educativo
(( 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di
cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
unificati.
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle
esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto
dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si
utilizzano graduatorie provinciali unificate.
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli
fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività
convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e
femminile". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 446 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297: "Art. 446 (Organici del personale
educativo). - 1. (Art. 73, comma 1, legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutto l'art.
73 sostituisce l'art. 2, legge 8 agosto 1977, n. 595). I posti di organico dei
ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato,
dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli
istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei
convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, ferma restando l'unicità della dotazione organica delle
singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del
personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque
convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un
posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto. 2. (Art.
4, commi 12 e 15, legge 24 dicembre 1993, n. 537). A decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle
prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive
esigenze previste dal piano di cui all'art. 52. 3. (Coordinamento). I
criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di
cui all'art. 442, comma 4. 4. (Art. 73, comma 2, legge 20 maggio 1982,
n. 270). Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le
dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate. 5. (Art. 73,
comma 3, legge 20 maggio 1982, n. 270). La determinazione degli organici è
effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto. 6. (Art.
73, comma 4, legge 20 maggio 1982, n. 270). Le variazioni degli organici del
personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31
marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro".
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Lavori Preparatori
Camera dei deputati (atto n. 1175):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro
dell'istruzione, università e ricerca (Moratti) il 4 luglio 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il
4 luglio 2001, con pareri delle commissioni I, V, VII e Comitato per la
legislazione.
Esaminato dalla XI commissione il 10, 11, 12, 17 e 18 luglio 2001.
Esaminato in aula il 19 e 24 luglio 2001 e approvato il 25 luglio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 529):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede
referente, il 25 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 luglio 2001.
Esaminato dalla 7a commissione il 26, 27 e 31 luglio 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 2 agosto 2001.
Ordini del Giorno approvati dal Senato
Il Senato,
esaminato
il disegno di legge n. 529, di conversione in legge del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001-2002,
impegna il Governo:
a
garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica dei
soggetti portatori di handicap, così come previsto dall'articolo 10 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998;
ad autorizzare
preventivamente le direzioni regionali, gli uffici periferici e i dirigenti
scolastici, dove le necessità della tutela del diritto alla integrazione e
all'istruzione dei soggetti disabili lo richieda, a derogare nelle nomine degli
insegnanti di sostegno dal rapporto 1/138, al fine di garantire l'adeguata
presenza nelle classi degli insegnanti di sostegno.
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