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Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio
2001, n.105
(in GU 10 aprile 2001, n. 84)
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la
disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle
istituzioni scolastiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1999, n. 156, recante il regolamento delle iniziative complementari e delle
attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante il regolamento che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347,
recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero della pubblica
istruzione;
Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al
precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in
particolare per quanto concerne l'adeguamento del detto regolamento al regime di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2000;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro della sanita';
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche, gia' modificato con il decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, sono apportate le ulteriori
modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.
Art. 2.
Accordi di rete
1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "nell'ambito della propria
autonomia,", sono inserite le seguenti: "anche mediante accordi di
rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275,".
Art. 3.
Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica
1. All'articolo 2, comma 4, le parole: "consiglio scolastico
provinciale", sono sostituite dalle seguenti: "consiglio scolastico
locale".
2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello
svolgimento delle attivita' sportive e ludiche della scuola, anche per quanto
riguarda le certificazioni di idoneita' alle attivita' motorie, le istituzioni
scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie
locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le
necessita' sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.".
Art. 4.
Raccordi con la realta' sociale e con il territorio
1. All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dopo le parole:
"provenienti da privati" e prima di "deliberata dal Consiglio
d'istituto", sono inserite le seguenti: ", che concernono la
realizzazione delle medesime iniziative,".
Art. 5.
Organizzazione e gestione. Il comitato studentesco di istituto
1. All'articolo 4, comma 1, tra le parole: "la compatibilita'
finanziaria e" e "la coerenza", sono inserite le seguenti:
", sentito il collegio dei docenti,".
2. All'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
", con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di
fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente
comma 1.".
3. All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "con i rappresentanti degli
studenti nel consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: "e
nella consulta provinciale,". Al medesimo comma 4 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il comitato altresi' designa i rappresentanti degli
studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.".
4. All'articolo 4, comma 10, le parole: "dal capo d'istituto", sono
sostituite dalle seguenti "dal dirigente scolastico".
Art. 6.
Forum delle associazioni studentesche e dei genitori
1. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Al fine di sostenere l'attivita' associativa degli
studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare
a quella istituzionale, nonche' di assicurare stabilita' al dialogo ed al
confronto con il mondo studentesco, e' istituito con decreto del Ministro della
pubblica istruzione il Forum nazionale delle associazioni studentesche
maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' istituito il Forum
nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previ
accordi con le associazioni medesime, al fine di valorizzare la componente dei
genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle
problematiche studentesche e scolastiche.".
Art. 7.
Consulta provinciale degli studenti
1. All'articolo 6, nel testo come sostituito dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, nel comma 1, primo periodo,
le parole: "dal provveditorato agli studi", sono sostituite dalle
seguenti: "dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale". Il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma sono sostituiti dai seguenti:
"L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti
nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio
di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli
studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola
media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario
superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, e' ammessa la
votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve
le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e
dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari
superiori. La prima riunione della consulta e' convocata dalla competente
autorita' scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.".
2. All'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla
lettera a), dopo le parole: "anche sulla base" e prima delle parole
"di accordi quadro", sono inserite le seguenti: "di accordi di
rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, nonche'". Nel prosieguo della lettera a) le parole:
"il provveditore agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "la
competente autorita' scolastica periferica"; b) nella lettera b), le
parole: "al provveditorato, agli enti locali competenti", sono
sostituite dalle seguenti: "agli uffici scolastici, agli enti locali
competenti"; c) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis)
collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di
informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di
attivita' informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle
tossicodipendenze, nonche' alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze
per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative
previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal
presente regolamento;"; d) nella lettera c), le parole: "il
provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio
scolastico locale"; e) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici
locali;".
3. All'articolo 6, il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. Le
consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento
regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente
ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il
supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio
regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le
modalita' organizzative.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 200
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legisiativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze
della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina
da parte di leggi o di atti aventi Forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)
l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in
base agli accordi sindacali".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado". - Si riporta il testo
dell'art. 3, comma 5-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni
urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425: "Art. 3 (Riduzione
stanziamenti e blocco impegni). - (Omissis). 5-bis. Con regolamento governativo,
da emanarsi ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro
della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al
comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto regolamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, reca:
"Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle
attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, reca:
"Regolamento recante modifiche ed integrazoni al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle
iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni
scolastiche".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa): "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e
degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia
di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e
nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni
all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione
definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle
scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello
Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti
educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini ai
quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine
di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti
predetti, sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali
sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni
locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle
province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita'
giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3
attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni
autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara'
accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi
delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni
scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara'
realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di
iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale
delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e'
attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 6.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per
l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle
fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento
in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti
per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia'
dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa
e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita' della diversificazione,
dell'efficienza del servizio scolastico, alla integrazione
e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita'
oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo di classe e delle modalita' di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando
i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali,
il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti
dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9.
L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del
diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale
offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto
dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di dettare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e
del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che
prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazioni delle
strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo
con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali,
regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi.
Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia
didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui
alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al
supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con
regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la
personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti
superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi
8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data
di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono
abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e'
affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette
disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma
allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle
risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o
di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita'
del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti
e delle minoranze linguistiche riconosciute nonche' delle specifiche
professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a)
armonizzazione della composizione dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi
organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni
scolastiche autonome: b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma
dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposioni di cui
all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione
con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, fermo
restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica
dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e
dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto
legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a)
l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle
risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti
dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica. come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la
revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con
adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art.
28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della
dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una
istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara'
disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola,
articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.
13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e'
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e
riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica
istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati
conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente
articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione
Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione
di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri
di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito
regolamento attuativo, d'intesa. con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il
comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, reca:
"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca:
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca: "Riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola,
a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, concerne:
"Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica
istruzione".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo dei decreti del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, e 9 aprile 1999, n. 156, si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 1 (Finalita' generali). - 1. Le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia anche mediante accordi di
rete ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'eta' e alla
maturita' degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter
formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da
riservare loro, le modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande
di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le
finalita' formative istituzionali".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: "Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le
istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per
il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. 2. L'accordo puo' avere
a oggetto attivita' didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma restando
l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di
organizzazione e di altre attivita' coerenti con le finalita' istituzionali; se
l'accordo prevede attivita' didattiche a di ricerca, sperimentazione e sviluppo,
di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che dal consiglio di circolo
o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate
per la parte di propria competenza. 3. L'accordo puo' prevedere lo scambio
temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che
partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I
docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio
rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi,
con le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva. 4. L'accordo
individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalita' del progetto, la sua durata, le sue competenze e
i suoi poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie messe a
disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato
presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione
ed estrarne copia. 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le
istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per
favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che
presentano situazioni di difficolta'. 6. Nell'ambito delle reti di scuole,
possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca
didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite
a livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione
in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e
professionale. 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali
di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a
personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi
e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con universita' statali o private, ovvero con istituzioni, enti,
associazioni e agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 9. Anche al di fuori
dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere
e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita' di
comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti,
associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni
sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono
prenderne visione ed estrarne copia. 10. Le istituzioni scolastiche possono
costituire a aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
istituzionali coerenti col piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e per
l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di
carattere formativo.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative). - (Omissis).
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli
edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non
coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi,
secondo le modalita' previste dal consiglio di circolo o di istituto, in
conformita' ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale nonche'
a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari di beni.".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato.
"Art. 3 (Raccordi con la realta' sociale e il territorio). - (Omissis).
4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare
somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal
presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati che
concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio
d'istituto, e' subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 4, 10 dell'art. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato. "Art. 4
(Organizzazione e gestione). - 1. Le iniziative
di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o
di istituto che ne valuta la compatibilita' finanziaria e sentito il collegio
dei docenti, la coerenza con le finalita' formative dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole
di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di
almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo
esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attivita'
curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione
didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta
formativa di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275. Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle
valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del
precedente comma 1. (Omissis). 4. Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del
decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti
degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale, formula
proposte ed esprime pareri per tutte le attivita' disciplinate dal presente
regolamento. Il comitato altresi' designa i rappresentanti degli studenti
nell'organo di garanzia interno previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. (Omissis). 10. Le iniziative
di cui al presente regolamento
possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente
scolastico salva tempestiva ratifica del
consiglio di circolo o d'istituto.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59): "Art. 3 (Piano dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione
scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
piano dell'offerta formativa. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il piano dell'offerta formativa e' coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale
a norma dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti
professionalita'. 3. Il piano dell'offerta formativa e' elaborato dal collegio
dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attivita' della scuola e
delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di
circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole
secondarie superiori, degli studenti. Il Piano e' adottato dal consiglio di
circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico
attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realta'
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il
piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e consegnano agli alunni e alle
famiglie all'atto dell'iscrizione".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria): "2. Contro le
sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 e' ammesso ricorso da
parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori
nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa
parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore
e dei genitori nella scuola media.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1999, n. 156, commi 1, 2, 5, come modificato dal regolamento pubblicato.
"Art. 5 (Consulta provinciale). - 1. Due rappresentanti degli studenti per
ciascuno istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in
consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione
dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alta consulta
il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di
tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti agli nell'istituto anche
per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le
stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio
di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in
comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono
iscritti per l'anno scolastico successivo, e' ammessa la votazione per
corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute
garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e
dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari
superiori. La prima riunione della consulta e' convocata dalla competente
autorita' scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo. 2. La consulta
provinciale degli studenti ha il compito di: a) assicurare il piu' ampio
confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria
superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le
iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento
che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di
rete previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, nonche' di accordi quadro da stipularsi tra la competente
autorita' scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni
degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le
organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione; b) formulare proposte ed
esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli
organi collegiali territoriali; b)-bis collaborare con gli organi
dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di
cui all'art. 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
per la realizzazione di progetti di attivita' informativa e di consulenza intesi
alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonche' alla lotta contro
l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni
sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato art.
326, sono disciplinate dal presente regolamento. c) istituire, in collaborazione
con l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con
particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto
delle studentesse e degli studenti e alle attivita' di orientamento; d)
promuovere iniziative di carattere trasnazionale; d-bis) designare
rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali; e) designare i
rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
(Omissis). 5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un
coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente
del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al
coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale
adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la
composizione e le modalita' organizzative.".
- Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 326, commi 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado). "17. I provveditori agli studi di intesa con i
consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti
agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. 18. I centri
possono realizzare progetti di attivita' informativa e di consulenza concordata
dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti
ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate
nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 19. Gruppi
di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far
fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle
tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'Istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarata
la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere
loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative. 20.
Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10,
comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio
d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio
dei docenti. 21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si
svolgono in orario aggiuntivo a quella delle materie curriculari e'
volontaria.".
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