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Decreto MURST 2 luglio 2001 Modalità e contenuti prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
IL MINISTRO VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168; VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 ed, in particolare, l’articolo 4, comma 2; VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1; VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei"; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’aricolo.46; VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.353; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686; VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241; RITENUTA la necessità di definire le modalità e i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n.264/1999; DECRETA: Art.1 1. Per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, per l’anno accademico 2001/2002, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo. 2. L’esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di settanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti settanta quesiti, venti si riferiscono all’indirizzo prescelto dal candidato e cinquanta alla classe per la quale viene richiesta l’abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l’abilitazione per una o più classi di abilitazione. 3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni singola Scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando. 4. Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di novantacinque minuti per la soluzione dei cinquanta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l’abilitazione. 5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie nella prima o nella seconda tornata, secondo il seguente calendario:
6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:
7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per l’indirizzo dell’Arte e del Disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche. La seconda prova dei candidati di dette classi è regolata dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2. 8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova. 9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di un’unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell’indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe. Art.2 1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990. 2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Indietro |
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