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DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFFICIO IX
Circolare Ministeriale 19 luglio 2002, n.
83
Prot. n.13641
Oggetto: Riconoscimento titoli di formazione professionale, ai fini abilitazione
insegnamento in scuole ed istituti statali e non statali (scuola
materna, scuola elementare, istituti di istruzione secondaria ed
artistica), ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51
Con circolare n. 70 (prot. n. 481) dell'11 marzo 1993
sono state impartite istruzioni in merito alle modalitą di accertamento
della conoscenza della lingua italiana nell'ambito delle procedure di
riconoscimento di titoli di formazione professionale ai fini
dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle direttive comunitarie
89/48 e 92/51 e dei corrispondenti decreti legislativi (D.L. vo n.
115/92 e D.L. n. 319/94).
La disciplina dettata prevedeva che, in assenza di titoli di studio
italiani e/o di certificati di servizio svolto presso istituzioni
scolastiche italiane, comprovanti una adeguata conoscenza della lingua
italiana, gli interessati dovessero essere sottoposti al detto
accertamento presso Istituzioni scolastiche.
Con la presente le dette disposizioni vengono modificate e sostituite da
un onere di documentazione, comunque a carico degli interessati, da
soddisfare con la presentazione, congiuntamente alla domanda di
riconoscimento, di una della due certificazioni sotto indicate:
- Universitą per Stranieri di Perugia: livello 5 - "CELI 5"
(sito internet: www.unistrapg.it);
- Universitą per Stranieri di Siena: livello 4 - "CILS 4"
(sito internet: www.unistrasi.it).
Sono esentati, di norma, dalla presentazione delle dette certificazioni
coloro che:
- abbiano compiuto in Italia, come minimo, otto anni di studio, esclusi
quelli compiuti in posizione di ripetente, con conseguimento dei
relativi diplomi, nella specie degli studi secondari ovvero secondario
di secondo grado ed universitario triennale, con effettiva frequenza di
istituzioni scolastiche italiane (da documentare);
- ovvero, siano laureati (laurea almeno triennale) ed abilitati
all'estero per Italiano quale lingua straniera, con studi compiuti,
nella materia, per intero all'estero o iniziati in Italia con corso che
dą accesso all'abilitazione per le classi di concorso 43A e 50A e
completati all'estero (da documentare);
- ovvero, siano laureati con corso che dą accesso all'abilitazione per
le classi di concorso 43A e 50A, con studi universitari compiuti per
intero in Italia o iniziati all'estero per Italiano quale lingua
straniera e completati in Italia, ed abilitati all'estero per Italiano
quale lingua straniera ovvero in Italia per le dette classi di concorso
43A e 50A (da documentare).
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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