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Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142 comma 1, lettera d), che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale; VISTO l’allegato A dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 18/02/2000; VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 aprile 2000 che, all’art. 1, comma c, destina £. 100 miliardi per il riordino della formazione professionale; VISTA la legge 29 dicembre 2000 n. 388 che all’art. 118 comma 9 dispone il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli Enti di formazione nel limite massimo di £. 100 miliardi per l’anno 2001; DECRETA Art. 1 1. Al fine di concorrere al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli Enti di formazione, secondo quanto previsto dall’art. 118 della L. 388/2000 vengono assegnate alle Regioni e Province Autonome risorse economiche pari a 180 miliardi di lire, ripartite come da allegato in riferimento al numero degli Enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione in ciascuna area territoriale. 2. L’onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7032 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l’accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all’art.9 della Legge n. 236/1993. Art. 2 1. I progetti di ristrutturazione , presentati dagli Enti di formazione alle Regioni e Province Autonome devono esplicitare:
Art. 3 1. Regioni e Province Autonome, sentiti gli attori sociali, stabiliscono le priorità strategiche della ristrutturazione, valutano i progetti e li approvano entro il 31/03/2002. Art. 4 Le azioni finanziabili possono riguardare:
Art. 5 1. Regioni e Province Autonome comunicano al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i criteri adottati per la valutazione e l’elenco dei progetti approvati con la specificazione degli interventi previsti e le risorse finanziarie attribuite. 2. Il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale si riserva la facoltà di ridistribuire, sulla base dei criteri di cui all’art.1, le risorse non impegnate dalle Regioni e Province Autonome entro la data del 31/03/2002.
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