archivio.pubblica.istruzione.it top
spacer


Attenzione:
sezione in aggiornamento

Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente


Torna alla homepage




 
 Archivio Normativa 2001

Circolare Ministeriale 15 febbraio 2001, n. 31

Prot. n. 18 ris.

Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000/2001

Come è noto, ai sensi della circolare ministeriale n.272 dell'11.12.2000, i Provveditori agli Studi assegnano, ai fini dell'abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti agli istituti statali di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi.

Fermo restando tale criterio, è stato sentito l'Ufficio legislativo di questo Ministero circa la possibilità di procedere all'abbinamento tra classi all'interno della stessa scuola paritaria. Il predetto Ufficio ha osservato che, mentre in presenza nella scuola paritaria di una sola classe terminale, tale classe non può che essere abbinata ad una classe di scuola statale, nel caso invece della presenza di due classi terminali all'interno della stessa scuola paritaria l'abbinamento ha un suo fondamento logico giuridico. Tale fondamento poggia sullo status paritario della scuola predetta, in forza del quale, a norma dell'art.34 della Costituzione, il trattamento scolastico degli alunni delle scuole paritarie è equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

A seguito di quanto sopra, la citata circolare n.272/2000 deve intendersi integrata nel senso che, qualora nella stessa scuola paritaria siano funzionanti due classi terminali o, comunque, classi terminali in numero pari, l'abbinamento va effettuato tra le classi medesime. Ovviamente, le classi che rimangono isolate, in quanto di numero dispari, continuano ad essere abbinate a classi di istituti statali. 

I competenti Uffici scolastici vorranno, pertanto, dar corso agli abbinamenti alla luce del suindicato criterio.

Circolare Ministeriale 13 febbraio 2001, n. 27

Prot. n. 1101C1L 

Oggetto: Partecipazione alle commissioni dei docenti in supervisori del tirocinio nelle scuole di specializzazione

I docenti in semiesonero presso le istituzioni scolastiche di servizio in quanto utilizzati come supervisori del tirocinio nelle scuole di specializzazione all'insegnamento presso le Università hanno avanzato richiesta di esonero dagli esami di Stato, in ragione del loro impegno nelle scuole di specializzazione e della possibile concomitanza degli esami in tali scuole con gli esami di Stato. 

Premesso quanto sopra, gli uffici competenti vorranno esaminare le richieste che dovessero essere presentate dai docenti in questione e valutare caso per caso le singole situazioni al fine dell'eventuale concessione dell'esonero dalla partecipazione alle commissioni, ai sensi della C.M. n.272 dell'11-12-2000-Allegato 10.

Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2001, n. 104
(in GU 7 aprile 2001, n. 82)

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per  la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di  istruzione secondaria superiore;

Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stata demandata al Ministero della pubblica istruzione la potesta' regolamentare in materia di esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518;

Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli esami dei primi due anni di attuazione del nuovo modello di esame, di modificare parzialmente i criteri e le modalita' di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;

Visto l'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 195/2000, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 novembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9960 L.L.P. 1653 del 7 dicembre 2000);

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Partecipazione alle commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

Art. 2.
Modalita' e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni

  1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.
  2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
  3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

Art. 3.
Nomina e formazione delle commissioni

  1. Le commissioni sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.
  2. Ogni commissione e' composta da un presidente esterno all'istituto e da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
  3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque,
     non superiore a quattro.
  4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.

Art. 4.
Procedure generali di nomina

  1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:  
    1. secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli articoli 7 e 8;
    2. all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
    3.  in base alle preferenze di cui all'articolo 10.
  2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalita' e i criteri di nomina indicati nell'articolo 9.
  3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
  4. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Art. 5.
Criteri di nomina dei Presidenti

  1.  I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:
    1. capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;
    2. capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
    3. professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
    4. ricercatori universitari e assistenti di ruolo, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, citate nella premessa;
    5. capi di istituto, nonche' docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni
       scolastici;
    6. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
    7. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
    8. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
    9. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
    10. docenti delle accademie di belle arti statali con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
  2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
    1. per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante;
    2. per i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attivita' svolta.

Art. 6.
Criteri di nomina dei commissari esterni

  1. I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza:
    1. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
    2. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
    3. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attivita' didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
    4. tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
    5. tra i docenti che, negli ultimi cinque anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi
      della scuola secondaria superiore.
  2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
  3. In caso di necessita', si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
  4. In considerazione della specificita' dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti
     professionali, tecnici e artistici, uno o piu' commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
  5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
    1. su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:
      1. per la materia d'insegnamento;
      2. per la classe di concorso in cui e' compresa la materia d'insegnamento;
    2. su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, per la classe di concorso relativa alla materia d'insegnamento.
  6. Nel caso di indisponibilita', nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine, all'interno dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante.

Art. 7.
Fasi territoriali di nomina - Presidenti

  1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
    1. per i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili:
      1. nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
      2. d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
    2. per le altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) dell'articolo 5;
      c. nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
    3. per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente:
      d) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse ne', limitatamente ai capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, la nomina d'ufficio nella provincia di dimora o di servizio;
      e) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
  2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettera b) e d), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.
  3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera e), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.

Art. 8.
Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni

  1. Le nomine dei commissari esterni sono effettuate secondo le sottoelencate fasi territoriali:
    1. nel comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;
    2. nei comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa:
    3. d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nelle precedenti fasi a) e b);
    4. d'ufficio, negli altri comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nel corso delle fasi precedenti;
    5. nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;
    6. d'ufficio, nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;
    7. nelle sedi residue a livello nazionale.
  2. Le nomine di cui al primo comma sono effettuate, altresi', secondo il seguente ordine:
    1. alle fasi territoriali di cui alla lettera a) del primo comma partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d);
    2. alle fasi territoriali di cui alle lettere b) e c), partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
    3. alle fasi territoriali di cui alle lettere d), e), f), g) del primo comma, partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, i docenti con contratto a tempo determinato non in possesso di abilitazione
       all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
    4. alla fase territoriale di cui alla lettera g) del primo comma, partecipano, oltre alle categorie di docenti indicati nelle precedenti lettere del presente comma 2, in subordine, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera e), tenendo conto delle preferenze espresse da questi ultimi, prima di procedere alla nomina d'ufficio.
  3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera d), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione d'ufficio.
  4. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera f), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre province della regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.
  5. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera g), l'ordine di assegnazione delle nomine d'ufficio e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.

Art. 9.
Ordine di nomina in indirizzi particolari

  1. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove e' in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal Presidente e da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali e' in atto la medesima sperimentazione.
  2. Le nomine dei Presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo", sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
    1. nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
    2. d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora o servizio;
    3. al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
    4. d'ufficio, su tutte le altre sedi.
  3. Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:
    1. nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
    2. d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze;
    3. nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
    4. d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;
    5. fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
    6. d'ufficio, su tutte le altre sedi.
  4. L'assegnazione degli aspiranti, anziche' nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordinamento e di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 2 e 3.
  5. Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese e spagnola funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.

Art. 10.
Preferenze a parita' di condizioni

1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parita' di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, e' determinata dall'anzianita' di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualita' di docenti. A parita' di tutte le condizioni la preferenza e' determinata dall'anzianita' anagrafica.

Art. 11.
Designazione dei commissari interni

  1. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati.

Art. 12.
Impedimento ad espletare l'incarico

  1. Non e' consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
  2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
  3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi della sede di servizio e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Art. 13.
Preclusioni alla nomina

  1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano prestato servizio in commissione d'esame nei due anni
     precedenti l'anno in corso.

Art. 14.
Docenti part-time

  1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attivita' lavorativa.

Art. 15.
Divieti di nomina

  1. Non si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
    1. qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
    2. collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola;
    3. astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni;
    4. aspettativa o distacco sindacale.
  2. Parimenti, non si da' luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilita' con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.

Art. 16.
Sostituzioni

  1. I provveditori agli studi provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
  2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunita' di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso e di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.
  3. Qualora cio' non si renda possibile, il capo d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.

Art. 17.
Regione e province autonome

  1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
  2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 18.
Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 190

Avvertenza:

 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
 dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
 - La legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca: "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".
 - Il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e'
 il seguente: "Art. 205. - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi".
 - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425): "Art. 9 (Commissione d'esame). - 1. La commissione d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, piu' il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta. 3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni. 4. Il presidente e' nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di
 istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati; tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo. 5. I criteri e le modalita' per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1. 6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni. 7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.
 8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in piu' commissioni". "Art. 10 (Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame). - 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti o svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola. 2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 3. La competenza a provvedere alle necessarie
 sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame e' dei provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5. 4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte. 5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che cio' non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni".
 - Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518, reca: "Regolamento recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".
 - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari): "Art. 16 (Norme finali). - 1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori o "ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto ; nella dizione "corsi di diploma si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali fino alla loro trasformazione o soppressione. 2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformita' alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita', nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresi' del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale: convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche' risparmi conseguiti con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nella prima applicazione della presente legge, le universita' che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora cio' risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le universita' possono altresi' attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso. 4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle universita' con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole): "11. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'art. 12, comma 5 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' abrogato. All'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonche' al primo periodo del primo comma del citato art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati e' soppressa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza dei Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". "4. I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Nota all'art. 5:
 - Per l'argomento della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:
 - Il testo dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola e' il seguente: "Art. 23 (Assenze per malattia). - 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravosi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unita' sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo' provvedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso. 5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione e' disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti. 6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo non interpongono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonche' da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalita' applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79. 8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero, al dipendente compete l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere e), f); b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi tre mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al provveditore agli studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel casso di eventuale prosecuzione di assenza. 10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza o eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in un giorno festivo, esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente unita' sanitaria locale. 12. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicando all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19. 14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce orarie di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, che devono essere, a richiesta documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare. 16. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - e' versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole".
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: "Tutela delle lavoratrici madri".

 Note all'art. 17:
 - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti, nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
 - La legge 16 giugno 1998, n. 191 reca: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica".
 - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
 provincia di Trento): "Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i
 membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. 3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono determinate annualmenmte dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".
 - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano): "Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi
 sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua. 3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. 5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".

 Nota all'art. 18:
 - Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518, abrogato dal presente regolamento, recava: "Regolamento recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalita' di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".


Indietro


spacer

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Centralino 06 5849.1