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 Normativa

Legge 23 giugno 2001, n. 240
(in GU 25 giugno 2001, n. 145)

Conversione in legge, com modificazioni del decreto legge 24 aprile 2001, n. 150, recante: "Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2001, N. 150

All'art. 1:

al comma 1, le parole: "In via transitoria e" sono sostituite dalle seguenti: "In via transitoria, "; e dopo le parole: "e successive modifiche," sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 2002,";

al comma 2, dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 2002,".

 

DECRETO LEGGE 24 aprile 2001 n.150
(coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 240/2001)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
e ripubblicato con le modifiche nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno2001)

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADOZIONE E DI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER IL MINORENNI.



Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;



Vista la legge di riforma dell'adozione, approvata in via definitiva dal Senato il 1° marzo 2001 e in corso di pubblicazione, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare per quanto attiene alla istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, oltre ad alcune modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile;

Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

Il capo II del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) reca: "Della dichiarazione di adottobilità".

Si riporta il testo dell'art. 336 del codice civile:

"Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero, e quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato, nei casi previsti dalla legge".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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