|
|||
|
|||
Attenzione: sezione in aggiornamento Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente Torna alla homepage |
Nota 1 febbraio 2002 Prot. n. 520 Oggetto: Attribuzione supplenze temporanee nelle scuole ubicate in piccole isole Si fa riferimento ai vari quesiti pervenuti in ordine all’applicazione, relativamente alle scuole ubicate in piccole isole, della disposizione di cui all’art. 7, comma 6, del D.M. 25 maggio, n. 201, in base alla quale, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze vengono attribuite scorrendo le graduatorie di circolo e d’istituto con criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Considerato che l’evidente scopo della
disposizione in questione è quello di assicurare la tempestiva
copertura del posto rivolgendosi preferenzialmente agli aspiranti cui
sia più agevole il raggiungimento della sede di servizio, appare senz’altro
legittimo ed opportuno che, nei casi in cui il reperimento di
aspiranti residenti nello stesso comune della scuola interessata
risulti privo di esito, la disposizione medesima si applichi, in
subordine, agli aspiranti effettivamente residenti in eventuali altri
comuni ubicati nella stessa piccola isola.
Indietro |
Direzione generale per la comunicazione © 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA Centralino 06 5849.1 |