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 Normativa

Decreto MURST 2 luglio 2001
(in GU 13 luglio 2001, n. 161)

Modalità e contenuti prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario

 

IL MINISTRO

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 ed, in particolare, l’articolo 4, comma 2;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei";

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’aricolo.46;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.353;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241;

RITENUTA la necessità di definire le modalità e i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n.264/1999;

DECRETA:

Art.1

1. Per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, per l’anno accademico 2001/2002, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. L’esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di settanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti settanta quesiti, venti si riferiscono all’indirizzo prescelto dal candidato e cinquanta alla classe per la quale viene richiesta l’abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l’abilitazione per una o più classi di abilitazione.

3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni singola Scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4. Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di novantacinque minuti per la soluzione dei cinquanta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l’abilitazione.

5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie nella prima o nella seconda tornata, secondo il seguente calendario:

Indirizzo prima tornata seconda tornata
Economico giuridico 3 settembre 2001 20 settembre 2001
Arte e disegno 4 settembre 2001 21 settembre 2001
Musica e spettacolo 5 settembre 2001 24 settembre 2001
Scienze motorie 6 settembre 2001 25 settembre 2001
Sanitario e della prevenzione 7 settembre 2001 28 settembre 2001
Lingue straniere 10 settembre 2001 1 ottobre 2001
Scienze naturali 11 settembre 2001 4 ottobre 2001
Fisico informatico matematico 12 settembre 2001 5 ottobre 2001
Linguistico letterario 13 settembre 2001 8 ottobre 2001
Scienze umane 14 settembre 2001 11 ottobre 2001
Tecnologico 17 settembre 2001 12 ottobre 2001

6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

  • per ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a disposizione centotrenta punti, settanta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;
  • i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

dottorato di ricerca 3 punti;
seconda laurea 2 punti;
diploma universitario di specializzazione 2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, fino a 3 punti
assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio)

b) voto di laurea prescritta per l’ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

voto di laurea fino a 90/110 0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti;
voto di laurea di 108/110 6 punti;
voto di laurea di 109/110 7 punti;
voto di laurea di 110/110 8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110 10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio tra 18 e 21 0 punti;
voto medio tra 21,1 e 24 1 punto;
voto medio tra 24,1 e 27 2 punti;
voto medio tra 27,1 e 27,5 4 punti;
voto medio tra 27,6 e 28 6 punti;
voto medio tra 28,1 e 28,5 7 punti;
voto medio tra 28,6 e 29 8 punti;
voto medio tra 29,1 e 29,5 9 punti;
voto medio tra 29,6 e 30 10 punti.

7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per l’indirizzo dell’Arte e del Disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche. La seconda prova dei candidati di dette classi è regolata dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2.

8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di un’unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell’indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art.2

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


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