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Lettera Circolare 21 maggio 2001 Prot. n.4110 Oggetto: Progetto nazionale triennale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Premessa Con la presente lettera-circolare si trasmette il decreto n.91 del 21.05.2001 relativo al progetto nazionale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia. Sul progetto è stato sentito il parere del C.N.P.I. che ha espresso parere favorevole, formulando altresì alcune osservazioni e proposte che sono state recepite nel decreto. Il decreto stesso è sottoposto al prescritto controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Nelle more dell'esame da parte del predetto organo e con riserva di far conoscere l'esito del controllo, si ritiene di fornire alcune indicazioni illustrative del progetto in vista della sua attuazione. Il progetto - predisposto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 - definisce un insieme di obiettivi, strumenti e interventi per favorire un graduale e qualificato processo di sviluppo della scuola dell'infanzia, in relazione alla prima applicazione della legge di riordino dei cicli e nella prospettiva della definizione dell'art. 8 del citato D.P.R. 275/99. Con esso inoltre si intende perseguire l'obiettivo prioritario inerente l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione lungo tutto l'arco della vita. Il progetto ha la durata di un triennio, e in ogni caso fino alla completa attuazione dell'articolo 8 del D.P.R. 275/99. Gli esiti di tali iniziative costituiranno elementi di riferimento per la definizione del già citato art. 8 e per la verifica triennale sullo stato di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 affidata al Parlamento. Tale progetto costituisce un ulteriore passaggio di quel processo di qualificazione che ha caratterizzato l'evoluzione della scuola dell'infanzia e che ha i suoi più significativi punti di riferimento negli Orientamenti del 1991, nell'attuazione di nuovi modelli didattico-organizzativi scaturiti dalla sperimentazione Ascanio, nelle pratiche riflessive promosse dal progetto di formazione in servizio Alice. Esso rappresenta inoltre un'ulteriore tappa del processo di integrazione del sistema formativo, culminato nella legge 10 marzo 2000, n.62 e caratterizzato in questo settore scolastico dalla pluralità e dalla ricchezza degli apporti dei diversi soggetti istituzionali. Finalità del progetto e quadro di riferimento Il progetto è volto a sostenere l'elaborazione di curricoli ispirati a criteri e standard di qualità, alla flessibilità organizzativa e didattica, alla continuità del processo educativo, attraverso un insieme articolato di percorsi di ricerca e riflessione negoziati, condivisi, diffusi, tra soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella qualificazione di questa scuola. In tale ottica, il progetto si inserisce nelle iniziative che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 275/99, il Ministro può promuovere per esplorare innovazioni concernenti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e di orientamento. Il quadro di riferimento delle iniziative innovative è quello riportato all'art.2 del decreto allegato. In particolare, l'elaborazione degli standard di qualità, oggetto dell'innovazione, si riferisce ai seguenti aspetti:
All'interno della progettualità di ogni scuola, gli elementi di cui sopra vanno considerati e realizzati in una visione integrata e unitaria del curricolo e dell'organizzazione; pertanto, aspetti quali ad esempio il calendario scolastico, il tempo di funzionamento, la distribuzione delle attività tra quota nazionale e quota locale ecc., non sono da considerare isolatamente, ma vanno interpretati in funzione della qualità del progetto educativo. Soggetti e condizioni Possono aderire al progetto nazionale di innovazione le istituzioni scolastiche dell'infanzia statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione che, muovendo dal quadro di riferimento comune delineato sopra, concretizzano i principi sanciti dalla L.62/2000. A tale riguardo le scuole coinvolte nel progetto attivano un percorso teso alla costruzione condivisa di standard di qualità, come contributo alla generalizzazione di un sistema di garanzie educative e formative per una qualificata formazione dei bambini e delle bambine dai tre ai sei anni. Le istituzioni scolastiche che intendono aderire al progetto, nel perseguire gli obiettivi generali del processo formativo indicati dalla legge n. 30 del 10 febbraio 2000:
Organismi di supporto e sviluppo dell'innovazione Al fine di supportare le iniziative di innovazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione delle scuole dell'infanzia, il decreto prevede, all'art. 12, l'istituzione di appositi organismi. L'Osservatorio nazionale per lo sviluppo del sistema integrato della scuola dell'infanzia, di cui al comma 2 dell'art. 12, in relazione ai compiti attribuiti, è presieduto dal Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici o da un suo delegato, ed è composto da dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici dell'Amministrazione scolastica, rappresentanti del mondo accademico e della ricerca esperti del settore, rappresentanti degli operatori della scuola dell'infanzia statale e paritaria, rappresentanti dell'ANCI in relazione alle competenze degli enti locali, rappresentanti del Coordinamento nazionale per le politiche dell'infanzia e della sua scuola. Per la realizzazione concertata dei compiti relativi alla definizione dei criteri per la progettazione, all'attuazione ed al monitoraggio del progetto nazionale, all'attuazione del piano nazionale di monitoraggio degli Orientamenti educativi del 1991, previsto dal comma 3, art. 3, del decreto allegato, l'Osservatorio nazionale si articola in gruppi di lavoro tecnico-operativi in cui sia assicurata la presenza delle diverse componenti. Presso ogni Direzione generale regionale è istituito un Osservatorio per lo svolgimento, a livello regionale, dei compiti indicati al comma 3, art. 3 del decreto. L'Osservatorio regionale, presieduto dal Direttore regionale o da un suo delegato, è composto da dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici dell'Amministrazione scolastica, rappresentanti del mondo accademico e della ricerca esperti del settore, rappresentanti degli operatori della scuola dell'infanzia statale e paritaria, rappresentanti dell'ANCI in relazione alle competenze degli enti locali, rappresentanti dell'Istituto Regionale Ricerca Educativa (I.R.R.E.). Per l'attuazione concertata dei compiti relativi alla definizione dei criteri per la progettazione, all'attuazione ed al monitoraggio del progetto a livello regionale, all'attuazione del piano di monitoraggio degli Orientamenti educativi del 1991, l'Osservatorio regionale si articola in gruppi di lavoro tecnico-operativi in cui sia assicurata la presenza delle diverse componenti. In relazione a quanto previsto dall'art. 10 del decreto, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte nelle iniziative di innovazione, uno specifico gruppo di lavoro tecnico-operativo coordinerà le iniziative formative a livello regionale avvalendosi della collaborazione dell'IRRE, dei Centri Intermedi di Servizio (dove già funzionanti) o delle strutture tecniche funzionanti a livello periferico, delle reti di scuole già istituite sul territorio e degli istituti di ricerca e universitari. L'Osservatorio nazionale e quelli regionali redigono specifici rapporti intermedi e finali concernenti lo stato di attuazione delle iniziative di innovazione e il monitoraggio degli Orientamenti 1991. Gli elementi di conoscenza forniti da tali organismi costituiscono la base per la definizione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99, per la verifica triennale della L. 10 febbraio 2000, n. 30 e, ove necessario, per la revisione degli Orientamenti vigenti. Indicazioni operative I Direttori regionali cureranno con la necessaria tempestività la più ampia diffusione dell'iniziativa nell'ambito del territorio regionale anche attraverso la promozione di apposite conferenze di servizio rivolte ai dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia, avvalendosi della collaborazione dei provveditori agli studi e degli ispettori tecnici del settore. I dirigenti scolastici convocheranno il collegio dei docenti della scuola dell'infanzia per l'eventuale adozione del progetto di innovazione da inserire come parte integrante e qualificante del POF. La richiesta di partecipazione al progetto, indirizzata al Direttore regionale a cura delle istituzioni scolastiche, sarà corredata dalle delibere degli organi collegiali contenenti:
In relazione a quanto previsto dal comma 5, art. 1 del decreto, il Direttore regionale - anche avvalendosi della consulenza dei citati gruppi di lavoro tecnico-operativi costituiti all'interno dell'Osservatorio regionale, individua le istituzioni scolastiche da inserire nel progetto di innovazione sulla base della qualità della documentazione prodotta dalle scuole e della disponibilità delle risorse, assicurando comunque una congrua ripartizione tra le varie provincie del territorio regionale. In particolare, nell'ambito delle risorse disponibili, alle scuole dell'infanzia statali inserite nel progetto di innovazione si tenderà ad assicurare un tempo medio di contemporanea presenza dei docenti di almeno 10 ore settimanali, con un incremento per le istituzioni scolastiche che adottano il prolungamento d'orario di cui all'art. 6, comma 3 del decreto. Per le scuole dell'infanzia statali, nella definizione dell'organico funzionale si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 9 del decreto. Nell'individuazione delle scuole dell'infanzia statali si darà priorità alle istituzioni che hanno già partecipato a iniziative innovative o sperimentali nell'ultimo quinquennio, con particolare riferimento ai progetti Ascanio ed Alice. Ulteriori criteri, anche riferiti all'individuazione delle scuole paritarie, saranno definiti a cura dei gruppi di lavoro tecnico-operativi, in modo da estendere comunque, per quanto possibile, la partecipazione delle scuole interessate, in possesso dei requisiti richiesti. Per le scuole dell'infanzia statali non partecipanti al progetto di innovazione si rimanda a quanto previsto dall'art.1, comma 6 del decreto e alle ulteriori disposizioni che dovessero intervenire in applicazione della legge n.30/2000, con particolare riferimento all'art.9 del regolamento in corso di emanazione per la definizione dei curricula della scuola di base. Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 91
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTA la Legge 10 febbraio 2000, n. 30 in materia di riordino dei cicli di istruzione e, in particolare, l'art. 2 che impegna la Repubblica ad assicurare la generalizzazione della scuola dell'infanzia a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni; VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare gli articoli 99-108 relativi alla scuola materna statale; VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8; VISTI l'art. 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e l'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernenti i criteri per la determinazione degli organici funzionali delle istituzioni scolastiche; CONSIDERATO che, con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia è estesa a tutte le istituzioni scolastiche, pur con le gradualità previste dal Decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 che, all'art. 4, regolamenta transitoriamente l'organizzazione della scuola dell'infanzia in considerazione dell'avvenuta abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina generale dell'autonomia; ATTESO che, con effetto dal 1° settembre 2001, occorre dare prima attuazione alla legge di riordino dei cicli, sulla base del piano di attuazione deliberato dalla Camera dei Deputati (Risoluzione n. 6-00155 del 12 dicembre 2000) e dal Senato della Repubblica (Risoluzione n. 6-00057 del 21 dicembre 2000), che, definendo i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli anche per la scuola dell'infanzia, indicano nuovi criteri e parametri per determinare il monte ore annuale obbligatorio delle attività educative, nonché le modalità di estensione degli organici funzionali di istituto; RITENUTA l'opportunità di avviare iniziative di innovazione per la graduale attuazione dei principi contenuti nelle norme citate, che attribuiscono al Ministro della Pubblica Istruzione il compito di definire gli standard relativi alla qualità del servizio scolastico, garantendone la progressiva generalizzazione e la coerenza con le indicazioni curricolari per la scuola dell'infanzia; RITENUTO necessario assicurare alla scuola dell'infanzia flessibilità organizzativa e didattica, recependo gli esiti più significativi delle sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi realizzati a partire dalla C.M. 25 febbraio 1994, n. 70 (Progetto ASCANIO), dal D.M. 29 maggio 1998 n. 251 (Sperimentazione dell'autonomia), dalla C.M. 12 aprile 1999 n. 99 (Organico funzionale della scuola materna), così come risultano dal monitoraggio effettuato dagli organi tecnici dell'Amministrazione scolastica; CONSIDERATO che per la verifica dell'impatto dei nuovi indicatori sull'effettivo funzionamento delle scuole e per il progressivo perfezionamento degli stessi è necessario un congruo tempo di attuazione e monitoraggio quantificabile in tre anni scolastici; VISTO l'art. 11 del Dpr 275/99 che prevede l'adozione di iniziative su base nazionale finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento; VISTA la L. 440 del 18 dicembre 1997 riguardante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 10 aprile 2001. DECRETA Art. 1 1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 e per la durata di un triennio, e in ogni caso fino alla completa attuazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le scuole dell'infanzia statali e quelle riconosciute paritarie ai sensi dell'art.1, comma 2 della L. 62/2000, possono attuare, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 275/99, le iniziative di innovazione di cui al presente decreto. 2. Tali iniziative, volte a sostenere lo sviluppo di curricoli ispirati a criteri e standard di qualità, alla flessibilità organizzativa e didattica, alla continuità del processo educativo, sono finalizzate all'elaborazione di modelli per la successiva attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e dell'art. 2 della L. 30/2000. 3. Gli esiti delle iniziative di innovazione, rilevati mediante le verifiche di cui al comma 3 dell'art. 3 e all'art. 11 del presente decreto, costituiscono elementi di riferimento per la definizione dei curricoli della scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e per la verifica triennale sullo stato di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 affidata al Parlamento. 4. Le istituzioni scolastiche che adottano le iniziative di cui ai precedenti commi elaborano il progetto specifico di attuazione del presente progetto di innovazione nell'ambito del Piano dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275/99, sulla base delle condizioni definite nei successivi articoli del presente decreto. 5. Il Direttore generale regionale determina con proprio provvedimento il quadro delle istituzioni scolastiche per le quali sussistano le condizioni di attuazione del progetto. 6. Le scuole dell'infanzia statali non inserite nel progetto nazionale di cui al presente decreto, sono tenute a rispettare gli ordinamenti vigenti, con le integrazioni di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 4 del Decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234. Art. 2 1. Il quadro di riferimento dell'iniziativa è costituito dai seguenti elementi desunti dall'art. 8 del Dpr 275/99 e dagli artt. 2 e 6 della L. 30/2000 e specificati nei successivi articoli del presente decreto:
Art. 3 1. Gli obiettivi generali del processo formativo della scuola dell'infanzia sono quelli indicati dall'art. 2 della legge n. 30 del 10 febbraio 2000. Gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni e gli indirizzi curricolari della scuola dell'infanzia sono quelli indicati dagli Orientamenti delle attività educative adottati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 giugno 1991 e riletti alla luce dell'art. 2 della L. 30/2000. 2. Per assicurare la continuità e la coerenza tra la scuola dell'infanzia e la scuola di base, gli Orientamenti vigenti andranno riletti alla luce delle indicazioni curricolari definite per la scuola di base. 3. Nel triennio considerato al comma 1 dell'art. 1 viene attuato un piano di monitoraggio dell'attuazione degli Orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, al fine di verificare la rispondenza alle finalità educative generali del sistema nazionale di istruzione. Il rapporto nazionale di monitoraggio si conclude con una motivata proposta al Ministro della Pubblica Istruzione di revisione degli Orientamenti educativi da sottoporre al parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Art. 4 1. La quota oraria nazionale obbligatoria del curricolo di cui all'art. 3 è pari al 70 % del monte ore annuale previsto dal successivo art. 6, comma 2. 2. La quota oraria obbligatoria del predetto curricolo riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 30% del monte ore annuale. Tale quota potrà essere utilizzata per: * potenziare l'identità della scuola in relazione a determinate dominanze culturali; * introdurre attività educative e didattiche non previste dagli Orientamenti vigenti. 3. Le due quote, data la specificità della scuola dell'infanzia, vanno gestite unitariamente nel quadro di un'articolata ed armonica organizzazione della giornata educativa e del complessivo tempo scuola. Art. 5 1. Ogni scuola dell'infanzia si impegna ad attivare forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola di base. I progetti di continuità, che descrivono anche le modalità di rapporto con i genitori degli alunni nonché le forme di valorizzazione della cultura e della comunità di appartenenza dei bambini, trovano esplicita formulazione nei piani dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Tali progetti possono prevedere la costituzione di team integrati tra docenti dei due cicli. 2. Il raccordo con la scuola di base prevede una esplicita definizione delle competenze e dei traguardi di sviluppo attesi al termine della scuola dell'infanzia, tale da costituire l'indispensabile punto di avvio dell'esperienza formativa nella scuola di base. Tali traguardi - desumibili dagli Orientamenti educativi di cui al D. M. 3 giugno 1991 - sono correlati alle caratteristiche di ogni bambino ed alle condizioni (opportunità, luoghi, tempi, strumenti, ecc.) offerte a ciascuno per sviluppare le proprie potenzialità di apprendimento. 3. Sono altresì attivate forme di raccordo con i servizi educativi prescolastici e, laddove sussistano le condizioni, con l'asilo nido. Art. 6 1. La scansione dei tempi nel corso dell'anno scolastico, della settimana e della giornata deve assicurare una equilibrata successione di opportunità formative, qualificandosi per i caratteri di serenità e distensione, ricorsività e progressività delle situazioni di apprendimento, con una spiccata attenzione al benessere psicofisico ed affettivo dei bambini. 2. L'orario obbligatorio annuale comprensivo della quota nazionale e della quota locale del curricolo dell'infanzia si articola in un monte ore compreso tra le 1.150 e le 1.300 ore. 3. Eventuali fabbisogni di tempo scuola aggiuntivo oltre le 1300 ore annue, previo accertamento dell'esistenza di motivate richieste delle famiglie per un numero di bambini pari almeno a un numero minimo per costituire una sezione, si soddisfano mediante l'ampliamento del monte ore annuo obbligatorio. Tale ampliamento, che oggi raggiunge anche quote consistenti, dovrà, nell'arco del triennio, essere opportunamente monitorato al fine di verificare le condizioni per attestare tale incremento in un monte ore annuo aggiuntivo non superiore alle 430. L'ampliamento dell'offerta formativa può essere realizzata anche mediante intese con gli enti locali e avvalendosi di forme organizzative flessibili ma qualificate. L'eventuale estensione del servizio, erogata sulla base di puntuali ricognizioni da parte dei responsabili della gestione delle scuole dell'infanzia, non deve, in ogni caso, comportare una contrazione degli standard di qualità previsti in relazione alla contemporanea presenza dei docenti. 4. La concreta articolazione del calendario annuale delle attività educative, nell'ambito delle 1.150-1.300 ore previste dal curricolo obbligatorio, deve interpretare con coerenza le finalità educative della scuola dell'infanzia, dedicando uno spazio adeguato alle attività di prima accoglienza dei bambini, che possono essere opportunamente scaglionate e concordate con i genitori. 5. Nelle scuole dell'infanzia aderenti al progetto di innovazione di cui al presente decreto , le attività educative, completato il monte ore annuale obbligatorio, possono concludersi alla stessa data fissata per gli altri cicli scolastici. Nel periodo intercorrente tra il termine delle attività educative ed il 30 giugno, può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a soddisfare, con interventi educativi specifici previsti dal POF, le effettive esigenze di frequenza rappresentate dalle famiglie. Art. 7 1. Nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa riconosciuta ad ogni istituzione scolastica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le scuole adottano soluzioni flessibili nella definizione degli orari settimanali e giornalieri, in modo da contemperare esigenze sociali e di qualità del servizio. 2. La scelta del modello orario più adeguato è di competenza degli organi collegiali della scuola e viene motivata da una specifica valutazione dell'impatto della scelta sulla qualità del contesto educativo, delle dinamiche di insegnamento e apprendimento e delle esigenze rappresentate dalle famiglie. 3. L'organizzazione del tempo scuola settimanale va articolata in non meno di 5 giorni e con una media non inferiore alle 35 ore, tale da consentire comunque un'adeguata attenzione alle diverse esigenze di accoglienza, di cura, di relazione e di apprendimento in sintonia con le indicazioni curricolari previste dagli Orientamenti educativi. 4. L'organizzazione della giornata educativa del bambino nella scuola dell'infanzia, compresa di massima tra le 7 e le 8 ore giornaliere, deve assicurare un'articolazione varia ed equilibrata di attività: libere e guidate, individuali, in piccolo e grande gruppo, di gioco, esplorazione, ricerca, anche all'aperto e attività ricorrenti di vita quotidiana Art. 8 1. Nell'arco del triennio, il rapporto numerico tra alunni e sezione non dovrà superare il tetto massimo di 25 per sezione. 2. Nel caso di presenza nella sezione di un alunno in situazione di handicap il numero di alunni viene ridotto, fino a non superare di norma i 20 alunni, e comunque in correlazione con la possibilità di assicurare adeguati interventi di sostegno o assistenza, in relazione alla tipologia di deficit. Art. 9 1. Nell'ambito delle disponibilità complessive, l'assegnazione dell'organico degli insegnanti di scuola dell'infanzia dovrà tener conto in via prioritaria delle esigenze connesse alle condizioni di svolgimento delle innovazioni di cui al presente decreto e delle eventuali operazioni di adeguamento delle sezioni funzionanti a tempo ridotto all'orario di cui al comma 2 dell'art. 6. 2. Sono oggetto di apprezzamento in sede di definizione dell'organico funzionale:
3. Nell'assegnazione dell'organico funzionale va garantita la disponibilità di un tempo medio di contemporanea presenza docente di almeno 10 ore settimanali per sezione, con un adeguato incremento per le istituzioni scolastiche impegnate nell'estensione del servizio secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6. 4. L'organizzazione dell'orario di servizio dei docenti, nel rispetto delle prescrizioni definite in sede contrattuale, è improntato ai caratteri della massima flessibilità (turnazioni, orari differenziati, orari plurisettimanali) al fine di migliorare la qualità del progetto educativo. 5. La determinazione degli organici dei collaboratori scolastici dovrà considerare la specificità delle funzioni da svolgere all'interno delle scuole dell'infanzia, tendente nell'arco del triennio ad un rapporto numerico di una unità di personale per ogni sezione funzionante ad orario normale. Art. 10 1. Agli insegnanti e ai dirigenti coinvolti nel progetto di innovazione vengono garantite opportunità di formazione continua, con metodologie qualificate ed interattive, da realizzare all'interno della scuola, anche in forma di gruppi di ricerca-azione e di miglioramento, in collegamento con i servizi territoriali, le reti di scuole e gli istituti di ricerca ed universitari. 2. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata e costituisce un port-folio delle competenze del docente, da utilizzare per la valorizzazione della professionalità e per la attribuzione di nuovi compiti e ruoli all'interno ed all'esterno dell'unità scolastica. 3. Nell'ambito delle risorse assegnate, sono assicurate forme di coordinamento pedagogico ed organizzativo attraverso il conferimento di appositi incarichi a docenti esperti e qualificati nell'ambito dell'istituzione scolastica, anche facendo ricorso a esoneri parziali dall'attività di insegnamento. 4. Nell'ambito del progetto di innovazione le scuole dovranno prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, valutazione. Art. 11 1. Nell'arco del triennio di durata del progetto di innovazione, le scuole elaborano, realizzano e verificano ipotesi di standards relativi alla qualità del servizio in vista della definizione di quelli che dovranno essere adottati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f del D.P.R. 275/99. 2. L'attuazione e la progressiva messa a punto degli standard di qualità del servizio rappresentano, ai diversi livelli di responsabilità, un impegno prioritario per gli organi preposti alla gestione delle scuole dell'infanzia. 3. Il Piano dell'offerta formativa di ogni scuola dà conto del livello di realizzazione e di adeguamento di tali standard, degli strumenti valutativi utilizzati per l'apprezzamento dell'offerta e del contesto educativo, nonché delle misure intraprese e dei tempi necessari per realizzare compiutamente gli standard identificati. 4. Nell'arco del triennio considerato, verrà condotta un'azione di verifica a cura dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, in collaborazione con la dirigenza tecnica ispettiva e con gli Osservatori nazionale e regionali di cui al successivo articolo 12. 5. Saranno oggetto di indagine gli elementi che costituiscono il quadro di riferimento di cui all'articolo 2 del presente decreto, con particolare riferimento ai livelli di qualità del servizio relativi ai seguenti indicatori:
6. Le modalità delle azioni di monitoraggio, anche in riferimento a quanto indicato al comma 3, art.3 del presente decreto, saranno concretamente definite nell'ambito della annuale Direttiva ministeriale. 7. Gli esiti di tali iniziative costituiscono elementi di riferimento per la definizione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e per la verifica triennale sullo stato di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 affidata al Parlamento. Art. 12 1. Al fine di supportare le iniziative di innovazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione delle scuole dell'infanzia, vengono istituiti gli organismi di cui ai successivi commi. 2. Presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione del MPI è istituito un Osservatorio Nazionale con il compito di definire criteri per la progettazione, l'attuazione ed il monitoraggio del progetto nazionale di innovazione e di acquisire altresì elementi informativi sulla congruenza tra domanda ed offerta formativa, sugli andamenti e fenomeni relativi alla progressiva generalizzazione e qualificazione del servizio educativo per i bambini dai tre ai sei anni, anche in vista della successiva definizione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e della piena attuazione della L. 30/2000. 3. Presso ogni Direzione generale regionale è istituito un Osservatorio per lo svolgimento, a livello regionale, dei compiti indicati al comma 2 del presente articolo. 4. Gli indirizzi relativi al funzionamento di detti organismi saranno comunicati con successivo provvedimento. Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge. Indietro |
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