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Decreto Ministeriale 2 dicembre 2002, n. 127 Cessazione dal servizio Il Ministro Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59; Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio; Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento; Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione; Considerata l'esigenza di individuare i termini che, per la loro connessione con le altre operazioni riguardanti la rilevazione delle disponibilità dei posti e la mobilità del personale, siano coerenti con le cadenze operative finalizzate alla tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e classi; Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002, nel quale, per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica sono state convenute norme e procedure particolari per le cessazioni dal servizio del personale incluso in detta area. Decreta Art. 1 Per il personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, nonché per i Dirigenti Scolastici,
limitatamente a quanto non previsto dal C.C.N.L. 1/3/2002 citato in
premessa, è fissato al 10 gennaio 2003 il termine per la
presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento
del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre
2003, nonché per la eventuale revoca di tali domande. Art. 2 L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione al sistema informatico delle domande di cessazione. Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario, che potrà ritirare la domanda entro cinque giorni. Art. 3 L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio e di trattenimento in servizio si intende avvenuta alla
scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del
provvedimento formale. Art. 4 I Dirigenti, per quanto da loro richiesto, provvederanno ad inoltrare le relative istanze direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.
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