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Circolare Ministeriale 15 febbraio 2001, n. 31
Prot. n. 18 ris.
Oggetto: Formazione delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 2000/2001
Come è noto, ai sensi della circolare ministeriale
n.272 dell'11.12.2000, i Provveditori agli Studi assegnano, ai fini
dell'abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni
eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva)
degli istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti agli istituti
statali di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi
diversi.
Fermo restando tale criterio, è stato sentito l'Ufficio
legislativo di questo Ministero circa la possibilità di procedere all'abbinamento
tra classi all'interno della stessa scuola paritaria. Il predetto Ufficio
ha osservato che, mentre in presenza nella scuola paritaria di una sola
classe terminale, tale classe non può che essere abbinata ad una classe
di scuola statale, nel caso invece della presenza di due classi terminali
all'interno della stessa scuola paritaria l'abbinamento ha un suo fondamento
logico giuridico. Tale fondamento poggia sullo status paritario della
scuola predetta, in forza del quale, a norma dell'art.34 della Costituzione,
il trattamento scolastico degli alunni delle scuole paritarie è equipollente
a quello degli alunni delle scuole statali.
A seguito di quanto sopra, la citata circolare n.272/2000
deve intendersi integrata nel senso che, qualora nella stessa scuola
paritaria siano funzionanti due classi terminali o, comunque, classi
terminali in numero pari, l'abbinamento va effettuato tra le classi
medesime. Ovviamente, le classi che rimangono isolate, in quanto di
numero dispari, continuano ad essere abbinate a classi di istituti statali.
I competenti Uffici scolastici vorranno, pertanto,
dar corso agli abbinamenti alla luce del suindicato criterio.
Circolare Ministeriale 13 febbraio 2001, n. 27
Prot. n. 1101C1L
Oggetto: Partecipazione alle commissioni dei docenti
in supervisori del tirocinio nelle scuole di specializzazione
I docenti in semiesonero presso le istituzioni scolastiche
di servizio in quanto utilizzati come supervisori del tirocinio nelle
scuole di specializzazione all'insegnamento presso le Università hanno
avanzato richiesta di esonero dagli esami di Stato, in ragione del loro
impegno nelle scuole di specializzazione e della possibile concomitanza
degli esami in tali scuole con gli esami di Stato.
Premesso quanto sopra, gli uffici competenti vorranno
esaminare le richieste che dovessero essere presentate dai docenti in
questione e valutare caso per caso le singole situazioni al fine dell'eventuale
concessione dell'esonero dalla partecipazione alle commissioni, ai sensi
della C.M. n.272 dell'11-12-2000-Allegato 10.
Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2001, n. 104
(in GU 7 aprile 2001, n. 82)
Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i
criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stata demandata al Ministero
della pubblica istruzione la potesta' regolamentare in materia di esecuzione
delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento
che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9
e 10;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli
esami dei primi due anni di attuazione del nuovo modello di esame, di
modificare parzialmente i criteri e le modalita' di nomina e designazione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;
Visto l'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n.
341;
Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 11, della legge
14 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 195/2000,
espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
del 20 novembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge
n. 400/1988 (nota n. 9960 L.L.P. 1653 del 7 dicembre 2000);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Partecipazione alle commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli
esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle
funzioni proprie del personale della scuola.
Art. 2.
Modalita' e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni
e interni
- Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente
dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro
il 15 gennaio.
- E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o
esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda
prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno,
la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario
interno e viceversa.
- L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene
in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse
e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento
della conoscenza delle lingue straniere.
Art. 3.
Nomina e formazione delle commissioni
- Le commissioni sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.
- Ogni commissione e' composta da un presidente esterno all'istituto
e da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e
il restante 50 per cento esterni all'istituto.
- Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico
e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari
a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque,
non superiore a quattro.
- Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero
complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il
predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui
al comma 2.
Art. 4.
Procedure generali di nomina
- I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
- secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli articoli
7 e 8;
- all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
- in base alle preferenze di cui all'articolo 10.
- Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalita' e
i criteri di nomina indicati nell'articolo 9.
- Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei
divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
- I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per
le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale
indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate
in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
Art. 5.
Criteri di nomina dei Presidenti
- I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente
ordine di precedenza:
- capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli
educandati femminili;
- capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
- professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori
ruolo;
- ricercatori universitari e assistenti di ruolo, ai sensi della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, e della legge 19 novembre 1990, n.
341, citate nella premessa;
- capi di istituto, nonche' docenti di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo,
che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni
scolastici;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria
di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie
superiori;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o
svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle
scuole d'istruzione secondaria superiore;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o
svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo
d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali di istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni
di servizio di ruolo;
- docenti delle accademie di belle arti statali con almeno dieci
anni di servizio di ruolo.
- Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le
nomine vengono effettuate:
- per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni
d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene
l'istituto sede di servizio dell'aspirante;
- per i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti
ordinari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine
o degli ordini scolastici coerenti con l'attivita' svolta.
Art. 6.
Criteri di nomina dei commissari esterni
- I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine
di precedenza:
- tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano,
nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino
al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi
terminali e nelle classi non terminali;
- tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino
al termine dell'attivita' didattica di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi
terminali e nelle classi non terminali;
- tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore
collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
- tra i docenti che, negli ultimi cinque anni, con rapporto di
lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico
o fino al termine delle attivita' didattiche, abbiano prestato
effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione
secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento
di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi
d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi
della scuola secondaria superiore.
- I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere
in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto
di esame.
- In caso di necessita', si prescinde dal requisito dell'abilitazione,
tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione
ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
- In considerazione della specificita' dei relativi percorsi formativi,
nelle commissioni d'esame presso gli istituti
professionali, tecnici e artistici, uno o piu' commissari esterni
possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi
in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni
di categoria, da istituzioni pubbliche.
- Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma,
le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
- su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico
cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:
- per la materia d'insegnamento;
- per la classe di concorso in cui e' compresa la materia
d'insegnamento;
- su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico,
per la classe di concorso relativa alla materia d'insegnamento.
- Nel caso di indisponibilita', nell'ambito della regione, di docenti
appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma
5, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso
affine, all'interno dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto
sede di servizio dell'aspirante.
Art. 7.
Fasi territoriali di nomina - Presidenti
- Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sottoelencate
fasi territoriali:
- per i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli
educandati femminili:
- nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio,
nell'ordine di preferenza espressa;
- d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora
o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle
preferenze espresse;
- per le altre categorie di personale avente titolo alla nomina
a presidente, di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h),
i), l) dell'articolo 5;
c. nei comuni della regione di abituale dimora o di
servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
- per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina
a presidente:
d) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale
dimora e di servizio, ove non sia stata possibile la nomina
sulle preferenze espresse ne', limitatamente ai capi d'istituto
d'istruzione secondaria superiore, la nomina d'ufficio nella
provincia di dimora o di servizio;
e) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
- Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettera b) e d), l'ordine
di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata
per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia,
a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione
d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla
provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo
l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle
utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.
- Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera e), l'ordine
di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province
utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
Art. 8.
Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni
- Le nomine dei commissari esterni sono effettuate secondo le sottoelencate
fasi territoriali:
- nel comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di
preferenza espresso;
- nei comuni della provincia di abituale dimora e di servizio,
nell'ordine di preferenza espressa:
- d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di servizio, ove
non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze
espresse nelle precedenti fasi a) e b);
- d'ufficio, negli altri comuni della provincia di abituale dimora
o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina
in base alle preferenze espresse nel corso delle fasi precedenti;
- nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la
provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine
di preferenza espresso;
- d'ufficio, nei comuni di altra provincia, compresa nella regione
cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene,
ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle
preferenze espresse;
- nelle sedi residue a livello nazionale.
- Le nomine di cui al primo comma sono effettuate, altresi', secondo
il seguente ordine:
- alle fasi territoriali di cui alla lettera a) del primo
comma partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo
indeterminato e i docenti di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera d);
- alle fasi territoriali di cui alle lettere b) e c), partecipano,
nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i
docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), e i docenti
con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico
o fino al termine delle attivita' didattiche, in possesso di abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
- alle fasi territoriali di cui alle lettere d), e), f), g) del
primo comma, partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto
a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo
comma, lettera d), i docenti con contratto a tempo determinato
fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita'
didattiche, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, i
docenti con contratto a tempo determinato non in possesso di abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
- alla fase territoriale di cui alla lettera g) del primo comma,
partecipano, oltre alle categorie di docenti indicati nelle precedenti
lettere del presente comma 2, in subordine, i docenti di cui all'articolo
6, primo comma, lettera e), tenendo conto delle preferenze espresse
da questi ultimi, prima di procedere alla nomina d'ufficio.
- Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera d), l'ordine
di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni
della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito
per l'assegnazione d'ufficio.
- Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera f), l'ordine
di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province,
utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo
dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando
successivamente alle altre province della regione di appartenenza
del comune di abituale dimora o di servizio.
- Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera g), l'ordine
di assegnazione delle nomine d'ufficio e' quello di cui alla tabella
di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale
della scuola.
Art. 9.
Ordine di nomina in indirizzi particolari
- Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove e'
in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo"
sono costituite dal Presidente e da almeno due commissari esterni
provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali e' in atto la medesima
sperimentazione.
- Le nomine dei Presidenti, nelle commissioni comprendenti classi
che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo",
sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
- nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio,
secondo l'ordine di preferenza espresso;
- d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina
in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale
dimora o servizio;
- al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo
l'ordine di preferenza espresso;
- d'ufficio, su tutte le altre sedi.
- Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma
1, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:
- nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo
l'ordine di preferenza espresso;
- d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di servizio, ove
non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze;
- nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio,
secondo l'ordine di preferenza espresso;
- d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;
- fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo
l'ordine di preferenza espresso;
- d'ufficio, su tutte le altre sedi.
- L'assegnazione degli aspiranti, anziche' nelle commissioni di cui
al comma 1, in commissioni di ordinamento e di altra sperimentazione
avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei
commi 2 e 3.
- Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese
e spagnola funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento
saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami
in tali indirizzi.
Art. 10.
Preferenze a parita' di condizioni
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei
commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui
agli articoli 5 e 6, a parita' di situazione e nell'ambito di ciascuna
fase territoriale di nomina, e' determinata dall'anzianita' di servizio
di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente
servizio di ruolo in qualita' di docenti. A parita' di tutte le condizioni
la preferenza e' determinata dall'anzianita' anagrafica.
Art. 11.
Designazione dei commissari interni
- I commissari interni sono designati dai competenti consigli di
classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i docenti
che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni,
appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione
cui sono assegnati i candidati.
Art. 12.
Impedimento ad espletare l'incarico
- Non e' consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se
nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori
di istruzione diversi da quelli di servizio.
- L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente
al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione,
il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti
a giustificazione dell'impedimento.
- La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere
prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore
agli studi della sede di servizio e al proprio capo d'istituto, entro
tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 13.
Preclusioni alla nomina
- I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati
nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle
scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole
ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole
ove abbiano prestato servizio in commissione d'esame nei due anni
precedenti l'anno in corso.
Art. 14.
Docenti part-time
- I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a
prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro
a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva
partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento
economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attivita' lavorativa.
Art. 15.
Divieti di nomina
- Non si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una
delle seguenti posizioni:
- qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre
che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla
data di inizio degli esami;
- collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti,
ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale della scuola;
- astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni
e integrazioni;
- aspettativa o distacco sindacale.
- Parimenti, non si da' luogo alla nomina del personale destinatario
di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno
scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato
o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilita'
con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti
nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.
Art. 16.
Sostituzioni
- I provveditori agli studi provvedono alla sostituzione dei componenti
esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile,
dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale
dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione
delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti
articoli.
- Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario
interno, valuta l'opportunita' di designare un docente della stessa
materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un
docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa
classe o dello stesso corso e di altra classe di diverso corso del
medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.
- Qualora cio' non si renda possibile, il capo d'istituto designa
un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia
del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.
Art. 17.
Regione e province autonome
- Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente
decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma
20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo
1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento
e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e
dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo
24 luglio 1996, n. 434.
Art. 18.
Abrogazione
1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento
di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 190
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca: "Disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore".
- Il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado) e'
il seguente: "Art. 205. - 1. Con propri decreti da adottarsi
secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana
uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative
agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli
scrutini ed esami stessi".
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):
"Art. 9 (Commissione d'esame). - 1. La commissione d'esame e' nominata
dal Ministero della pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di
otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per
cento esterni all'istituto, piu' il presidente esterno; le materie affidate
ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato
a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati
un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse,
in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione,
e, comunque, non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la
nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto
della prima e della seconda prova scritta. 3. Ad ogni singola commissione
d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati.
I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna
commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata
ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti
tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in
cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare
il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni
apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli
candidati esterni. 4. Il presidente e' nominato tra i capi di istituti
di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di
istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di
prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari
confermati; tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali
di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque
anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni
sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri
interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti
delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio
della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati
ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni
scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati
interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati
esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono
individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo
istituto o di istituti dello stesso tipo. 5. I criteri e le modalita'
per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione
dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati
dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma
1. 6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle
commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del
medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio
negli ultimi due anni. 7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni
e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario,
anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.
8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata,
nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma
80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato
di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di
qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione,
e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro
esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla
sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso
dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della
funzione in piu' commissioni". "Art. 10 (Sostituzione dei
componenti delle commissioni d'esame). - 1. La partecipazione ai lavori
delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra
tra gli obblighi inerenti o svolgimento delle funzioni proprie del personale
direttivo e docente della scuola. 2. Non e' consentito ai componenti
le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi
di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e
accertati. 3. La competenza a provvedere alle necessarie
sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame e' dei provveditori
agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri
di cui all'art. 9, comma 5. 4. Il commissario assente deve essere tempestivamente
sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi
di assenze successive all'espletamento delle prove scritte. 5. La sostituzione
dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto,
con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso,
o nel caso che cio' non sia possibile per giustificato impedimento,
ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti
di docenti di discipline affidate ai membri esterni".
- Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518, reca: "Regolamento
recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita'
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990,
n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari): "Art.
16 (Norme finali). - 1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori
o "ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di
"assistenti di ruolo ad esaurimento e di "tecnici laureati
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore
del predetto decreto ; nella dizione "corsi di diploma si intende
compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali
fino alla loro trasformazione o soppressione. 2. L'istituzione e l'attivazione
dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e
di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformita' alle disposizioni
che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita',
nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto
dall'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto
altresi' del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi
derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento
alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale:
convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi
degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche' risparmi
conseguiti con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti
e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di
ruolo vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di entrata
in vigore della presente legge. 3. Nella prima applicazione della presente
legge, le universita' che attivino un corso di diploma, oltre a dare
inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi
del comma 2 dell'art. 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per
studenti aspiranti al diploma; qualora cio' risulti necessario per consentire
il conseguimento del titolo, le universita' possono altresi' attivare
anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso. 4. Le
disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore
di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate
in piu' corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento
di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle universita'
con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare
al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad
ordinamento speciale.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 14 gennaio
1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della
ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole): "11.
Il secondo periodo del primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'art.
12, comma 5 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' abrogato. All'art.
12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonche'
al primo periodo del primo comma del citato art. 114 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati
e' soppressa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza dei
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
"4. I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti ministeriali
e interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento
, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 5:
- Per l'argomento della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e della legge
19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale della scuola e' il seguente: "Art.
23 (Assenze per malattia). - 1. Il dipendente assente per malattia ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi
nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1,
al lavoratore che ne faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi
per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravosi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza cui al comma 2
l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento
delle sue condizioni di salute, per il tramite della unita' sanitaria
locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire
la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita'
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 oppure nel caso che,
a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'amministrazione puo' provvedere, salvo particolari esigenze,
alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennita'
sostitutiva del preavviso. 5. Il personale dichiarato inidoneo alla
sua funzione per motivi di salute puo' a domanda essere collocato fuori
ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione e' disposta dal Ministero
della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo
a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato
dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di
appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti. 6. I periodi di
assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo non interpongono la maturazione dell'anzianita' di servizio
a tutti gli effetti. 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da TBC, nonche' da quanto previsto dalla
legge 26 giugno 1990, n. 162, e dal decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309. Le modalita' applicative saranno regolamentate
dal successivo accordo di cui all'art. 79. 8. Il trattamento economico
spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia e' il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito
di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi
o in caso di ricovero, al dipendente compete l'eventuale trattamento
economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato
ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere e), f); b) 90% della retribuzione
di cui alla lettera a) per i successivi tre mesi di assenza; c) 50%
della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori sei mesi
del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. L'assenza
per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere
comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio,
o, dai direttori didattici e dai presidi, al provveditore agli studi,
tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro
del giorno in cui essa si verifica, anche nel casso di eventuale prosecuzione
di assenza. 10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, e' tenuto
a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza o eventuale prosecuzione
della stessa. Qualora tale termine scada in un giorno festivo, esso
e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'istituzione
scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo
della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal
primo giorno di assenza attraverso la competente unita' sanitaria locale.
12. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori
in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione
deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo'
essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza
di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicando all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
17 alle ore 19. 14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio
durante le fasce orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito
e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 15. Qualora il dipendente
debba allontanarsi, durante le fasce orarie di reperibilita', dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, che devono essere, a richiesta documentati,
e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione
della diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare. 16. Nel caso
in cui l'infermita' sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento
del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del
terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione
- e' versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del
comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda
o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione
del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1.
Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la
normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto
attiene alle modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla
conservazione del posto ove piu' favorevole".
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: "Tutela delle lavoratrici
madri".
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20-bis, della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "20-bis.
Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta
stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di
una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre
prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita'
e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti, nell'ambito
dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta.
E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n.
425".
- La legge 16 giugno 1998, n. 191 reca: "Modifiche ed integrazioni
alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme
in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza
nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico in
provincia di Trento): "Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione
delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito
il Ministero della pubblica istruzione. 2. La provincia e' delegata
a nominare i presidenti e i
membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di
ogni ordine e grado. 3. In relazione al particolare ordinamento stabilito
ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturita'
e le relative prove sono determinate annualmenmte dal Ministro della
pubblica istruzione su proposta della provincia".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116
e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico
in provincia di Bolzano): "Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione
delle leggi
sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il
Ministero della pubblica istruzione. 2. I presidenti ed i membri delle
commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado
devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad
eccezione degli insegnanti di seconda lingua. 3. I presidenti ed i membri
delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e
grado delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle
lingue italiana e tedesca. 4. La provincia e' delegata a nominare i
presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. 5. In
relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art.
9, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove
sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione
su proposta della provincia".
Nota all'art. 18:
- Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518, abrogato dal
presente regolamento, recava: "Regolamento recante le modalita'
e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai membri esterni e i criteri e le modalita' di nomina e designazione
dei componenti delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore".
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