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Decreto Ministero Interno 16 luglio 2001
(in GU 7 agosto 2001, n. 182)
Determinazione del calendario delle
festività ebraiche
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base
dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;
Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
- la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il
riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì
ad un'ora dopo il tramonto del sabato;
- gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che
esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano
assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro
richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è
esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In
ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la
domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;
- nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti
terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare
il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso
opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano
richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di
sabato;
- si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola
nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;
Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle
quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che
entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato
dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
Vista la comunicazione dell'Unione;
Decreta:
Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il
2002, come segue:
- tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì
ad un'ora dopo il tramonto del sabato);
- 27, 28 e 29 marzo - vigilia, 1° e 2° giorno di Pesach (Pasqua);
- 3 e 4 aprile – 7° e 8° giorno di Pesach (Pasqua);
- 17 e 18 maggio – 1° e 2° giorno di Shavuot (Pentecoste);
- 18 luglio - digiuno del 9 di Av;
- 7 e 8 settembre – 1° e 2° giorno di Rosh Ha Shana' (Capodanno);
- 15 e 16 settembre - vigilia e giorno di Kippur (Digiuno di
espiazione);
- 21 e 22 settembre - 1° e 2° giorno di Succoth (Festa delle capanne);
- 28 settembre - Shemini' Azzeret;
- 29 settembre - Simchat Tora' (Festa della legge).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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