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Legge 2 luglio 2001, n. 248 Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2001, recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge 1. E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto Legge 3 maggio 2001, n. 158 Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali
Art. 1 - 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.". 2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo. 3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001. Art. 2 - 1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché dall'emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l'anno 2001, concernenti:
2. Per consentire un più ampio accesso agli interventi di sussidiazione del reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei periodi di trattamento già fruiti. 3. Gli interventi di cui al comma 1, sono adottati con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, relativamente all'intervento di cui alla lettera c), con il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie. 4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure di cui alla lettera c) sono disposti nel limite massimo di lire 30 miliardi e per quelle di cui alla lettera d) nel limite massimo di lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, il parere di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto, è rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale. Art. 3 - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Indietro |
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