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 Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001

Il Presidente delle Repubblica

VISTO il ricorso proposto in data 25.1.2000 dal Prof.A. G. avverso il verbale n.4 a.s.1999/2000 relativo alla seduta del Collegio dei docenti dell’I.T.C.G."Martini" di Castelfranco Veneto (Treviso) del 22.10.1999, nella parte in cui vengono designati i docenti destinatari delle funzioni obiettivo;

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D.26.6.1924, n.1054 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 21.4.1942, n.444, che approva il regolamento per l’esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

VISTO il D.P.R. 24.11.1971, n.1199, contenente le norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTO l’art.17, comma 25, lett.b, della legge 15 maggio 1997, n.127

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda – nell’adunanza del 22.11.2000 (n.1356/2000), il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

VISTO il D.L.vo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni;

SULLA proposta del Ministro delle Pubblica Istruzione;

DECRETA

Il ricorso di cui alle premesse è accolto.

ROMA Addì 26 Aprile 2001

F.to Carlo Ciampi

Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Seconda 22 novembre 2000
N.sezione 1356/2000

Oggetto: Ministero Pubblica Istruzione Ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica proposto dal sig. G. A. avverso designazione docenti funzioni obiettivo

Vista la relazione n.2618 in data 29/09/2000 con la quale il Ministero delle Pubblica Istruzione (direz.ne Gen.le Istruzione Tecnica Div.V) ha visto il parere in ordine all’affare di cui in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore – estensore, consigliere Roland Ernst Bernabè.

Ritenuti i fatti come esposti nella relazione della sopra citata Amministrazione.

PREMESSO:

Con ricorso straordinario il prof. A. G. impugna il verbale di data 22/10/1999 del collegio dei docenti dell’I.T.C.G. "Martini" di Castelfranco Veneto (Treviso), nella parte in cui vengono designati i docenti destinatari delle funzioni obiettivo.

Il ricorrente ritiene viziato la delibera di designazione per violazione di legge relativamente all’art. 37, nn. 3 e 4 D.lgs. 297/94 e relativamente agli artt.3 e 97 della Costituzione.

L’Amministrazione ritiene infondato il ricorso.

CONSIDERATO:

Prescindendo dalla necessità della segretezza o meno della votazione, deve rilevarsi che la verbalizzazione della delibera, con la quale il collegio docenti dell’Istituto "Martini" ha designato i docenti destinatari delle funzioni obiettivo, è avvenuta senza indicazione del numero dei voti riportato dai singoli candidati.

Tale omissione si riverbera sulla delibera stessa, la quale, di conseguenza, deve ritenersi illegittimamente adottata.

Il ricorso, pertanto, è fondato.

P.Q.M.

Si esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Alfonso Quaranta)

Per estratto del verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE


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