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Legge 27 marzo 2001, n.133 Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le universita' presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. 2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le universita' presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 1999-2000, e' autorizzato l'utilizzo dei postiriservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non e' pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito. Le universita' consentono, altresi', l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001. 3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico. 4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, e' consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio. 5. Sono nulle le deliberazioni delle universita' in contrasto con la presente legge. Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 7011): Senato della Repubblica (atto n. 4864): Camera dei deputati (atto n. 7011/B): Senato della Repubblica (atto n. 4864/B): Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Indietro |
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