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Decreto Ministeriale 30 aprile 2001 Modifica della composizione dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1996, n. 100, con il quale e' stato istituito - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, con compiti di promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli altri enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonche' di supporto dei soggetti programmatori ed attuatori degli interventi operativi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia scolastica; Visti, in particolare, gli articoli 2 e 4 del citato decreto, limitatamente alla composizione dell'Osservatorio medesimo con riguardo alla partecipazione di personale facente parte del Ministero della pubblica istruzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 247, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione; Visto, altresi', il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, relativo alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero citato; Preso atto delle modifiche delle attribuzioni e delle competenze intervenute nell'ambito della componente ministeriale a seguito dell'entrata in vigore della prefata normativa; Considerato, in particolare, l'accorpamento nell'unica figura del direttore dell'ufficio scolastico regionale delle funzioni gia' svolte, nel precedente ordinamento, dal sovrintendente scolastico e dal provveditore agli studi; Ritenuto, pertanto, di dover adeguatamente modificare, limitatamente a quanto di necessita', la composizione della sola parte ministeriale del citato organismo; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa e per le motivazioni in essa indicate, il decreto ministeriale 18 aprile 1996, riportato in epigrafe e' cosi' modificato:
Art. 2. Restano integralmente confermate, in quanto compatibili, le altre disposizioni contemplate dal decreto ministeriale 18 aprile 1996, indicato in epigrafe. Indietro |
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