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 Normativa

Nota 26 giugno 2001

Prot. n.7851

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2000-2001

In relazione a quesiti posti in ordine ai tempi di valutazione delle prove di esami e di pubblicazione dei risultati, si fornisce il seguente chiarimento.

A norma dell'art. 12, comma 4 dell'O.M. n. 29 del 13-02-2001, il Presidente di commissione, cui incombe l'onere, sentiti gli altri componenti, di determinare il calendario delle operazioni delle due classi abbinate, valuterà, in relazione a specifiche situazioni locali, l'opportunità di procedere alla valutazione finale ed alla conseguente pubblicazione dei relativi esiti in modo congiunto o disgiunto delle classi, avendo cura di far risultare a verbale le determinazioni assunte, sorrette da adeguate motivazioni.

Nel senso sopra esposto sono state apportate, con il provvedimento di cui si allega copia, le necessarie integrazioni agli artt. 12, 20 e 21 dell'O.M. n. 29 sopra richiamata.

Le SS. LL. vorranno portare a conoscenza dei Presidenti operanti nel territorio di competenza la presente comunicazione con la massima, cortese, sollecitudine.

 

Ordinanza Ministeriale 26 giugno 2001, n. 116

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista l'O.M. n. 29 del 13 febbraio 2001 recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2000-2001.

ORDINA

Articolo unico

1. Il comma 4 dell'art. 12 dell'O.M. n. 29 citata in premessa è integrato facendo seguire alle parole " valutazione finale" la seguente locuzione "determinando, altresì, con adeguate motivazioni, una data unica per lo svolgimento sia degli scrutini finali che della pubblicazione dei risultati contestualmente per le due classi abbinate".

2. Il comma 1 dell'art. 20 è modificato nel senso di sostituire la locuzione "ciascuna classe-commissione" con la dizione "la commissione".

3. Il comma 1 dell'art. 21 è modificato nel senso che viene eliminata la locuzione "al termine dei lavori di ciascuna classe" inserita fra le parole "candidati" e "nell'albo".

La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei conti per i controlli di rito.


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