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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Nota 14 maggio 2002 Prot. n. 296 Oggetto: Personale Ata – CCDN sulla mobilità sottoscritto il 21.12.2001. Chiarimenti A seguito di quesiti pervenuti in ordine alla valutazione dei titoli di servizi del personale ATA si forniscono i seguenti chiarimenti:
I chiarimenti di cui sopra sono stati concordati con le Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Nota 14 maggio 2002 Prot. n.295 Oggetto: Direttori dei servizi generali e amministrativi che hanno superato la sessione speciale del corso di formazione – Istruzioni in ordine ai trasferimenti e alla decorrenza dell’inquadramento La Direzione Generale per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ha comunicato che nel mese di aprile è terminata la sessione speciale del corso di formazione a D.S.G.A. A tale corso è stato ammesso il personale già in servizio nei decorsi anni scolastici, che non aveva potuto frequentare i precedenti corsi per giustificati motivi, e il personale che nel corrente anno scolastico, ha stipulato un contratto a tempo indeterminato per la copertura di posti di tale profilo. Ciò premesso, anche a seguito di quesiti, si forniscono le seguenti istruzioni in ordine ai trasferimenti:
Quanto sopra è stato concordato con le OO.SS. firmatarie del contratto; in ordine alla decorrenza degli inquadramenti a D.S.G.A.:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Nota 13 maggio 2002 Prot. n.291 Oggetto: Art. 56 CCDN sui trasferimenti del personale della scuola per l’a.s. 2002/2003. Chiarimenti Con riferimento alla nota prot. 4124/1 del 26.4.2002, diretta all’ARAN, al Direttore Regionale della Toscana ed allo scrivente Ministero, per l’interpretazione autentica dell’art.56 del Contratto indicato in oggetto, si chiarisce che, a norma del comma 2^ del citato articolo, i direttori dei Servizi Generali ed amministrativi soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d’ufficio o il trasferimento a domanda, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell’organico provinciale, possono rientrare nella scuola da cui sono stati trasferiti d’ufficio nell’ultimo quinquennio usufruendo della precedenza di cui all’art.9 c. 1 p. 2. Tale personale, qualora non ottenga il trasferimento in virtù della precedenza di cui sopra, e sia rimasto senza sede, viene trattato, ai fini del trasferimento d’ufficio, nella seconda fase dell’ordine delle operazioni (All. F lett. C), così come previsto dall’art.56 c. 3. Tale 3^ comma è stato concordato dalle parti firmatarie del Contratto sulla mobilità al fine di fare partecipare alla stessa fase dei movimenti (la seconda) tutti i Direttori dei Servizi Generali ed amministrativi perdenti posto, che chiedono il trasferimento per scuola sita nel comune di precedente titolarità, sia che abbiano ottenuto, per il miglior punteggio, il trasferimento d’ufficio in comune viciniore, sia che siano rimasti senza sede. Precisato quanto sopra, e con riferimento a quanto riferito dalla S.V. circa la bocciatura da parte di tutti i Sindacati provinciali della scuola delle procedure di cui all’art.56, 3^ c., si rammenta che la responsabilità delle operazioni di trasferimento del personale ATA di codesta provincia è del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Toscana cui è rimessa ogni valutazione e terminazione in ordine a quanto rappresentato. Si fa presente, infine, che il contratto sulla mobilità del personale della scuola, essendo un contratto decentrato, è stato sottoscritto da rappresentanti di questo Ministero, e non dall’ARAN, nonché da rappresentanti delle OO.SS. della scuola firmatarie del CCNL, a livello nazionale.
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