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Decreto Ministeriale 3 luglio 2002 Numero dei posti al livello nazionale per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore - art.2 - Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002) nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria
Il Ministro VISTA la legge 9 maggio 1989,n.168, in particolare l’art.4, e successive modifiche; VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300; VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104; VISTO il D.M. 26 maggio 1998; VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6; VISTA la Legge 2 agosto 1999, n.264; VISTO il D.M.20 febbraio 2002; DECRETA Art. 1 Limitatamente all’a.a.2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al DM 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.4847 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2 Ciascuna Università dispone l’ammissione alle Scuole per le attività di cui all’art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 20 febbraio 2002. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO A Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria
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