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Decreto Presidente della Repubblica 11
gennaio 2001, n.101
(in GU 5 aprile 2001, n. 80)
Regolamento recante norme di modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, sulla
semplificazione in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di
quiescenza del personale della scuola
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Cessazione dal servizio
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 351, prima del comma 1 e' anteposto il seguente:
"01. I collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del comparto
"Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio
dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine del periodo di trattenimento
in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale
dell'Amministrazione.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 351
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 351, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "tre anni".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 351
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 351, dopo le parole: "articoli 509" le parole:
"comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001 Ministeri istituzionali,
registro n. 3, foglio n. 37
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si
riporta il testo del comma 2 dell'art. 17:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20: "8. In sede di prima
attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita'
di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati
appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e
programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b)
composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi'
l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con
compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e
contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli
studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre
il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in
rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita'
in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire
parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui
all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga
all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per
l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado". Si riporta il testo dell'art.
509: "Art. 509 (Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta'). - 1. Il
personale di cui al presente titolo e' collocato a riposo d'ufficio dal 1
settembre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta';
a domanda, dal 1 settembre successivo al compimento del quarantesimo anno di
servizio utile al pensionamento. 2. Il personale in servizio al 1 ottobre 1974,
che debba essere collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il
numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima
e non oltre il settantesimo anno di eta'. 3. Il personale, che, al compimento
del sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di anni
richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere trattenuto in
servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre
il settantesimo anno di eta'. 4. Abrogato. 5. Al personale di cui al presente
titolo e' attribuita, come alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e
degli enti pubblici non economici, la facolta' di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per
un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposto per essi previsti. 6. Ai soli fini del computo del trattamento di
quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane
fissata al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia
stato assunto prima
della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero
successivamente alla data medesima.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, reca:
"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in
materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale
della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 1 (Cessazione dal servizio). - 01. I collocamenti a riposo per limiti
di eta' del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo
alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine
del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un
provvedimento formale dell'Amministrazione.1. I collocamenti a riposo a domanda
per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le
dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o
accademico successivo alla data in cui la domanda e' stata presentata. 2. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione e' stabilito il termine entro il
quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 puo' presentare o ritirare la
domanda di collocamento a riposo o di dimissioni. 3. La domanda di collocamento
a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta
alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta
la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia
rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto e' in corso un procedimento
disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le
stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo
provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione. 4. Le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in
servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' alle domande
di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il
predetto trattenimento. 5. L'amministrazione e' tenuta a verificare, entro
apposita data che e' fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta
maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale
dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica
entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque
giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine
la domanda non puo' essere ritirata. L'amministrazione e' esonerata dal predetto
adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di
dimissioni, la volonta' di
interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver
maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Il personale della scuola che
abbia gia' presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'art. 145
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora
non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, puo',
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
confermare o integrare la predetta dichiarazione.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 4 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si
intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, commi 1 e 4, 510 e
580 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
l'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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