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Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001 Il Presidente delle Repubblica VISTO il ricorso proposto in data 25.1.2000 dal Prof.A. G. avverso il verbale n.4 a.s.1999/2000 relativo alla seduta del Collegio dei docenti dell’I.T.C.G."Martini" di Castelfranco Veneto (Treviso) del 22.10.1999, nella parte in cui vengono designati i docenti destinatari delle funzioni obiettivo; VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D.26.6.1924, n.1054 e successive modificazioni; VISTO il R.D. 21.4.1942, n.444, che approva il regolamento per l’esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato; VISTO il D.P.R. 24.11.1971, n.1199, contenente le norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; VISTO l’art.17, comma 25, lett.b, della legge 15 maggio 1997, n.127 VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda – nell’adunanza del 22.11.2000 (n.1356/2000), il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; VISTO il D.L.vo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni; SULLA proposta del Ministro delle Pubblica Istruzione; DECRETA Il ricorso di cui alle premesse è accolto.
Consiglio di Stato Oggetto: Ministero Pubblica Istruzione Ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica proposto dal sig. G. A. avverso designazione docenti funzioni obiettivo Vista la relazione n.2618 in data 29/09/2000 con la quale il Ministero delle Pubblica Istruzione (direz.ne Gen.le Istruzione Tecnica Div.V) ha visto il parere in ordine all’affare di cui in oggetto. Esaminati gli atti e udito il relatore – estensore, consigliere Roland Ernst Bernabè. Ritenuti i fatti come esposti nella relazione della sopra citata Amministrazione. PREMESSO: Con ricorso straordinario il prof. A. G. impugna il verbale di data 22/10/1999 del collegio dei docenti dell’I.T.C.G. "Martini" di Castelfranco Veneto (Treviso), nella parte in cui vengono designati i docenti destinatari delle funzioni obiettivo. Il ricorrente ritiene viziato la delibera di designazione per violazione di legge relativamente all’art. 37, nn. 3 e 4 D.lgs. 297/94 e relativamente agli artt.3 e 97 della Costituzione. L’Amministrazione ritiene infondato il ricorso. CONSIDERATO: Prescindendo dalla necessità della segretezza o meno della votazione, deve rilevarsi che la verbalizzazione della delibera, con la quale il collegio docenti dell’Istituto "Martini" ha designato i docenti destinatari delle funzioni obiettivo, è avvenuta senza indicazione del numero dei voti riportato dai singoli candidati. Tale omissione si riverbera sulla delibera stessa, la quale, di conseguenza, deve ritenersi illegittimamente adottata. Il ricorso, pertanto, è fondato. P.Q.M. Si esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
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