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 Normativa

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione - Uff. VIII

Nota 25 settembre 2002

Prot. n. 624

Oggetto: Ripartizione delle funzioni aggiuntive relative all’anno scolastico 2002/03

Questa Amministrazione, in data 23 settembre 2002, ha concordato con le OO.SS. di confermare i criteri di cui all’intesa sottoscritta l’8 novembre 2001 in applicazione dell’art. 36 del CCNL 26 maggio 1999 e dell’art. 50 del CCNI del 31 agosto 1999, nonché delle interpretazioni autentiche 31 gennaio e 5 settembre 2000. Pertanto, ha definito i contingenti numerici complessivi, regionali e provinciali delle funzioni aggiuntive, inerenti la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, da assegnare per il corrente anno scolastico alle istituzioni scolastiche ed educative.

In forza della predetta intesa,il piano di ripartizione di tali funzioni, suddiviso rispettivamente per i profili professionali di assistente amministrativo,assistente tecnico, collaboratore scolastico e cuoco, prevede che le funzioni aggiuntive ammontino complessivamente a n. 92.796 per un importo, al netto delle ritenute a carico dello Stato di Euro 71.823.009,72 pari a £ 139.068.739.000.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL sulla necessità di provvedere, con la massima tempestività, agli adempimenti di rispettiva competenza, derivanti dalla citata intesa.

A tal fine, i competenti uffici regionali, vorranno, entro dieci giorni dalla ricezione della presente comunicazione, attivarsi per porre in essere quanto dispone l’art. 50, comma 3, del CCNI 31agosto 1999.

Per contro, i Dirigenti scolastici dovranno comunicare ai competenti uffici scolastici regionali, non oltre il ventesimo giorno dalla data di assegnazione delle funzioni, il numero delle stesse non utilizzate e ciò al fine di consentire ai predetti uffici una tempestiva ulteriore ridistribuzione.

Si allegano alla presente:

1. copia dell’intesa sottoscritta il giorno 24 settembre 2002;
2. copia del prospetto di distribuzione complessiva delle funzioni aggiuntive.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro

INTESA
tra
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE DEL CCNL 26-5-1999
E DEL CCNI 31.8.1999 DEL COMPARTO SCUOLA

Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l’anno scolastico 2002-2003, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle funzioni aggiuntive previste dall’art. 36 del CCNL e dell’art. 50 del CCNI per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario. 

LE PARTI

PREMESSO CHE 

- le risorse stanziate per finanziare le funzioni aggiuntive ammontano a € 95.544.526,33 pari a 185 mld di lire lordo Stato, derivanti da quanto previsto dall’art. 36 del CCNL, dall’art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e dall’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000- 2001; 

- tali somme consentono di attribuire per l’anno scolastico 2002/2003 n. 92.796 funzioni aggiuntive complessive ripartite secondo le allegate tabelle; 

- le funzioni aggiuntive sono da attribuire al personale Amministrativo tecnico ed ausiliario dell’area A e B del comparto scuola, mantenendo, almeno, gli stessi livelli quantitativi assegnati alle province per gli a.s. 2000/2001e 2001/2002; 

- la ripartizione delle funzioni aggiuntive alle scuole per l’anno scolastico 2002/2003 e di quelle eventualmente non utilizzate dalle scuole è effettuata, a cura delle Direzioni Regionali, sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata regionale con le organizzazioni sindacali.

CONCORDANO 

di confermare i contenuti dell’accordo dell’8/11/2001. In particolare:

1. – i criteri prioritari di indirizzo della contrattazione decentrata regionale, per cui in ogni istituzione scolastica dovrà essere assicurata:

a) < almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e cuoco;

b) per ogni scuola materna almeno una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico in presenza di tempo antimeridiano, ovvero, due in presenza di tempo pieno,

c) < per ciascun convitto annesso o istituzione educativa autonoma, va garantita una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico tecnico - guardarobiere -

 INOLTRE CONVENGONO

DI CONFERMARE CHE 

2. L’attribuzione delle funzioni aggiuntive è effettuata sulla base delle graduatorie di istituto di cui all’allegato n. 7 del CCNI 31.8.1999 come integrato dalle interpretazioni autentiche dello stesso contratto sottoscritte il 31 gennaio e 5 settembre 2000. 

3. Ai fini della formulazione delle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali, è equiparato a quello previsto dall’allegato “7” del CCNI del 31.8.1999. Analoga equiparazione va effettuata per il suddetto personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato. 

4. Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno, prioritariamente, essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall’ultimo capoverso della Tabella” D” allegata al CCNL 15.3.2001,come modificato dall’art. 4 dell’Accordo ARAN- OO.SS. dell’8 marzo 2002. 

Roma, 24/9/2002

 PER LA PARTE DATORIALE PER LA PARTE SINDACALE

F.to Zucaro CGIL: F.to Righetti
CISL: F.to Rossini
UIL&: F.to Lacchei
SNALS :F.to D’Onofrio

Dichiarazione a verbale

Dichiarazione a verbale congiunta all’intesa sulla distribuzione delle risorse
per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive

Le parti convengono d’incontrarsi, a breve termine, per definire gli aspetti ulteriori, relativi all’attribuzione delle funzioni aggiuntive al personale ATA nelle scuole, derivanti da quanto stabilito dagli art. 3 dell’accordo ARAN – OO.SS. sulla sequenza contrattuale del personale ATA dell’ 8 marzo 2002.

Roma 24 – 9 - 2002

TABELLA


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