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 Normativa

Decreto Ministeriale 2 gennaio 2002, n. 1

 

II Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 26 dicembre 2001, n. 449, dì approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002 - 2004";

VISTA la tabella 7, annessa alla citata legge n. 44912001, concernente lo "stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001, con il quale le unità previsionali di base, relative al predetto bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, sono stati ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14;

VISTO L’art. 3 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, il quale prevede che i Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano le risorse ai Direttori Generali titolari dei centri di responsabilità;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con particolare riferimento all'articolo 49, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

CONSIDERATO che nella citata legge n. 449/2001 lo stato di previsione di questa Amministrazione risulta articolato sulla base dei centri di responsabilità amministrativa conseguenti all'unificazione dell'ex Ministero della pubblica istruzione, come organizzato ai sensi del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come organizzato ai sensi del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477;

CONSIDERATO che, in attesa della direttiva generale sull'azione amministrativa per l'anno 2002, occorre procedere all'affidamento delle risorse ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa, preposti agli Uffici di questo Ministero;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai titolari dei centri dì responsabilità amministrativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono assegnate le risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, nelle unità previsionali di base a ciascuno dì essi pertinenti e ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001, citato in premessa.

Articolo 2

1. I titolari dei centri di responsabilità, in attesa della direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2002 utilizzeranno le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 per far fronte a spese che rivestono natura obbligatoria ovvero presentino carattere di indifferibilità per il funzionamento degli uffici o, comunque, si rendano indispensabili per assolvere ad obblighi sanciti da norme di legge o di regolamento.

2. Con successivi provvedimenti saranno individuate le eventuali gestioni unificate da affidare ad apposite strutture di servizio, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo n.279/1997.

II presente decreto sarà comunicato all'Ufficio Centrale per il Bilancio, ai competenti Dipartimenti provinciali del tesoro - Ragionerie provinciali dello Stato - ed alla Corte dei Conti.

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