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Nota 9 dicembre 2002 Prot.n.12925/MR. VCG/R. Oggetto: Contratti Collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle alter prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 – Artt.8-9-10- (S.O. n.150 alla G.U.n.207 del 5 settembre 1998), del 27.1.1999 (G.U. n33 del 10.2.99) e CCNQ del9 agosto 2000 – Comparto Scuola – Periodo 1.9.2002 – 31.8.2003
In attuazione dei contratti collettivi nazionali indicati in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2002 – 31 agosto 2003. Nel trasmettere l’allegato prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2002 – 31.8.2003, occorre precisare quanto segue. I dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato [1] , non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell’art.10 del citato Contratto stipulato il 7.8. 98 [2] nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce. Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell’allegato prospetto, avessero già usufruito dall’1.9.2002di permessi sindacali retribuiti,il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2003. Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l’attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell’art.7 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli articoli 8 e 9 [3] .In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese".
Il contratto collettivo nazionale del 27.1.99, all’art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale Ata ed ai Dirigenti scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999 .
Nel richiamare l’attenzione della s.v. sulle modalità e procedure previste dall’art.12 del citato contratto del 7.9.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all’art.10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Il contratto collettivo quadro del 9 agosto 2002, allart.3, comma 3, prevede che i permessi sindacali spettanti alle Rsu sono apri a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di alloro a tempo indeterminato. La S.V. vorrà pertanto, invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il erpico 1.9.2002 al 31.8 2003, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, secondo le modalità sopra indicate, è comunicarlo alle Rsu stesse. Il contingente dei permessi attributi nonché la eventuale distribuzione tra i componenti delle Rsu è gestito automaticamente dalle stesse ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate Si rimane a dispostone per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel 06/58493321-58492604- faxn.06/58492716-58493989).
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