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Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio V
Nota 14 maggio 2002
Prot. n. Uff. V/1252
Oggetto: Sicurezza nelle scuole: indirizzi operativi
e ripartizione finanziamenti per l'A.f. 2002
Per consentire la migliore applicazione, nel settore scolastico, di
quanto previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
(D.L.vo 626/94 e successive integrazioni e modifiche) con la circolare
29 aprile 1999, n 119 sono state fornite puntuali indicazioni
operative ai Dirigenti scolastici, considerati come datori di lavoro
ai fini della normativa di riferimento, in ordine alle responsabilità
ed ai compiti loro facenti capo ed alle modalità ed ai mezzi per
farvi fronte.
Con successiva ministeriale del 4 maggio 2001 si è provveduto a
ripartire tra gli Uffici in indirizzo una somma complessiva di 40
miliardi, finalizzata a consentire la completa realizzazione di tali
attività, con particolare riguardo alla formazione delle cosiddette
"figure sensibili"; personale, incaricato dell'espletamento
di specifici compiti in materia di sicurezza o di gestione
dell'emergenza.
Ed in tale ottica si è proceduto alla stipulazione di un'apposita
convenzione con i VV.F. - portata a conoscenza dei Direttori Regionali
con nota dell'8 novembre 2001 - diretta a favorire la più idonea e
tempestiva realizzazione delle attività formative degli addetti alla
prevenzione e protezione dagli incendi.
Con circolare dell'8 maggio 2001, infine - allo scopo di acquisire
opportuna conoscenza dello stato di avanzamento delle previste
attività e del livello di sicurezza raggiunto dalle scuole, anche per
l'adozione delle consequenziali iniziative - è stato attivato,
attraverso la rete INTRANET del Ministero, un apposito monitoraggio,
al quale hanno risposto il 90% delle circa 10.800 Istituzioni
scolastiche statali, fornendo, così, un quadro notevolmente
significativo ed attendibile della situazione sul territorio.
Sulla base dei dati così acquisiti - nell'inviare l'elenco delle
istituzioni scolastiche delle quali non sono pervenute le informazioni
richieste, anche al fine di sollecitarne l'invio - si forniscono, nel
seguito, alcuni indirizzi operativi ai quali, peraltro, l'Ufficio
scrivente si è attenuto nella identificazione dei criteri posti a
fondamento dell'allegata ripartizione delle risorse finanziarie, da
destinare alle finalità in oggetto e finalizzate a consentire il
pieno espletamento, da parte dei Dirigenti scolastici, dei rispettivi
compiti in materia di sicurezza nelle scuole.
FORMAZIONE
L'attività riguarda le figure del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (ove assunta direttamente dal Capo
d'istituto, ai sensi dell'articolo 10 del D.L.vo 626/94, in presenza
di un numero di addetti, esclusi gli allievi, inferiore alle 200
unità), del primo soccorso e delle misure per la prevenzione e
protezione dagli incendi nonché del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, atteso che per la formazione generica del personale
scolastico può utilizzarsi il supporto multimediale a suo tempo
fornito.
A tal proposito gli Uffici Scolastici Regionali - tenendo conto anche
degli esiti del monitoraggio effettuato - avranno cura di
sensibilizzare opportunamente i Capi d'Istituto che ancora non vi
hanno provveduto, ad assicurare il tempestivo, completo, adempimento
dell'obbligo formativo da parte di tutti gli interessati.
Per quanto attiene alle categorie speciali - tenute, in quanto tali, a
seguire un percorso formativo differenziato - a fronte della rilevante
entità del personale coinvolto e del conseguente impegno finanziario,
questo Ministero, per l'anno finanziario 2001, ha già provveduto a
reperire e ripartire tra gli Uffici in indirizzo con nota n. 979 del 4
maggio 2001 la somma di £. 40 miliardi, secondo i criteri in essa
indicati ed assunti sulla base dei fabbisogni stimati anche in
relazione al numero delle strutture scolastiche insistenti sul
rispettivo territorio.
La rilevanza, le caratteristiche peculiari dell'attività formativa ed
il notevole numero dei soggetti coinvolti - senza contare l'elevato
indice di mobilità del personale docente ed ATA ed il rispettivo,
fisiologico, turn over - non consente di considerare completamente
assolti gli obblighi di legge con il compimento una tantum dei
percorsi formativi mirati, come impone la disciplina della sicurezza,
ma richiede un costante adeguamento ed aggiornamento delle attività,
con la conseguente necessità di un corrispondente flusso finanziario
che le sostenga a fronte dei bisogni concretamente espressi dalle
realtà delle singole istituzioni scolastiche.
Con la recente legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) sono
stati stanziati 20.658.276 euro, pari ad altri 40 miliardi di lire,
che si ripartiscono tra gli Uffici in indirizzo, come dall'unita
tabella, allegato A, tenuto conto della natura delle attività da
svolgere, del numero delle strutture interessate, del personale
coinvolto, dell'indice di mobilità dello stesso e dei costi medi
gestionali. Tali risorse sono finalizzate, in parte, proprio al
completamento ed all'aggiornamento della formazione delle figure in
esame nonché a risolvere le esigenze determinate dalle altre
attività prescritte dalla normativa di riferimento in materia di
sicurezza sul lavoro.
Nel richiamare, pertanto, le indicazioni generali fornite con la
precitata nota 4 maggio 2001, n. 979, si invitano i Direttori
Regionali - sulla base dell'effettivo fabbisogno delle iniziative
eventualmente già attivate al riguardo - a proseguire nell'avvio dei
singoli corsi, per garantire agli interessati la più efficace
formazione e concludere nel minor tempo possibile, compatibilmente con
il servizio svolto dal personale coinvolto, le rispettive attività
formative. Nell'attivazione dei corsi - ferma restando ogni autonoma
determinazione al riguardo - si valuteranno prioritariamente le
opportunità offerte dal ricorso alla Convenzione sottoscritta con i
VV.F., tenendo conto, comunque, della necessità dell'affidamento di
detti corsi ad Enti erogatori del servizio opportunamente accreditati
per tale formazione specifica ed, in quanto tali, espressamente
abilitati, ai sensi della vigente normativa, al rilascio di valida
certificazione atta ad assolvere agli obblighi di legge.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Dal monitoraggio effettuato è emerso che la figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - di particolare
importanza per la funzione istituzionale di continuo confronto che la
normativa gli riconosce e le cui modalità di designazione sono
disciplinate dal vigente accordo quadro e dagli accordi assunti in
sede di contrattazione decentrata (articolo 58 del CCNI) - è stata
individuata nella maggior parte delle Istituzioni scolastiche, ma la
formazione non ha coinvolto tutti i soggetti interessati.
Gli Uffici Scolastici Regionali, perciò, dovranno sensibilizzare i
Capi d'Istituto, che ancora non lo avessero fatto, a provvedere in
merito sollecitando le R.S.U. alla designazione/elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, soprattutto,
assicurando tempestivamente al personale coinvolto la richiesta
formazione, la cui soglia minima è disciplinata dal Decreto del
Ministero del Lavoro 16 gennaio 1997, tenendo conto, al riguardo,
anche degli standards formativi all'uopo individuati dagli Organismi
paritetici territoriali, contemplati dall'articolo 59 del suindicato
CCNI ed ora collocati a livello regionale ai sensi dell'articolo 2 del
CCNL, II biennio, sottoscritto il 15 marzo 2001.
Organismi questi, peraltro, sulla cui necessità si richiama la
particolare attenzione degli Uffici in indirizzo in quanto la relativa
costituzione risponde ad un preciso obbligo contrattuale.
MEDICO COMPETENTE
In proposito si rinvia preliminarmente all'articolo 16 del D.L.vo
626/94, che limita espressamente la sorveglianza sanitaria - intesa
come periodici e preventivi accertamenti diretti a verificare
l'assenza di controindicazioni nello svolgimento di determinate
attività - ai soli casi previsti dalla vigente normativa.
Normativa, questa, che contempla tale sorveglianza esclusivamente
quando le vigenti disposizioni ne facciano espressa previsione, come,
a titolo esemplificativo, nella tabella allegata all'articolo 33 del
D.P.R. 303/56, nel Decreto legislativo n. 277/91 ovvero nei titoli V,
VI, VII ed VIII del D.L.vo 626/94 (C.M. Ministero Lavoro 7 agosto
1995, n. 102/95 su G.U. 21.8.1995, n. 194).
Pertanto tale assistenza deve essere assicurata solamente laddove -
opportunamente effettuata la valutazione del rischio - ricorrano
effettivamente attività pericolose, come in quelle tipologie di
Istituzioni scolastiche il cui personale ed allievi, per il tempo
dedicato alle rispettive esercitazioni didattiche, facciano uso di
laboratori, apparecchi, macchine, attrezzature di lavoro od agenti
chimici comportanti obbiettivi elementi di rischio per la loro salute.
Ove, dunque, ne sussista la necessità, i Dirigenti scolastici
procederanno, con le modalità indicate nella circolare 119 del 29
aprile 1999 - con particolare riguardo all'opportunità di
consorziarsi tra di loro al fine di realizzare economie di scala -
alla nomina del medico competente, provvedendo ai relativi oneri, in
base ad adeguata fatturazione periodica, con le risorse nella
circolare medesima evidenziate.
Premesso quanto sopra, gli Uffici Scolastici Regionali preso atto
della nomina del medico competente, avranno cura di tener conto anche
di tali spese in sede di ripartizione, tra le Istituzioni scolastiche
insistenti nel rispettivo territorio, dei finanziamenti attribuiti con
la presente ministeriale.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Dal monitoraggio risulta che la maggioranza dei Capi d'Istituto ha
regolarmente effettuato, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, sia la valutazione del rischio che la stesura del relativo
documento.
Tali adempimenti, però, non possono ritenersi definitivamente
conclusi, in quanto - in presenza di eventuali modifiche delle
condizioni presenti alla data della stesura del documento - si
determina la necessità di valutare successivi adeguamenti.
Eventualità, questa, sulla quale si richiama, dunque, l'attenzione
dei Dirigenti scolastici, rinviando per le concrete modalità
operative all'indicata C.M. 119/99 ed invitando le Direzioni Regionali
a voler opportunamente considerare il relativo impegno finanziario ai
fini dell'assegnazione delle risorse indicate nel punto precedente.
ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Com'è noto, ai sensi, in particolare dell'articolo 3 della legge
11 gennaio 1996, n 23, fanno capo, tra l'altro, agli Enti locali
rispettivamente competenti gli interventi di carattere strutturale, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e
messa a norma, l'impiantistica, la fornitura degli arredi e le varie
d'ufficio.
Competono, invece, ai Capi d'Istituto le attività di adeguamento
delle attrezzature e dei materiali destinati all'attività didattica.
Anche di quest'ultima circostanza e degli interventi che si rendessero
eventualmente necessari al riguardo da parte delle singole Istituzioni
scolastiche, le Direzioni Regionali sono invitate a tener conto in
sede di riparto, così come degli eventuali ulteriori fabbisogni
derivanti dall'applicazione, ai sensi della Circolare 119/99, delle
disposizioni di riferimento.
RIPARTIZIONE FONDI
Premesso quanto in precedenza indicato, la somma disponibile per il
corrente anno finanziario, pari ad Euro 20.658.276 (£.40 mld), viene
ripartita - come indicato nell'unita tabella, allegato A - sulla base
del D.D.G. 14 maggio 2002, definito sulla media ponderata tra l'indice
percentuale di incidenza delle attività richiamate nella presente
circolare ed il numero delle Istituzioni scolastiche insistenti sul
rispettivo territorio.
I Direttori Regionali pertanto, valutati opportunamente i concreti
fabbisogni, assegneranno alle singole scuole le risorse necessarie -
richiamandosi, per quanto riguarda i processi formativi, ai criteri di
massima indicati nella C.M. 4 aprile 2001, consultati gli Organismi di
cui all'articolo 59 summenzionato e garantendo il necessario
coordinamento delle iniziative - avendo cura, per le restanti
attività, di assicurare ai Capi d'Istituto fondi idonei a consentire
loro il miglior raggiungimento dei fini contemplati dalla normativa di
riferimento.
Nel fare pieno affidamento sull'abituale disponibilità e
collaborazione dei destinatari della presente, si prega voler tenere
informato l'Ufficio scrivente sugli esiti delle iniziative, per la
conoscenza delle quali sarà predisposta ed inoltrata un'apposita
scheda di rilevazione, anche al fine dell'adozione di eventuali
ulteriori interventi, anche di carattere finanziario, che risulteranno
necessari.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio
IGIENE E SICUREZZA NELLE SCUOLE : RIPARTIZIONE
DIREZIONI REGIONALI |
|
pari
a Lire |
Abruzzo |
609.200,00 |
L.
1.179.629.538 |
Basilicata |
353.300,00 |
L.
684.000.942 |
Calabria |
1.321.800,00 |
L.
2.559.443.546 |
Campania |
2.315.300,00 |
L.
4.482.949.386 |
Emilia-Romagna |
1.118.900,00 |
L.
2.166.571.638 |
Friuli - V.Giulia |
416.000,00 |
L.
805.425.082 |
Lazio |
1.714.100,00 |
">L.
3.319.041.320 |
Liguria |
458.100,00 |
L.
886.922.010 |
Lombardia |
2.553.576,00 |
>L.
4.944.617.041 |
Marche |
611.800,00 |
L.
1.184.625.389 |
Molise |
186.200,00 |
L.
360.552.926 |
Piemonte |
1.428.900,00 |
L.
2.766.659.635 |
Puglia |
1.504.800,00 |
L.
2.913.755.183 |
Sardegna |
828.400,00 |
L.
1.603.948.730 |
Sicilia |
2.159.500,00 |
L.
4.181.279.159 |
Toscana |
1.186.900,00 |
<L.
2.298.190.353 |
Umbria |
375.100,00 |
L.
726.199.884 |
Veneto |
1.516.400,00 |
L.
2.936.188.237 |
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