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 Normativa

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFFICIO IX

Circolare Ministeriale 19 luglio 2002, n. 83

Prot. n.13641

Oggetto: Riconoscimento titoli di formazione professionale, ai fini abilitazione insegnamento in scuole ed istituti statali e non statali (scuola materna, scuola elementare, istituti di istruzione secondaria ed artistica), ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51

Con circolare n. 70 (prot. n. 481) dell'11 marzo 1993 sono state impartite istruzioni in merito alle modalitą di accertamento della conoscenza della lingua italiana nell'ambito delle procedure di riconoscimento di titoli di formazione professionale ai fini dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 e dei corrispondenti decreti legislativi (D.L. vo n. 115/92 e D.L. n. 319/94).

La disciplina dettata prevedeva che, in assenza di titoli di studio italiani e/o di certificati di servizio svolto presso istituzioni scolastiche italiane, comprovanti una adeguata conoscenza della lingua italiana, gli interessati dovessero essere sottoposti al detto accertamento presso Istituzioni scolastiche.

Con la presente le dette disposizioni vengono modificate e sostituite da un onere di documentazione, comunque a carico degli interessati, da soddisfare con la presentazione, congiuntamente alla domanda di riconoscimento, di una della due certificazioni sotto indicate:
- Universitą per Stranieri di Perugia: livello 5 - "CELI 5" (sito internet: www.unistrapg.it);
- Universitą per Stranieri di Siena: livello 4 - "CILS 4" (sito internet: www.unistrasi.it).

Sono esentati, di norma, dalla presentazione delle dette certificazioni coloro che:
- abbiano compiuto in Italia, come minimo, otto anni di studio, esclusi quelli compiuti in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi, nella specie degli studi secondari ovvero secondario di secondo grado ed universitario triennale, con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane (da documentare);
- ovvero, siano laureati (laurea almeno triennale) ed abilitati all'estero per Italiano quale lingua straniera, con studi compiuti, nella materia, per intero all'estero o iniziati in Italia con corso che dą accesso all'abilitazione per le classi di concorso 43A e 50A e completati all'estero (da documentare);
- ovvero, siano laureati con corso che dą accesso all'abilitazione per le classi di concorso 43A e 50A, con studi universitari compiuti per intero in Italia o iniziati all'estero per Italiano quale lingua straniera e completati in Italia, ed abilitati all'estero per Italiano quale lingua straniera ovvero in Italia per le dette classi di concorso 43A e 50A (da documentare).

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


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