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Decreto Legge 10 giugno 2002 Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonché di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie economiche; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003, nonché di prorogare gli organi degli ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni regolamentari, al fine di garantire che nelle prossime elezioni sia assicurata una adeguata rappresentatività di tutti gli iscritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002; Emana Art. 1. 1.I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 12 marzo 2002, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, per la sessione del 25 giugno 2002, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002. Art. 2. 1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537. Art. 3. 1. Fino al riordino della professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo:
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1,
lettere a) e b), hanno titolo anche coloro che sono in possesso di
laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Art. 4. 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 2002
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