|
|||
|
|||
Attenzione: sezione in aggiornamento Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente Torna alla homepage |
Nota 3 ottobre 2002 Prot n. 2667 Oggetto: Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche Come è noto alle SS.LL. le disposizioni che disciplinano l'esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole sano contenute nell’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n 965 recante disposizioni sull’ordinamento interno degli istituti di istruzione media, nell’art. 119 del R. D. 26 aprile 1928 n. 1297 e nella tabella C allo steso allegata (Regolamento generale sul servizi dell’istruzione elementare). Tali disposizioni prevedono in particolare che il Crocifisso fa parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche e che spetta al capo d’istituto (art. 10, comma 3, e art. 119 del R D. 965/1924) assicurare la completezza e la buona conservazione di tutti gli arredi occorrenti. Va precisato che le citate incombenze a carico dei capi di istituto non sono state né abrogate né modificate dalle disposizioni del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59. Il Consiglio di Stato, con parere n. 63, reso in data 27 aprile 1988, nel precisare che "la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo dello civiltà e della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa" e che è opportuno tenere distinta la normativa riguardante l’affissione dell'immagine del Crocifisso da quella relativa all'insegnamento dello religione cattolica, ha confermato che dette norme sono ancora vigenti e non possono essere considerate abrogate dall’accordo intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984 (legge di ratifica 25 marzo 1985, n . 121) con il quale sono state apportate modificazioni al Concordalo lateranense, dell’11 febbraio 1929, né dalla stessa Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948. Sullo specifico tema si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza 1 marzo 2000, n. 439, con riferimento a situazione non concernente la materia scolastica, ma relativo al rifiuto di assunzione dell'ufficio di scrutatore in presenza del Crocifisso in un'aula scolastica adibita a seggio elettorale. Per analogo caso, la stessa Corte di Cassazione, Sezione III, in data 13 ottobre 1998 aveva affermato che la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa sancita dalla Costituzione. Recentemente (in data 16 luglio 2002) l'Avvocatura dello Stato di Bologna, alla quale è stato richiesto parere in merito, ha ritenuto ancora attuale l'orientamento a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato, concludendo che "le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche vanno ritenute ancora in vigore" e che "l’affissione del Crocifisso va ritenuta non 1esiva del principio di libertà religiosa". Sulla base di quanto sopra rappresentato, e tenuto conto della direttiva n. 2666 in pari data, le SS.LL. vorranno richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’esigenza che sia data attuazione alle norme sopra menzionate attraverso l’adozione delle iniziative idonee ad assicurare la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche. Perché poi, nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica siano resi possibili, nel rispetto delle diverse convinzioni e credenze, momenti di raccoglimento e di riflessione, le SS.LL nelle linee dell'autonomia scolastica e su delibera dei competenti organi collegiali vorranno opportunamente sensibilizzare i dirigenti scolastici a che valutino la possibilità di riservare appositi ambienti in funzione delle finalità sopra accennate. Direttiva 3 ottobre 2002 Prot. n. 2666 Il competente Dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell'Università e della ricerca provvederà ad impartire le occorrenti disposizioni perché:
Indietro |
Direzione generale per la comunicazione © 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA Centralino 06 5849.1 |