Attenzione:
sezione in aggiornamento
Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente
Torna alla homepage
|
|
Decreto Ministeriale 13 dicembre
2001, n.489
(in GU 12 aprile 2002, n. 86)
Regolamento concernente l'integrazione, a norma
dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle
norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e in particolare l'articolo 114;
Visto il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli
articoli 138 e 139;
Vista la legge 20 gennaio 1999,
n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione ed in particolare il comma 6 dell'articolo
1;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto
1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione
dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 -
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 25
luglio 1998, n. 286 - e in particolare capo VII - Disposizioni in
materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - articolo 45
- iscrizione scolastica;
Atteso l'obbligo di emanare con regolamento le
norme integrative all'articolo 114 del citato decreto
legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;
Sentito il Ministro dell'interno;
Acquisito il parere dell'Ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali e recepite le osservazioni in esso
contenute;
Sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' ed
autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in sede
consultiva nella adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le
osservazioni in esso contenute;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "rispondono
dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a
qualsiasi titolo ne faccia le veci".
Art. 2.
1. Alla vigilanza sull'adempimento
dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto
previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo
delegato, del comune ove hanno la residenza
i giovani che, in virtu' delle disposizioni vigenti, sono
soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado statali, paritarie e,
fino a quando non sara' realizzato, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della
legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo
superamento delle disposizioni di cui
alla parte II, titolo VIII del testo
unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297,
parificate, pareggiate o legalmente
riconosciute, presso le quali sono
iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di
iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di
istruzione.
2. Entro il mese di dicembre che
precede l'inizio di ogni anno scolastico, il comune
di residenza predispone l'elenco dei minori soggetti
all'obbligo di istruzione e provvede
a darne notizia mediante diretta
comunicazione agli interessati, ovvero mediante
affissione all'albo pretorio di apposito
avviso, nel quale siano indicate le modalita' di
visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel
contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli
iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne
faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui
alle annuali disposizioni, a iscrivere
gli stessi presso una scuola
dell'obbligo statale, o paritaria
o fino a quando non sara'
realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della
legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle
disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII
del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, parificata,
pareggiata o legalmente
riconosciuta, ovvero a
provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria,
a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente,
apposita dichiarazione al dirigente
dell'istituzione scolastica interessata.
3. I responsabili delle istituzioni
scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo
anno dell'istruzione obbligatoria, entro il
ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a
darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i
necessari riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione
non e' dovuta se non nell'ipotesi che gli obbligati
abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero
abbiano assolto all'obbligo di istruzione. I
dirigenti scolastici sono
tenuti, in caso di trasferimento
dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado
ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e
grado diverso, a trasmettere d'ufficio, insieme alla
documentazione di rito, il "foglio notizie", gia'
utilizzato dalle scuole, completo dei
dati di tutto l'iter scolastico che consente
una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici,
sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il
controllo incrociato tra
scuola di provenienza e scuola di
destinazione. Copia del "foglio
notizie", puntualmente aggiornato dagli istituti
scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con
l'indicazione della scuola di destinazione.
4. Le autorita' comunali, deputate
alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze,
provvedono con tempestivita' ad ammonire i responsabili
dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge.
Dell'atto di ammonizione puo' essere
data contestuale notizia ai centri di
assistenza sociale, presenti sul
territorio, per individuare le eventuali
attivita' o iniziative che dovessero
risultare piu' opportune per agevolare o
realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola
dell'obbligo.
5. Nel corso dell'anno scolastico i dirigenti,
responsabili delle istituzioni scolastiche, sono tenuti a
verificare periodicamente la frequenza degli studenti
assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari
riscontri delle cause giustificative
delle eventuali assenze.
6. In presenza di reiterate assenze
ingiustificate durante il corso dell'anno
scolastico, i responsabili delle
istituzioni scolastiche sono tenuti altresi',
sentiti i consigli di classe, ad assumere le iniziative
piu' idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di
prevenire una possibile elusione dell'obbligo di
istruzione. In caso di persistenza
delle assenze i medesimi dirigenti
provvedono ad informare le
autorita' comunali per l'attivazione delle
procedure di cui al comma 4, articolo 2, del
presente regolamento.
7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono
delle disposizioni di cui all'articolo
111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono tenuti a
sostenere i prescritti esami di idoneita'
ovvero di licenza media, presso uno degli istituti
di cui al comma 2, secondo quanto disposto
dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione
scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione. A
conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata
prosecuzione del percorso scolastico, viene
rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione
scolastica ove ha sostenuto
l'esame di idoneita', l'apposita
certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4,
della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del
regolamento del 9 agosto 1999, n. 323,
attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento
dell'obbligo d'istruzione nonche'
le competenze acquisite che costituiscono
credito formativo ai fini del
conseguimento della qualifica professionale.
8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il
trattamento dei dati relativi ai
giovani, tenuti all'obbligo di istruzione, e'
soggetto alle disposizioni contenute nella
legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318.
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 - Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero - ai minori
stranieri non appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea, presenti sul territorio nazionale e
soggetti all'obbligo di istruzione, si
applicano le stesse norme previste per i
cittadini italiani o appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, con specifico riguardo sia alla
vigilanza, sia alla facolta' del minore straniero di
richiedere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo in qualunque periodo
dell'anno.
2. Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese
intercorse in materia tra regioni, province, comuni e
istituzioni scolastiche, sentiti i consigli territoriali per
l'immigrazione.
Art. 4.
1. I comuni, entro la
conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono
all'Ufficio scolastico regionale i dati
numerici, in termini quantitativi,
dei casi di evasione
dell'obbligo di istruzione, comunicati dalle
istituzioni scolastiche del proprio territorio.
Entro il trenta agosto dello stesso
anno l'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla
regione e alla provincia i dati raccolti.
2. Comune, regione, provincia,
Ufficio scolastico regionale, eventualmente
d'intesa con altri enti pubblici o privati, formulano
entro il 30 settembre di ogni anno un
piano di prevenzione della dispersione scolastica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 181
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' applicato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo
dell'art. 1 della legge 20 gennaio
1999, n. 9
(Disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione).
"Art.1 (Disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo
di istruzione). - 1. A decorrere dall'anno
scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione e' elevato da
otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria e' gratuita.
In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un
generale riordino del sistema scolastico
e formativo, l'obbligo di istruzione ha
durata novennale. Mediante programmazione
da definire nel quadro del
suddetto riordino, sara' introdotto
l'obbligo di istruzione e formazione fino al
diciottesimo anno di eta', a conclusione del quale i giovani
possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una
qualifica professionale. 2. A coloro i
quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti
dal medesimo, non intendono proseguire gli studi
nell'istruzione secondaria superiore e' garantito,
nell'ambito della programmazione dell'offerta
educativa, come previsto dal decreo legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il diritto alla frequenza di iniziative
formative volte all'istruzione e alla formazione, di consentire agli
alunni le scelte piu' confacenti alla propria
personalita' e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove
necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno
all'altro degli specifici indirizzi conseguimento di una qualifica
professionale, ivi comprese quelle previste
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196. 3.
Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui
al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui
all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, le istituzioni scolastiche
prevedono sia iniziative formative sui
principali temi della cultura, della societa'
e della scienza contemporanee, volte a
favorire l'esercizio del senso critico
dell'alunno, sia iniziative di orientamento
al fine di combattere la
dispersione, di garantire
il diritto della scuola secondaria
superiore. 4. A
conclusione del
periodo di istruzione obbligatoria, nel caso
di mancato conseguimento del diploma o della
qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei
livelli di apprendimento, di
formazione e di maturazione, e'
rilasciata all'alunno una certificazione che attesta
l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento
dal medesimo e che ha valore di credito
formativo, indicante il percorso didattico ed
educativo svolto e le competenze acquisite. 5.
In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo
di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge
si applicano a tutti gli alunni che nell'anno
scolastico precedente hanno
frequentato una classe di scuola
elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano
considerarsi prosciolti dall'obbligo
gia' negli anni precedenti in base alla previgente
normativa. 6. Il Ministro della pubblica
istruzione e' autorizzato ad integrare in via
regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento
dell'obbligo di istruzione. 7. Con decreto del
Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, e' disciplinata, entro il 31 dicembre
1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo
conto delle disposizioni sull'autonomia delle
istituzioni scolastiche di cui all'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. 8. In attesa
dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni
scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e
organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di
orientamento sia in vista
del proseguimento
degli studi, sia dell'inserimento
nel mondo del lavoro, con le modalita' previste dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251
del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere
modificate e integrate. A
tal fine e' autorizzato l'incremento
della dotazione del fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella
misura di lire 174.285 milioni per l'anno
1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999
e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno
2000. 9. Agli alunni
portatori di handicap si applicano le disposizioni
in materia di integrazione scolastica nella scuola
dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per
l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno
2000. 10. Per la
realizzazione delle procedure, degli
interventi e dei progetti connessi con
l'attuazione dei commi 7 e 8,
nonche' per le relative
attivita' preparatorie, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni
per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno
1999. 11. Le province
autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino
all'approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento
dell'obbligo di istruzione
adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con
i propri ordinamenti vigenti, purche' queste
assicurino l'insegnamento delle materie
fondamentali comuni degli istituti secondari
superiori e siano in armonia con le finalita'
di cui al comma 1, tenendo conto
di quanto previsto dal comma 20 dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante "Riforma
dell'Organizzazione del Governo a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 30 agosto 1999 -
serie generale - n. 203. - L'art. 30 della
Costituzione stabilisce che e' dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio. Nel caso di incapacita'
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti. - L'art. 34 della Costituzione
stabilisce che la scuola e' aperta a tutti e che
l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e'
obbligatoria e gratuita. - Si
riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri): "3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione". - Il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia d'istruzione, relativo alle scuole di
ogni ordine e grado. Si riporta
il testo dell'art. 114: "Art.
114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo
scolastico). - 1. Il sindaco ha l'obbligo di
trasmettere ogni anno, prima della
riapertura delle scuole, ai direttori
didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di eta'
sono soggetti all'obbligo
scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori e di chi ne
fa le veci. 2. Iniziato l'anno scolastico,
l'elenco degli obbligati e' confrontato con i registri dei
fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli
inadempienti. 3. L'elenco degli
inadempienti viene, su richiesta dell'autorita'
scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un
mese. 4. Trascorso il mese dell'affissione di
cui al comma 3, il sindaco
ammonisce la
persona responsabile dell'adempimento invitandola ad
ottemperare alla legge. 5. Ove
essa non provi di
procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o
non giustifichi con motivi di salute, o con
altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola
pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione,
il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del
codice di procedura penale. Analoga procedura
e' adottata in caso di assenze ingiustificate
durante il corso dell'anno scolastico tali da
costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di
cui all'art. 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e
all'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n.
101". Il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59. - Si riporta il testo degli articoli 138 e
139: "Art. 138 (Deleghe
alle regioni). - 1. Ai sensi
dell'art. 118, comma secondo, della
Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni
amministrative: a) la
programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale; b) la
programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete
scolastica, sulla base dei
piani provinciali, assicurando il coordinamento con
la programmazione di cui alla lettera
a); c) la
suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al
miglioramento dell'offerta
formativa; d) la determinazione
del calendario scolastico; e) i
contributi alle scuole non
statali; f) le
iniziative e le attivita' di
promozione relative all'ambito delle funzioni
conferite. Nota bene: Le
funzioni amministrative suindicate nei punti a), b), c), d), e), f)
sono oggi attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 4 della legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione . 2. La delega delle funzioni di
cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente
successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di riordino delle strutture
dell'amministrazione centrale e periferica, di cui
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui
al presente articolo non riguardano le
funzioni relative ai conservatori di musica, alle
accademie di belle arti, agli istituti superiori per le
industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte
drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle
scuole ed alle istituzioni culturali straniere in
Italia". "Art. 139
(Trasferimenti alle provincie ed ai comuni). - 1.
Salvo quanto previsto dall'art. 137 del
presente decreto legislativo, ai
sensi dell'art. 128 della Costituzione
sono attribuiti alle provincie, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e
ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni
concernenti: a)
l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli
strumenti di programmazione; b)
la redazione dei piani di organizzazione della
rete delle istituzioni
scolastiche; c) i
servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio; d) il
piano di utilizzazione degli edifici e di uso
delle attrezzature,
d'intesa con le istituzioni
scolastiche; e) la
sospensione delle lezioni in casi gravi
e urgenti; f) le
iniziative e le attivita' di
promozione relative all'ambito delle funzioni
conferite; g) la
costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento,
sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale. Nota bene: L'art. 128 della
Costituzione e' abrogato ai sensi dell'art. 9,
comma 2, della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione". 2. I comuni,
anche in collaborazione con le comunita' montane e le
provincie, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione
propria competenza, esercitano anche d'intesa con le
istituzioni scolastiche, iniziative relative
a: a) educazione degli
adulti; b) interventi
integrati di orientamento scolastico e
professionale; c) azioni
tese a realizzare le pari opportunita' di
istruzione; d) azioni
di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la
continuita' in verticale e orizzontale fra i diversi gradi e ordini di
scuola; e) interventi
perequativi; f)
interventi integrati di
prevenzione della dispersione scolastica e di educazione
alla salute. 3. La
risoluzione dei conflitti di competenze
e' conferita alle provincie, ad eccezione dei
conflitti fra istituzioni della scuola
materna e primaria, la cui risoluzione e'
conferita ai comuni". - Per
il comma 6 dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9,
vedi in nota al titolo. - Il
decreto ministeriale 9 agosto 1999, n.
323, contenente disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 della
legge 20 gennaio 1999, n. 9 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
16 settembre 1999 - serie generale - n. 218.
- Il decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394
contenente il "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,
comma 6 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e' pubblicato
sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 3
novembre 1999 - Serie generale n. 258.
- Si riporta il testo
dell'art. 45 (Iscrizione scolastica) del
Capo VII - Disposizioni in materia di
istruzione - Diritto allo studio e
professioni: "Art. 45
(Iscrizione scolastica). - 1. I minori
stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarita'
della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle
forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono
soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni
vigenti in materia. L'iscrizione dei minori
stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine
e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa puo' essere richiesta in
qualunque periodo dell'anno scolastico. I
minori stranieri privi di
documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione
irregolare o incompleta sono iscritti con
riserva. 2.
L'iscrizione con riserva non
pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di
ogni ordine e grado. In mancanza di
accertamenti negativi
sull'identita' dichiarata dall'alunno, il
titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi
acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri
soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla
classe corrispondente all'eta' anagrafica, salvo che il
collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa,
tenendo conto: a)
dell'ordinamento degli studi
del Paese di provenienza dell'alunno, che puo'
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o
superiore rispetto a quella corrispondente all'eta'
anagrafica; b)
dell'accertamento di competenze,
abilita' e livelli di preparazione
dell'alunno; c) del
corso di studi
eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza; d) del
titolo di studio eventualmente posseduto
dall'alunno. 3. Il collegio
dei docenti formula proposte per la
ripartizione degli alunni stranieri
nelle classi; la ripartizione
e' effettuata evitando
comunque la costituzione di classi
in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri. 4. Il collegio dei
docenti definisce, in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni stranieri, il
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo
scopo possono essere
adottati specifici interventi individualizzati
o per gruppi di alunni, per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana,
utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola. Il consolidamento
della conoscenza e della pratica della
lingua italiana puo' essere realizzata altresi'
mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana sulla base di specifici
progetti, anche nell'ambito delle attivita'
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa. 5. Il
collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri
e alle modalita' per la comunicazione fra la
scuola e le famiglie
degli alunni stranieri. Ove necessario,
anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituziohe
scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali
qualificati. 6. Allo
scopo di realizzare l'istruzione o
la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e
di istituto promuovono
intese con le associazioni straniere,
le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi
di provenienza, ovvero con le
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui
all'art. 52 allo scopo di stipulare
convenzioni e accordi per attivare
progetti di accoglienza;
iniziative di educazione interculturale;
azioni a tutela della cultura e della
lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu'
diffuse a livello internazionale. 7.
Per le finalita' di cui all'art. 38, comma 7, del
testo unico, le istituzioni
scolastiche organizzano iniziative di
educazione interculturale e provvedono
all'istituzione, presso
gli organismi deputati
all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi
di alfabetizzazione di scuola primaria e
secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio
finalizzati al conseguimento del titolo della scuola
dell'obbligo; di corsi di studio per il
conseguimento del diploma di qualifica o del
diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di
istruzione e formazione del personale e tutte le altre
iniziative di studio previste
dall'ordinamento vigente. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni ed accordi nei casi e
con le modalita' previste dalle disposizioni in
vigore. 8.
Il Ministro
della pubblica istruzione,
nell'emanazione della direttiva
sulla formazione per l'aggiornamento
in servizio del personale ispettivo,
direttivo e docente, detta disposizioni
per attivare i progetti nazionali e
locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative
tengono conto delle specifiche realta'
nelle quali vivono le istituzioni
scolastiche e le comunita' degli
stranieri al fine di favorire la loro
migliore integrazione nella comunita' locale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 113 del gia'
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
"Responsabili dell'adempimento dell'obbligo
scolastico": Art. 113. - 1. Rispondono
dell'adempimento dell'obbligo i
genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne
faccia le veci.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 62 del 10
marzo 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2000: "7. Alle scuole non statali
che non intendano chiedere il riconoscimento della parita', seguitano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II,
titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno
scolastico successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della pubblica istruzione presenta al
Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con
un proprio decreto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone
il definitivo superamento delle citate
disposizioni del predetto testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
anche al fine di ricondurre tutte le scuole
non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e
delle scuole non paritarie.". -
Si riporta il testo dell'art. 111,
comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. "2. I genitori
dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano
provvedere privatamente
o direttamente all'istruzione dell'obbligato
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica
od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente
autorita'". - Per il
comma 4 dell'art. 1 della legge n. 9 del 20 gennaio
1999 vedi in note al titolo. - Si
riporta il testo dell'art. 9 (certificazione) del Regolamento n.
323 del 9 agosto 1999 registrato alla Corte dei conti
l'8 settembre 1999 - Registro n. 2, Pubblica
istruzione, foglio n. 222. "Art. 9
(Certificazione). - 1. La certificazione di cui all'art. 1,
comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e' rilasciata
dalla scuola a ciascun
allievo che, a conclusione
dell'anno scolastico,
e' prosciolto dall'obbligo o vi
abbia adempiuto senza iscriversi alla classe
successiva. 2. Il modello di certificazione e'
adottato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione e attesta il
percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne
indica le conoscenze, le capacita'
e le competenze acquisite mediante
idonei descrittori, che devono essere riferiti
ai risultati conseguiti sia
nel curricolo ordinario sia nelle attivita' modulari e
nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede
di orientamento, riorientamento,
arricchimento e
diversificazione dell'offerta educativa e
formativa. 3. Per gli
aspetti riguardanti il valore di credito formativo
della certificazione ai fini del conseguimento della
qualifica professionale, il modello e'
adottato previo parere della Conferenza
unificata Stato, regioni citta' e autonomie
locali.". - La legge 31
dicembre 1996, n. 675, recante "norme a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati
personali" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio
1997, n. 3, serie generale.
- Il decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 135,
recante "Disposizioni integrative della legge 31
dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti
pubblici" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, serie
generale. - Il decreto
del Presidente della Repubblica del 28
luglio 1999, n. 318 "Regolamento
recante norme per l'individuazione delle
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1999, n.
21, serie generale.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 45, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 (iscrizione scolastica) - Capo
VII - Disposizioni in materia di
istruzione-Diritto allo studio e professioni vedi in note
alle premesse.
Indietro |