Legge 3 aprile 2001, n. 138
(in GU 21 aprile 2001, n. 93)
Classificazione e quantificazione delle
minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Campo di applicazione)
1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive
meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente
la quantificazione dell'ipovisione e della cecita' secondo i parametri accettati
dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura
tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni
economiche e sociali in campo assistenziale.
Art. 2. (Definizione di ciechi totali)
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli
occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto
della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per
cento.
Art. 3. (Definizione di ciechi parziali)
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per
cento.
Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi)
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per
cento.
Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi)
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50 per
cento.
Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi)
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 60 per
cento.
Art. 7. (Accertamenti oculistici per la patente di guida)
1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle
Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi
dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato
ordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3984):
Presentato dal sen. Carella il 28 aprile 1999. Assegnato alla 12a commissione
(Igiene), in sede referente, l'11 maggio 1999 con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 12a commissione il 10 dicembre 1999, 5 e 25 ottobre 2000.
Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7477):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 6
dicembre 2000 con pareri delle commisssioni I, II, V e IX. Esaminato dalla XII
commissione, in sede referente, il 13, 15 e 21 febbraio 2001. Assegnato
nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 7 marzo 2001. Esaminato
dalla XII commissione, in sede legislativa, il 7 marzo 2001 e approvato l'8
marzo 2001.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale
restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo
codice della strada), come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 e,
successivamente dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, e' il seguente: "Art. 119
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida). - 1.
Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla
guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o
psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. 2. L'accertamento
dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e'
effettuato dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
L'accertamento suindicato puo' essere effettuato altresi' da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita', o da un ispettore
medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente
effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di
Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti
medici. 2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei
soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma
delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici
specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unita'
sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare
il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione
della patente di guida 3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei
precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico
rilasciato dal medico di fiducia. 4. L'accertamento dei requisiti fisici e
psichici e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei
riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di
idoneita' non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si
dovra' procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione
alle particolari esigenze; b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t,
macchine operatrici; c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della. M.C.T.C.; d) di coloro
nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di
laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e
la sicurezza della guida; d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e
sottocategorie. In tal caso la commissione medica e' integrata da un medico
specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 5. Avverso il
giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica
centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime
il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi
sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha
altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere
su particolari aspetti dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul
coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche
in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione
della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in sede di
decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 7. Per
esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a),
il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti
ai servizi territoriali della riabilitazione. 8. Nel regolamento di esecuzione
sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le
patenti di guida; b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati
medici; c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico appartenente
ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a
visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa
ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
della M.C.T.C. Puo' intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia; d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere
guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D. 9. I medici di cui al
comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono
richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti
fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica
effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale. 10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della sanita', e' istituito un apposito comitato tecnico che ha
il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte
dei mutilati e minorati fisici.".
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