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 Normativa

Direttiva 15 maggio 2002, n. 53

Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440

 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente l' "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione";

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 488, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge - sotto la voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2002, fissa in 226.456 migliaia di euro la dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTI l'articolo 68, 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257, nonché l'Accordo del 2 marzo 2000 sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie locali;

VISTO l'art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999 già menzionata ed il relativo Regolamento applicativo adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n. 436;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente "Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap", che all'art. 1 comma 1, prevede un incremento pari a 10.986.454 euro del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

RITENUTO opportuno individuare, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l'anno 2002 agli alunni in situazione di handicap;

VISTO lo stanziamento del Capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'anno 2002, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ammontante a 237.442.454 euro;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

RAVVISATA l'opportunità di emanare una prima direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma, mediante l'utilizzo della somma complessiva di 231.771.912 euro;

RITENUTO opportuno rinviare ad una successiva direttiva la definizione dell'utilizzo della restante somma di 5.670.542 euro, in considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 16 aprile 2002;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 23 aprile 2002;

EMANA

la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2002, di quota parte delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", corrispondente a 231.771.912 euro;

Art. 1.
Interventi prioritari

Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:

a. Iniziative volte all'ampliamento dell'offerta formativa nel nuovo quadro dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa definiti ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; agli interventi formativi per il personale della scuola; allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie con particolare riguardo alla prosecuzione delle attività promosse con il Progetto Lingue 2000; all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico. Sono, inoltre, incluse le iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione assicurata dalle scuole riconosciute quali paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, impegnate nella realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca;

b. Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

c. Interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali;

d. Interventi da realizzare nel quadro della collaborazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti dell'obbligo formativo, dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché dell'educazione permanente degli adulti.

Art. 2.
Specificazione degli interventi

Gli interventi di cui al punto 1) lettera a) e b) si riferiscono alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa definiti ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, sia all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia didattica, sia agli interventi di formazione e aggiornamento del personale scolastico, sia all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital. Sono, inoltre, comprese le iniziative finalizzate all'espansione dell'offerta formativa nelle istituzioni scolastiche paritarie, impegnate nella realizzazione dell'autonomia didattica organizzativa e di ricerca. Tutte le predette iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed integrative saranno previsti anche interventi per costituire e potenziare la socializzazione e la formazione personale degli studenti ivi comprese le iniziative promosse a livello nazionale finalizzate al potenziamento della cultura musicale e sportiva. Il miglioramento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire il già attivato processo di insegnamento delle lingue comunitarie, anche in forma non curricolare tramite la prosecuzione delle avviate attività previste dal Progetto Lingue 2000. In relazione alle riforme normative in atto in materia di istruzione e formazione, saranno realizzate specifiche iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma sia all'interno che all'esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza dei ruoli specifici nel nuovo modello della scuola autonoma riformata.

Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) - lettera c) sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali;

Gli interventi, di cui al punto 1) - lettera d), sono riferiti ai seguenti campi di interventi:

- l'attuazione dell'obbligo formativo, nell'ambito del quale sono considerati prioritari quelli finalizzati all'informazione e all'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, in collegamento con i servizi per l'impiego, nonché alla realizzazione di percorsi integrati tra scuole, agenzie di formazione professionale, imprese ed altri soggetti pubblici e privati;

- la realizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), rivolto ai giovani e agli adulti;

- il potenziamento di interventi relativi all'educazione degli adulti (EDA).

Sono previsti, nell'ambito dell'autonomia scolastica, interventi a livello nazionale finalizzati al monitoraggio e alla documentazione delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche, appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, da realizzare anche con il supporto di organismi nazionali e locali competenti in materia. Tale azione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione.

Sono altresì previsti interventi di monitoraggio e valutazione delle attività relative all'istruzione e formazione tecnica superiore, all'educazione degli adulti e all'obbligo formativo da realizzare, anche mediante il supporto degli organismi nazionali e locali competenti in materia, attraverso:

- l'aggiornamento della banca dati per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della banca dati per l'educazione degli adulti già attivata presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa per la documentazione;

- l'Osservatorio sull'educazione degli adulti attivato presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione;

- la costituzione dell'Osservatorio sull'istruzione e la formazione tecnica superiore, sulla base delle linee guida proposte dal Comitato Nazionale di cui alla legge 17 maggio 1999, art. 69 comma 2;

- gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali per l'attuazione del sistema dell'IFTS a norma dell'art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati per l'attuazione dell'obbligo formativo e dell'educazione degli adulti, che si avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3.
Finanziamenti alle scuole per la realizzazione dei piani dell'offerta formativa

Nell'ambito del nuovo quadro dell'organizzazione autonoma delle istituzioni scolastiche, le stesse saranno destinatarie di un finanziamento specificatamente finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa, nel quale saranno comprese anche le attività finalizzate al potenziamento delle lingue comunitarie, con particolare riguardo alla prosecuzione delle azioni attivate nelle scuole con il Progetto Lingue 2000, al quale dovrà in ogni caso essere garantita la conclusione dei gruppi didattici avviati.

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali.

Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche, per l'attuazione dei progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa, saranno quantificati dopo aver dedotto la somma di 20.658.275 euro per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti. Detti importi saranno poi ripartiti: per il 30 % in parti uguali alle singole scuole, per il 60 % in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Il restante 10 % sarà assegnato dagli Uffici scolastici regionali per azioni perequative e di supporto, nonché per l'attuazione di un monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, su una serie di parametri fissati a livello nazionale.

Art. 4.
Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi

I criteri di ripartizione della quota della dotazione finanziaria del fondo, utilizzata per le finalità indicate nella presente direttiva, vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi e alla necessità di favorire la più ampia ed immediata utilizzazione a livello decentrato delle risorse sia da parte delle scuole sia degli Uffici scolastici regionali. L'assegnazione delle risorse gestite a livello centrale è limitato ad una quota finalizzata alla realizzazione di programmi e promozioni a carattere nazionale, di supporto al confronto e alla comunicazione del processo di riforma.

Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della somma di 231.771.912 euro, come in premessa indicata, per i singoli interventi elencati al punto 1):

a. 139.081.842 euro per l'ampliamento dell'offerta formativa e delle altre iniziative previste al punto 1). In particolare, la somma di 7.746.853 euro, del predetto importo, sarà utilizzata per le iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma in materia di istruzione e formazione; l'importo fino ad un massimo di 15.490.000 euro sarà utilizzato per le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, l'importo fino ad un massimo di 2.530.638 euro sarà utilizzato per le iniziative promosse a livello nazionale per il potenziamento della cultura musicale e sportiva; la somma di 1.187.852 euro sarà destinata a progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma; mentre l'importo di 6.197.482 euro sarà destinato alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione;

b. 10.986.454 euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma di 6.042.550 euro, corrispondente al 55% dei predetti 10.986.454 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2002 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. La predetta somma di 6.042.550 euro, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l'importo fino ad un massimo di 516.457 euro della somma da ultimo citata;

c. 20.193.598 euro per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera c);

d. 61.510.018 euro per gli interventi negli ambiti dell'obbligo formativo, dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché dell'educazione permanente degli adulti (sub lettera d), così ripartiti:

- 30.000.000 euro per l'obbligo formativo di cui all'art. 68 della legge n. 144/1999;

- 19.570.000 euro per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della citata legge n. 144/1999;

- 11.940.000 euro per l'educazione permanente degli adulti.

Art. 5.
Modalità della gestione delle somme

La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote sottoindicate:

  • l'importo di 139.081.842 euro, di cui alla lettera aa), sarà assegnato agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato, fatta salva solo la quota fino ad un massimo di 17.662.825 euro da destinare all'Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi a carattere nazionale, ivi comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie;
  • l'importo di 10.986.454 euro di cui alla lettera bb) sarà assegnato entro il limite massimo di 181.000 euro agli Uffici dell'Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l'obbligo di destinare agli istituti atipici la somma di 6.042.550 euro al verificarsi del contenuto dell'art. 1, comma 3, della più volte citata legge. 69/2000;
  • l'importo di 20.193.598 euro, di cui alla lettera cc), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;
  • l'importo di 61.510.018 euro, di cui alla lettera dd), sarà utilizzato, fino ad un massimo di 5.164.569 euro, dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le Regioni.

Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto d), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
Letizia Moratti


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