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 Normativa

Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio V

Nota 14 maggio 2002

Prot. n. Uff. V/1252

Oggetto: Sicurezza nelle scuole: indirizzi operativi e ripartizione finanziamenti per l'A.f. 2002

Per consentire la migliore applicazione, nel settore scolastico, di quanto previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.L.vo 626/94 e successive integrazioni e modifiche) con la circolare 29 aprile 1999, n 119 sono state fornite puntuali indicazioni operative ai Dirigenti scolastici, considerati come datori di lavoro ai fini della normativa di riferimento, in ordine alle responsabilità ed ai compiti loro facenti capo ed alle modalità ed ai mezzi per farvi fronte.
Con successiva ministeriale del 4 maggio 2001 si è provveduto a ripartire tra gli Uffici in indirizzo una somma complessiva di 40 miliardi, finalizzata a consentire la completa realizzazione di tali attività, con particolare riguardo alla formazione delle cosiddette "figure sensibili"; personale, incaricato dell'espletamento di specifici compiti in materia di sicurezza o di gestione dell'emergenza.
Ed in tale ottica si è proceduto alla stipulazione di un'apposita convenzione con i VV.F. - portata a conoscenza dei Direttori Regionali con nota dell'8 novembre 2001 - diretta a favorire la più idonea e tempestiva realizzazione delle attività formative degli addetti alla prevenzione e protezione dagli incendi.
Con circolare dell'8 maggio 2001, infine - allo scopo di acquisire opportuna conoscenza dello stato di avanzamento delle previste attività e del livello di sicurezza raggiunto dalle scuole, anche per l'adozione delle consequenziali iniziative - è stato attivato, attraverso la rete INTRANET del Ministero, un apposito monitoraggio, al quale hanno risposto il 90% delle circa 10.800 Istituzioni scolastiche statali, fornendo, così, un quadro notevolmente significativo ed attendibile della situazione sul territorio.
Sulla base dei dati così acquisiti - nell'inviare l'elenco delle istituzioni scolastiche delle quali non sono pervenute le informazioni richieste, anche al fine di sollecitarne l'invio - si forniscono, nel seguito, alcuni indirizzi operativi ai quali, peraltro, l'Ufficio scrivente si è attenuto nella identificazione dei criteri posti a fondamento dell'allegata ripartizione delle risorse finanziarie, da destinare alle finalità in oggetto e finalizzate a consentire il pieno espletamento, da parte dei Dirigenti scolastici, dei rispettivi compiti in materia di sicurezza nelle scuole.

FORMAZIONE

L'attività riguarda le figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove assunta direttamente dal Capo d'istituto, ai sensi dell'articolo 10 del D.L.vo 626/94, in presenza di un numero di addetti, esclusi gli allievi, inferiore alle 200 unità), del primo soccorso e delle misure per la prevenzione e protezione dagli incendi nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, atteso che per la formazione generica del personale scolastico può utilizzarsi il supporto multimediale a suo tempo fornito.
A tal proposito gli Uffici Scolastici Regionali - tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio effettuato - avranno cura di sensibilizzare opportunamente i Capi d'Istituto che ancora non vi hanno provveduto, ad assicurare il tempestivo, completo, adempimento dell'obbligo formativo da parte di tutti gli interessati.
Per quanto attiene alle categorie speciali - tenute, in quanto tali, a seguire un percorso formativo differenziato - a fronte della rilevante entità del personale coinvolto e del conseguente impegno finanziario, questo Ministero, per l'anno finanziario 2001, ha già provveduto a reperire e ripartire tra gli Uffici in indirizzo con nota n. 979 del 4 maggio 2001 la somma di £. 40 miliardi, secondo i criteri in essa indicati ed assunti sulla base dei fabbisogni stimati anche in relazione al numero delle strutture scolastiche insistenti sul rispettivo territorio.
La rilevanza, le caratteristiche peculiari dell'attività formativa ed il notevole numero dei soggetti coinvolti - senza contare l'elevato indice di mobilità del personale docente ed ATA ed il rispettivo, fisiologico, turn over - non consente di considerare completamente assolti gli obblighi di legge con il compimento una tantum dei percorsi formativi mirati, come impone la disciplina della sicurezza, ma richiede un costante adeguamento ed aggiornamento delle attività, con la conseguente necessità di un corrispondente flusso finanziario che le sostenga a fronte dei bisogni concretamente espressi dalle realtà delle singole istituzioni scolastiche.
Con la recente legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) sono stati stanziati 20.658.276 euro, pari ad altri 40 miliardi di lire, che si ripartiscono tra gli Uffici in indirizzo, come dall'unita tabella, allegato A, tenuto conto della natura delle attività da svolgere, del numero delle strutture interessate, del personale coinvolto, dell'indice di mobilità dello stesso e dei costi medi gestionali. Tali risorse sono finalizzate, in parte, proprio al completamento ed all'aggiornamento della formazione delle figure in esame nonché a risolvere le esigenze determinate dalle altre attività prescritte dalla normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel richiamare, pertanto, le indicazioni generali fornite con la precitata nota 4 maggio 2001, n. 979, si invitano i Direttori Regionali - sulla base dell'effettivo fabbisogno delle iniziative eventualmente già attivate al riguardo - a proseguire nell'avvio dei singoli corsi, per garantire agli interessati la più efficace formazione e concludere nel minor tempo possibile, compatibilmente con il servizio svolto dal personale coinvolto, le rispettive attività formative. Nell'attivazione dei corsi - ferma restando ogni autonoma determinazione al riguardo - si valuteranno prioritariamente le opportunità offerte dal ricorso alla Convenzione sottoscritta con i VV.F., tenendo conto, comunque, della necessità dell'affidamento di detti corsi ad Enti erogatori del servizio opportunamente accreditati per tale formazione specifica ed, in quanto tali, espressamente abilitati, ai sensi della vigente normativa, al rilascio di valida certificazione atta ad assolvere agli obblighi di legge.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Dal monitoraggio effettuato è emerso che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - di particolare importanza per la funzione istituzionale di continuo confronto che la normativa gli riconosce e le cui modalità di designazione sono disciplinate dal vigente accordo quadro e dagli accordi assunti in sede di contrattazione decentrata (articolo 58 del CCNI) - è stata individuata nella maggior parte delle Istituzioni scolastiche, ma la formazione non ha coinvolto tutti i soggetti interessati.
Gli Uffici Scolastici Regionali, perciò, dovranno sensibilizzare i Capi d'Istituto, che ancora non lo avessero fatto, a provvedere in merito sollecitando le R.S.U. alla designazione/elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, soprattutto, assicurando tempestivamente al personale coinvolto la richiesta formazione, la cui soglia minima è disciplinata dal Decreto del Ministero del Lavoro 16 gennaio 1997, tenendo conto, al riguardo, anche degli standards formativi all'uopo individuati dagli Organismi paritetici territoriali, contemplati dall'articolo 59 del suindicato CCNI ed ora collocati a livello regionale ai sensi dell'articolo 2 del CCNL, II biennio, sottoscritto il 15 marzo 2001.
Organismi questi, peraltro, sulla cui necessità si richiama la particolare attenzione degli Uffici in indirizzo in quanto la relativa costituzione risponde ad un preciso obbligo contrattuale.

MEDICO COMPETENTE

In proposito si rinvia preliminarmente all'articolo 16 del D.L.vo 626/94, che limita espressamente la sorveglianza sanitaria - intesa come periodici e preventivi accertamenti diretti a verificare l'assenza di controindicazioni nello svolgimento di determinate attività - ai soli casi previsti dalla vigente normativa.
Normativa, questa, che contempla tale sorveglianza esclusivamente quando le vigenti disposizioni ne facciano espressa previsione, come, a titolo esemplificativo, nella tabella allegata all'articolo 33 del D.P.R. 303/56, nel Decreto legislativo n. 277/91 ovvero nei titoli V, VI, VII ed VIII del D.L.vo 626/94 (C.M. Ministero Lavoro 7 agosto 1995, n. 102/95 su G.U. 21.8.1995, n. 194).
Pertanto tale assistenza deve essere assicurata solamente laddove - opportunamente effettuata la valutazione del rischio - ricorrano effettivamente attività pericolose, come in quelle tipologie di Istituzioni scolastiche il cui personale ed allievi, per il tempo dedicato alle rispettive esercitazioni didattiche, facciano uso di laboratori, apparecchi, macchine, attrezzature di lavoro od agenti chimici comportanti obbiettivi elementi di rischio per la loro salute.
Ove, dunque, ne sussista la necessità, i Dirigenti scolastici procederanno, con le modalità indicate nella circolare 119 del 29 aprile 1999 - con particolare riguardo all'opportunità di consorziarsi tra di loro al fine di realizzare economie di scala - alla nomina del medico competente, provvedendo ai relativi oneri, in base ad adeguata fatturazione periodica, con le risorse nella circolare medesima evidenziate.
Premesso quanto sopra, gli Uffici Scolastici Regionali preso atto della nomina del medico competente, avranno cura di tener conto anche di tali spese in sede di ripartizione, tra le Istituzioni scolastiche insistenti nel rispettivo territorio, dei finanziamenti attribuiti con la presente ministeriale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Dal monitoraggio risulta che la maggioranza dei Capi d'Istituto ha regolarmente effettuato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sia la valutazione del rischio che la stesura del relativo documento.
Tali adempimenti, però, non possono ritenersi definitivamente conclusi, in quanto - in presenza di eventuali modifiche delle condizioni presenti alla data della stesura del documento - si determina la necessità di valutare successivi adeguamenti.
Eventualità, questa, sulla quale si richiama, dunque, l'attenzione dei Dirigenti scolastici, rinviando per le concrete modalità operative all'indicata C.M. 119/99 ed invitando le Direzioni Regionali a voler opportunamente considerare il relativo impegno finanziario ai fini dell'assegnazione delle risorse indicate nel punto precedente.

ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Com'è noto, ai sensi, in particolare dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n 23, fanno capo, tra l'altro, agli Enti locali rispettivamente competenti gli interventi di carattere strutturale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e messa a norma, l'impiantistica, la fornitura degli arredi e le varie d'ufficio.
Competono, invece, ai Capi d'Istituto le attività di adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati all'attività didattica.
Anche di quest'ultima circostanza e degli interventi che si rendessero eventualmente necessari al riguardo da parte delle singole Istituzioni scolastiche, le Direzioni Regionali sono invitate a tener conto in sede di riparto, così come degli eventuali ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione, ai sensi della Circolare 119/99, delle disposizioni di riferimento.

RIPARTIZIONE FONDI

Premesso quanto in precedenza indicato, la somma disponibile per il corrente anno finanziario, pari ad Euro 20.658.276 (£.40 mld), viene ripartita - come indicato nell'unita tabella, allegato A - sulla base del D.D.G. 14 maggio 2002, definito sulla media ponderata tra l'indice percentuale di incidenza delle attività richiamate nella presente circolare ed il numero delle Istituzioni scolastiche insistenti sul rispettivo territorio.
I Direttori Regionali pertanto, valutati opportunamente i concreti fabbisogni, assegneranno alle singole scuole le risorse necessarie - richiamandosi, per quanto riguarda i processi formativi, ai criteri di massima indicati nella C.M. 4 aprile 2001, consultati gli Organismi di cui all'articolo 59 summenzionato e garantendo il necessario coordinamento delle iniziative - avendo cura, per le restanti attività, di assicurare ai Capi d'Istituto fondi idonei a consentire loro il miglior raggiungimento dei fini contemplati dalla normativa di riferimento.
Nel fare pieno affidamento sull'abituale disponibilità e collaborazione dei destinatari della presente, si prega voler tenere informato l'Ufficio scrivente sugli esiti delle iniziative, per la conoscenza delle quali sarà predisposta ed inoltrata un'apposita scheda di rilevazione, anche al fine dell'adozione di eventuali ulteriori interventi, anche di carattere finanziario, che risulteranno necessari.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio

IGIENE E SICUREZZA NELLE SCUOLE : RIPARTIZIONE

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DIREZIONI REGIONALI  pari a Lire
Abruzzo 609.200,00 L. 1.179.629.538
Basilicata 353.300,00 L. 684.000.942
Calabria 1.321.800,00 L. 2.559.443.546
Campania 2.315.300,00 L. 4.482.949.386
Emilia-Romagna 1.118.900,00 L. 2.166.571.638
Friuli - V.Giulia 416.000,00 L. 805.425.082
Lazio 1.714.100,00 ">L. 3.319.041.320
Liguria 458.100,00 L. 886.922.010
Lombardia 2.553.576,00 >L. 4.944.617.041
Marche 611.800,00 L. 1.184.625.389
Molise 186.200,00 L. 360.552.926
Piemonte 1.428.900,00 L. 2.766.659.635
Puglia 1.504.800,00 L. 2.913.755.183
Sardegna 828.400,00 L. 1.603.948.730
Sicilia 2.159.500,00 L. 4.181.279.159
Toscana 1.186.900,00L. 2.298.190.353
Umbria 375.100,00 L. 726.199.884
Veneto 1.516.400,00 L. 2.936.188.237

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