Attenzione:
sezione in aggiornamento
Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente
Torna alla homepage
|
|
Decreto Ministeriale 19 luglio
2001, n. 376
(in GU 19 ottobre 2001, n. 244)
Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96,
lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino
delle università per stranieri
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17, comma 96, lettera d), il
quale prevede che con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, e'
rideterminata la disciplina concernente
il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo
anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a
studenti italiani;
Visto il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 17
febbraio 1992, n. 204, concernente il
riordinamento delle universita' per stranieri di Siena e Perugia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio
universitario nazionale espresso nell'adunanza del
17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la
necessita' di "procedere all'esame
dei regolamenti didattici di Ateneo per
verificare la coerenza tra le offerte didattiche e
le finalita' e i compiti assegnati dal riordino";
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti
normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con il quale
viene rappresentata l'esigenza di una generale disciplina
per l'integrale riordino
delle universita' per stranieri, e
conseguentemente la necessita' "quando sara' emanato
il testo unico delle leggi
sull'istruzione universitaria
(...) di mettere concretamente mano, per
quanto riguarda l'universita' per stranieri,
ad interventi normativi di natura non frammentaria";
Considerato, quanto al citato parere del
Consiglio universitario nazionale, che "le
finalita' e i compiti assegnati dal riordino"
siano comunque realizzabili
attraverso la disciplina generale introdotta dai
recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;
Considerato, quanto al citato parere del
Consiglio di Stato, che possa essere adottato il
regolamento sul caso specifico riguardante l'accesso a studenti
italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto a), con riserva di
intervento normativo in via generale, quando sara' emanato il testo
unico sull'universita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma
3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi'
come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del
12 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Universita' per stranieri
1. L'universita' per stranieri di
Perugia, istituita con regio decreto-legge 29
ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, e la Scuola di
lingua e cultura italiana per stranieri di Siena,
riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume
la denominazione di "universita' per stranieri di Siena"
sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al
comma 1 svolgono attivita' di
insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla
conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.
3. Nel rispetto delle finalita'
istituzionali e dei principi di autonomia fissati
per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'universita'
per stranieri di Perugia e l'universita' per
stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.
Art. 2.
Autonomia didattica
1. Le universita' di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a
stranieri da realizzare anche con l'ausilio delle
nuove tecnologie educative e a distanza.
I predetti corsi sono organizzati anche mediante
convenzione con altre universita', nonche' da consorzi di
cui fanno parte le stesse universita' di Perugia e Siena.
2. Le universita' di cui al comma 1 organizzano, altresi', corsi di
studio aperti anche a
cittadini italiani, e specificamente finalizzati:
a) alla formazione di personale
operante nelle istituzioni italiane all'estero o in
progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
b) alla formazione di
operatori socio-assistenziali per
l'integrazione degli stranieri per fini di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonche' per gli altri casi
in cui sia richiesta, ai
fini predetti, una specifica preparazione
multilinguistica e multiculturale;
c) alla formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della
comunicazione e dell'informazione in
contesto internazionale e interculturale.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformita' alle
disposizioni previste dal regolamento ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 luglio 2001
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 6 Istruzione, universita' e ricerca, foglio n. 265;
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioniufficiali
della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quale e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 17, comma 96,
lettera d) della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' riportato
nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede
"Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica".
- L'art. 17, comma 96, lettera
d), della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni(Misureurgenti per
lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo) prevede: "96. Con decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, emanati sulla base di criteri
di semplificazione delle
procedure e di armonizzazione con la revisione
degli ordinamenti di cui al comma 95,
e' altresi' rideterminata la
disciplina concernente: a)-c) (omissis); d) il
riordino delle universita' per
stranieri, prevedendo anche casi specifici
in base ai quali e' consentito l'accesso a
studenti italiani".
- Il decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre
1999, n. 509, prevede "Norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei".
- La legge 17 febbraio
1992, n. 204, prevede: "Riordinamento
della Scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di Perugia".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
Note all'art. 1:
- Il regio decreto-legge 29
ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge
18 marzo 1926, n. 562, prevede: "Istituzione dell'Universita'
per stranieri di Perugia".
- La legge 11 maggio 1976, n. 359, reca "Norme
per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri di Siena".
- Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168,
si veda la nota alle premesse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo
dell'art. 42 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero): "Art. 42 -
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e
con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
in collaborazione con le autorita' o con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: a)
le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia,
anche al fine di effettuare corsi della lingua
e della cultura di origine, dalle scuole e
dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni; b) la diffusione di
ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella
societa' italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte
dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonche'
alle possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di
origine; c) laconoscenza e
la valorizzazione delle espressioni
culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e ogni iniziativa
di informazione sulle cause dell'immigrazione
e di prevenzione delle discriminazioni razziali
o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e
universitarie, di libri, periodici e
materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale dei Paesi di origine degli
stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; d)
la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2
per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due
anni, in qualita' di mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le
singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai
diversi gruppi etnici, nazionali,
linguistici e religiosi; e) l'organizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una
societa' multiculturale e di prevenzione di
comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti,
destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione. 2. Per i fini
indicati nel comma 1 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri
e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e
dagli enti locali, allo scopo di individuare,
con la partecipazione dei cittadini
stranieri, le iniziative idonee alla
rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e
dei doveri dello straniero, e' istituito
presso il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attivita' volte a favorire la partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica
e la circolazione delle
informazioni sulla applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e
del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma
6, nonche' dell'esame delle problematiche
relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da
un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a)
rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci; b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero non
inferiore a sei; c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali
dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro; d)
rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali nazionali dei datori
di lavoro dei diversi settori economici, in numero
non inferiore a tre; e) otto
esperti designati rispettivamente
dai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione,
dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle
finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari
opportunita'; f) otto rappresentanti delle autonomie
locali, di cui due designati dalle
regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province
italiane (UPI) e quattro
dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; g) due
rappresentanti del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); g-bis)
esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci. 5. Per ogni membro effettivo della
Consulta e' nominato un supplente. 6. Resta ferma la facolta'
delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a) b) c) d) e g),
con competenza nelle loro materie loro
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello
Stato, consulte regionali per
i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie. 7. Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli
territoriali. 8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi
4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di
viaggio per coloro che non siano
dipendenti dalla pubblica amministrazione e
non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti
organi.". - Per il titolo del regolamento ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, si veda la nota alle premesse. - Il comma 95
dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni e integrazioni cosi' recita:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in
materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con
uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti
per i quali il medesimo concerto
e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da
disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo.
I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per
aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso
formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei
predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi
formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita'
a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove
tipologie di corsi e di
titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita'
didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente; b) modalita' e strumenti
per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti,
nonche' la piu' ampia informazione sugli
ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici; c) modalita'
di attivazione da parte di universita' italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al
presente comma, nonche' di dottorati di ricerca,
anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II
del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.".
Indietro |