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 |  | DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
          DELL'ISTRUZIONE
 DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
 UFFICIO IX
 
        Circolare Ministeriale 19 luglio 2002, n.
        83
         Prot. n.13641
         Oggetto: Riconoscimento titoli di formazione professionale, ai fini abilitazione
        insegnamento in scuole ed istituti statali e non statali (scuola
        materna, scuola elementare, istituti di istruzione secondaria ed
        artistica), ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 Con circolare n. 70 (prot. n. 481) dell'11 marzo 1993
        sono state impartite istruzioni in merito alle modalitą di accertamento
        della conoscenza della lingua italiana nell'ambito delle procedure di
        riconoscimento di titoli di formazione professionale ai fini
        dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle direttive comunitarie
        89/48 e 92/51 e dei corrispondenti decreti legislativi (D.L. vo n.
        115/92 e D.L. n. 319/94).
 La disciplina dettata prevedeva che, in assenza di titoli di studio
        italiani e/o di certificati di servizio svolto presso istituzioni
        scolastiche italiane, comprovanti una adeguata conoscenza della lingua
        italiana, gli interessati dovessero essere sottoposti al detto
        accertamento presso Istituzioni scolastiche.
 
 Con la presente le dette disposizioni vengono modificate e sostituite da
        un onere di documentazione, comunque a carico degli interessati, da
        soddisfare con la presentazione, congiuntamente alla domanda di
        riconoscimento, di una della due certificazioni sotto indicate:
 - Universitą per Stranieri di Perugia: livello 5 - "CELI 5"
        (sito internet: www.unistrapg.it);
 - Universitą per Stranieri di Siena: livello 4 - "CILS 4"
        (sito internet: www.unistrasi.it).
 
 Sono esentati, di norma, dalla presentazione delle dette certificazioni
        coloro che:
 - abbiano compiuto in Italia, come minimo, otto anni di studio, esclusi
        quelli compiuti in posizione di ripetente, con conseguimento dei
        relativi diplomi, nella specie degli studi secondari ovvero secondario
        di secondo grado ed universitario triennale, con effettiva frequenza di
        istituzioni scolastiche italiane (da documentare);
 - ovvero, siano laureati (laurea almeno triennale) ed abilitati
        all'estero per Italiano quale lingua straniera, con studi compiuti,
        nella materia, per intero all'estero o iniziati in Italia con corso che
        dą accesso all'abilitazione per le classi di concorso 43A e 50A e
        completati all'estero (da documentare);
 - ovvero, siano laureati con corso che dą accesso all'abilitazione per
        le classi di concorso 43A e 50A, con studi universitari compiuti per
        intero in Italia o iniziati all'estero per Italiano quale lingua
        straniera e completati in Italia, ed abilitati all'estero per Italiano
        quale lingua straniera ovvero in Italia per le dette classi di concorso
        43A e 50A (da documentare).
 IL DIRETTORE GENERALESilvio Criscuoli
 
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