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Legge 6 marzo 2001, n. 64
(in GU 22 marzo 2001, n. 68)
Istituzione del
servizio civile nazionale
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1.
(Principi e finalità).
1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla
difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà
sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti
sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i
popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione,
con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto
dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico,
culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed
amministrazioni operanti all'estero.
Art. 2.
(Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio
militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente
volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare
volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di
accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione
alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati
trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base
di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari
in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale
militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo
sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro,
tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze
armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego,
anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei
diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere
c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo
acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la
chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del
decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la
presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione
del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli
obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello
militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area
nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo
libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze
linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento
della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi
al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi
sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione
al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare
progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti
requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al
servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui
all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Capo II
DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile
nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile).
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di
prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che
dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto
che il servizio militare, purché non risultino necessari al
soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze
armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei
limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà
incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni,
a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto
stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che
abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I
comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai
relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della
difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la
preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale,
nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di
coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le
condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla
presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della
durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio
sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e
comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di
presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non
superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche
successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo
illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno
d'età.
Art. 6.
(Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai
sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n.
230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle
disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la
consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel
periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i
giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della
predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio
nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi
dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8
della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e
lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione
dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il
servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle
amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998,
assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le
finalità della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie
del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi
della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche
forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti
locali.
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei
progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti
necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità
finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio
civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica
interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai
finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di
consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in
funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della
presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività
di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei
progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario
nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei
giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi
istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli
enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione
delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo
8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.
(Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono
realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed
enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte
dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture
per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite
dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con
le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto
previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di
svolgimento del servizio civile all'estero.
Art. 10.
(Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il
servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti
formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio
militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della
formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori
di pratica professionale o di specializzazione, previsti per
l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche
professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai
fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per
attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di
leva rilevanti per il curriculum degli studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello
Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di
cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a
richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e
settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui
al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali
previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235
miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250
miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di
base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge
8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 12.
(Norme abrogate).
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono
abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
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