archivio.pubblica.istruzione.it top
spacer


Attenzione:
sezione in aggiornamento

Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente


Torna alla homepage




 
 Normativa

Decreto Ministeriale 25 marzo 2002

 

Il Ministro

 VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare l’articolo 3 ;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d);

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto 3 novembre 1999, n.509 ed, in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 13;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370  ed, in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il D.M. 4 agosto 2000 con il quale sono state definite le classi delle lauree universitarie;

VISTO il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state definite le classi delle lauree specialistiche universitarie;

VISTO i D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio universtario”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTI gli atti di indirizzo riguardanti l'orientamento scolastico universitario e professionale degli studenti, trasmessi in data 6 agosto 1997 dal Ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

RITENUTO opportuno che si rinnovino e si sviluppino a favore degli studenti attività di orientamento per rendere matura e consapevole la scelta  per gli studi a conclusione della scuola secondaria superiore;

VISTO  il parere della  Conferenza dei Rettori, espresso in data 11 febbraio 2002;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella adunanza

del 26 febbraio 2002; 

RITENUTO necessario realizzare iniziative sinergiche tra  scuola e università finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;

VISTA la banca dati dell’offerta formativa degli Atenei quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie, realizzata ai sensi dell’articolo 17, comma 95, lettera  b) della legge 15 maggio 1997, n.127;

RITENUTA  l'opportunità di utilizzare lo strumento delle preiscrizioni al fine di garantire una adeguata informazione agli studenti sui nuovi corsi di studio presenti nelle varie sedi universitarie;

RITENUTA l’opportunità di acquisire da parte degli stessi studenti, delle scuole e delle università indicazioni in ordine alle scelte individuate per classi di afferenza o per sede per sviluppare tempestivamente le attività di orientamento alla scelta  universitaria o ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistico-musicale nel necessario raccordo tra scuola e università e istituzioni interessate;

RITENUTO  necessario definire, le modalità di effettuazione delle preiscrizioni universitarie confermandone anche per l'anno accademico 2002/2003 la gradualità e il carattere sperimentale;

DECRETA:

Art. 1

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all’accesso ai corsi di laurea universitari, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica e culturale, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonchè all’inserimento nel mondo del lavoro provvedono a decorrere dal 15 aprile ed entro la data del 15 maggio 2002, alla preiscrizione utilizzando   un  apposito   modulo   ad  accesso   libero,  disponibile  presso il sito  web  del  MIUR (www.miur.it), compilabile dal singolo studente presso la scuola anche avvalendosi dell’aiuto dei docenti, ovvero presso l’università o qualunque altra postazione collegata con la rete Internet.

2. La preiscrizione è finalizzata prioritariamente alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento per la scelta del corso di laurea individuato nell'ambito di una classe di afferenza in relazione alle proprie vocazioni, alle possibilità occupazionali, nonchè alla programmazione dell’offerta formativa e dei servizi destinati agli studenti. Allo studente viene reso noto in quali Atenei e presso quali sedi è istituito o attivato il corso di laurea individuato nell’ambito prescelto, dandogli la possibilità di indicare fino ad un massimo di tre Atenei in ordine di priorità.

3. Il modulo contiene: una prima parte informativa di carattere generale e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo: il codice fiscale e i propri dati anagrafici; la scuola di provenienza e il relativo indirizzo postale; le classi di afferenza dei corsi  verso il quale lo studente intende indirizzare la propria scelta; la denominazione dei singoli corsi istituiti o attivati in ogni sede universitaria ( e i relativi curricula), la o le sedi universitarie presso le quali  intende effettuare la preiscrizione. Il modulo contiene anche le sedi delle istituzioni di alta formazione artistico-musicale (Accademie di Belle Arti, Conservatori, I.S.I.A.); i vari corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.); l’indicazione di una eventuale formazione superiore militare;l’interesse a beneficiare, avendone i requisiti, della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio e la necessità di ausili personalizzati in caso di situazione di handicap; l’autorizzazione all’utilizzo dei dati secondo la legge 31.12.1996, n. 675.

Art. 2

1.Il MIUR predispone entro il 30 maggio 2002 la banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso telematico alle università, ai Centri Servizi Amministrativi  nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete e agli Istituti di alta formazione artistico-musicale. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia in via telematica dei soli moduli riguardanti gli studenti appartenenti alle proprie strutture  o a quelle di riferimento. Il MIUR provvede, inoltre, alla trasmissione cartacea dei moduli alle predette istituzioni non collegate in rete.

2.Nel caso di scelta agli studi universitari, le scuole e le università,  in base ai dati acquisiti, promuovono anche di comune intesa idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire la conoscenza degli obiettivi formativi specifici, dei contenuti e delle attività formative del corso di studi che si intende frequentare, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi dedicati agli studenti, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, nonché le possibilità di approfondimento personale e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro.Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni di cui al presente comma possono avvalersi anche della collaborazione di studenti universitari in forma singola o associata.

3. Nel caso di scelta dei corsi di alta formazione artistico-musicale o dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, gli istituti scolastici promuovono idonee attività di orientamento  anche di comune intesa con le istituzioni interessate tendenti a far acquisire la conoscenza degli obiettivi formativi specifici, dei contenuti e delle attività formative del corso di studi che si intende frequentare. Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni di cui al presente comma possono avvalersi anche della collaborazione di studenti rispettivamente di alta formazione artistico-musicale o di istruzione e formazione tecnica superiore in forma singola o associata.

4. Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome, per gli interventi di competenza, una adeguata informazione dei dati connessi alle preiscrizioni il MIUR consente, attraverso una chiave di lettura loro assegnata,  l’accesso telematico alla banca dati relativa agli studenti  delle scuole aventi sede nel loro ambito territoriale, nonché agli studenti interessati alla frequenza presso sedi universitarie ubicate nello stesso territorio.

Indietro


spacer

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Centralino 06 5849.1