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Dipartimento per i Servizi nel Territorio Nota 27 settembre 2002 Prot. n. 2626 /SEGR Oggetto: Linee guida in materia di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva Premessa Il presente documento è finalizzato a fornire indicazioni per una uniforme e funzionale organizzazione dei servizi relativi all’educazione motoria, fisica e sportiva sul territorio, nel rispetto del nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione scolastica introdotto col D.P.R. n. 347/2000, dell’autonomia scolastica, del ruolo e delle prerogative degli enti territoriali e, per la parte che qui rileva, delle competenze dei soggetti istituzionalmente operanti nel settore. Come è noto, il sistema educativo e formativo è interessato da profondi e significativi cambiamenti che ne stanno ridisegnando l’impianto, i percorsi, gli obiettivi, il modo di essere e di operare all’interno della società. In tale ampio e complesso quadro di mutamenti è direttamente interessato, per i suoi riflessi che produce sull’attività formativa, anche il predetto servizio inteso nella più estesa valenza cognitiva, espressiva e comunicativa. In effetti, si è da tempo consolidato il concetto in base al quale l’attività motoria, fisica e sportiva rappresenta un’opportunità educativa capace di coniugare le tecniche applicative con i principi scientifici e l’assunzione di atteggiamenti valoriali. Tale arricchita funzione, che si esprime attraverso una complessità e molteplicità di iniziative, di azioni e di interventi, richiede il supporto di una rete organizzativa e operativa strutturata in maniera diffusa sui territori interessati e in grado di gestire in maniera funzionale i vari aspetti e profili del servizio in questione. In relazione a tali esigenze il presente documento prevede modelli organizzativi omogenei, in grado di garantire procedure e metodi di lavoro uniformi e al tempo stesso ispirati a criteri di flessibilità e di adattabilità alle specifiche esigenze dei vari contesti e situazioni. L’organizzazione del servizio sul territorio e la sua ricontestualizzazione L’Amministrazione ha da tempo avvertito l’esigenza di definire e creare sul territorio le condizioni più idonee a supporto e in funzione dello svolgimento di un’attività impegnativa complessa, quale quella motoria, fisica e sportiva, che non si svolge soltanto all’interno delle singole istituzioni scolastiche, ma richiede momenti di esplicazione e di aggregazione nell’ambito di diverse dimensioni territoriali, locali, nazionali e internazionali. Ai fini suddetti soccorre il richiamo alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, che, all’articolo 9, prevede che l’organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei Provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento. Tale norma, infatti, recepita nell’art. 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (testo unico delle leggi in materia di istruzione), resta tuttora l’unico riferimento rinvenibile tra le fonti normative primarie ed ha, nella sua essenzialità, costituito la base sulla quale si è innestata una serie di disposizioni interne, disseminate in un ampio arco temporale, contenute in circolari ministeriali concernenti sia le funzioni da svolgere che il relativo affidamento. La complessità e l’ampiezza dei servizi e dei compiti, la loro natura che presuppone specifiche professionalità, le connesse esigenze di natura organizzativa, hanno indotto i Provveditori agli studi ad avvalersi delle opportunità previste dalla richiamata norma, riservandosi l’esercizio delle competenze decisionali, l’adozione dei conseguenti atti formali, l’esame di questioni generali e la trattazione di quelle concernenti gli aspetti finanziari e gli indirizzi generali sulla materia. Conseguentemente, si è definita ed ha preso consistenza nel tempo la figura di un diretto collaboratore del Provveditore agli studi nel citato settore e sono stati progressivamente enucleati e individuati i compiti propri di tale figura, compiti che spaziano dall’esame tecnico dei programmi formulati per il potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni, ai rapporti con gli enti locali per la promozione di attività sportive, all’assistenza e collaborazione con le scuole, all’organizzazione di iniziative e manifestazioni sportive interscolastiche in ambito provinciale. La presenza di docenti o presidi così utilizzati presso le sedi periferiche dell’amministrazione scolastica si è stabilizzata nel tempo, sino a concretizzare una apposita funzione, quale quella del Coordinatore per l’educazione fisica e sportiva. A seguito delle profonde innovazioni organizzative che hanno interessato il Ministero nelle sue articolazioni centrali e periferiche sono stati avanzati dubbi in ordine alla attualità di tale figura nell’ambito dell’Amministrazione scolastica. La riorganizzazione dell’Amministrazione scolastica Lo spostamento dell’asse delle politiche e degli interventi educativi e formativi nel livello regionale, con la creazione delle Direzioni generali regionali, ha comportato, com’è noto, la soppressione dei Provveditorati agli studi e l’attivazione in ambito provinciale dei Centri Servizi Amministrativi, la cui struttura e collocazione rimane comunque quella di organi dell’ufficio scolastico regionale dislocati sul territorio. La nuova architettura di sistema e l’abolizione della figura di riferimento del Provveditore agli studi non ha comportato il venir meno della funzione del coordinatore per l’educazione fisica e sportiva, ma ne ha solo modificato il modo di porsi e di relazionarsi nel nuovo contesto organizzativo ed operativo. Ciò si evince sia dalla perdurante vigenza dell’articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 sia dalle esigenze oggettive riferite al funzionamento del servizio sportivo scolastico; servizio che sotto l’aspetto educativo continua ad avere un suo ruolo e una sua validità indipendentemente dalle vicende relative agli aspetti organizzativi e funzionali dell’Amministrazione scolastica. Tale servizio va visto, pertanto, nell’ottica evolutiva che discende dal diverso atteggiarsi degli uffici scolastici periferici sul territorio e va adeguato e ricontestualizzato nel quadro del diverso assetto delle attribuzioni dei coordinatori per l’educazione fisica e sportiva. La programmazione delle attività sportive scolastiche, le valutazioni e le decisioni finali, in ordine all’individuazione degli obiettivi da raggiungere e alle azioni da intraprendere per il loro perseguimento, sono riservate al titolare dell’Ufficio scolastico regionale, in coerenza con le istruzioni, le indicazioni e gli indirizzi provenienti dall’Amministrazione centrale. E’ pur vero però che le attività da porre in essere hanno essenzialmente una dimensione attuativa di livello provinciale, rivelandosi tale livello ancora il più idoneo sotto il profilo organizzativo-gestionale e operativo a recepire le esigenze in esso presenti. In tale ottica appare logico e conseguenziale che i coordinatori continuino a svolgere i propri compiti nei territori provinciali di pertinenza, in stretto raccordo e coordinamento con la Direzione generale regionale. Negli ultimi tempi si è venuto affermando un modello operativo che mira a realizzare una sostanziale uniformità di iniziative e di interventi a livello regionale attraverso le Conferenze regionali dei coordinatori di educazione fisica. I risultati ottenuti suggeriscono di proseguire nell’utilizzo di tale strumento, per il perseguimento di una più efficace sintesi e di una maggiore coerenza delle attività in ambito regionale. Tuttavia, ove i titolari degli Uffici scolastici regionali non intendano assumere personalmente un ruolo di coordinamento diretto dei citati momenti di collegialità possono avvalersi, seguendo una linea organizzativa consolidata, di un referente scelto tra i coordinatori su designazione di questi ultimi, il quale, in sede di conferenza regionale, armonizzi le sinergie programmatiche e operative, organizzi lo svolgimento delle varie sedute e, all’occorrenza, funga da tramite fra i coordinatori e il Direttore generale stesso. I Direttori generali regionali, nell’esercizio del loro potere organizzatorio, potranno, comunque, in piena autonomia, effettuare opzioni diverse in ordine alla realizzazione del raccordo funzionale con i coordinatori, secondo modelli finalizzati a collocare entro logiche di conduzione unitaria il servizio sportivo scolastico. Il ruolo e i compiti del coordinatore di educazione fisica I principali compiti del coordinatore sono quelli esplicitati nelle circolari ministeriali n. 22 del 23 gennaio 1980 e n. 158 del 30 marzo 1998. La ricontestualizzazione della figura del coordinatore nel nuovo assetto ordinamentale dell’Amministrazione scolastica fornisce occasione per riassumere e puntualizzare alcuni di tali compiti che, pur disciplinati nel tempo da precedenti istruzioni ministeriali, non hanno sempre trovato momenti di unitarietà e di sintesi. Senza dilungarsi in elencazioni che potrebbero non avere carattere esaustivo, anche in rapporto alla continua evoluzione dello specifico settore, tra l’altro sempre più aperto all’avviamento alla pratica sportiva, si individuano, qui di seguito, i principali ambiti di attività dei coordinatori. Ambito attinente a questioni di carattere generale: I compiti relativi si concretizzano nella formulazione di proposte, pareri, consulenze al Direttore generale regionale, con riferimento al coordinamento e allo svolgimento delle attività motorie, ludiche e sportive sul territorio; Ambito relativo alle attività curriculari: Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà di insegnamento, a titolo esemplificativo, rientrano in tali ambiti le problematiche concernenti l’assistenza tecnico-didattica alle istituzioni scolastiche, la consulenza sulle attività di aggiornamento, la collaborazione per la definizione dei piani di ripartizione dei fondi, le valutazioni tecniche in ordine a palestre, campi sportivi e campi scuola. In relazione a quanto sopra assumono rilievo due attribuzioni che accompagnano l’accresciuta considerazione delle attività motorie in campo scolastico e che questo Ministero tende a privilegiare nei suoi più recenti orientamenti:
Si ricorda al riguardo che le ore di avviamento alla pratica sportiva riconosciute ai docenti di educazione fisica sono espressione di una funzione istituzionale e non si limitano ad una progettualità episodica od opzionale. Ambito relativo alle attività extracurricolari: Riguarda aspetti di particolare delicatezza in quanto investe più direttamente il tema dei rapporti con il territorio e con i molteplici soggetti, istituzionali e non, portatori di interessi specifici rispetto alle attività sportive dei giovani. Nel rispetto delle finalità istituzionali della scuola, che postulano il coinvolgimento di un numero di studenti sempre maggiore e nel quadro degli indirizzi di politica scolastica nazionale, declinati flessibilmente a livello regionale, i coordinatori di educazione fisica sono chiamati a svolgere funzioni strategiche quali:
I soggetti destinatari dell’incarico Come prima precisato, la norma di riferimento per l’individuazione dei coordinatori e delle modalità di conferimento dell’incarico rimane quella contenuta nell’articolo 307 del D.lgs n. 297/94 che recepisce integralmente l’articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Ciò posto, è da ritenere che il reclutamento dei coordinatori di educazione fisica non rientri nel limite delle utilizzazioni del personale della scuola stabilito, da ultimo, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale linea interpretativa è suffragata dal parere del Consiglio di Stato - Sez. II del 17 novembre 1993 che, pur espresso con riferimento all’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, si fonda su argomentazioni e principi che hanno ancora carattere di attualità. La funzione del Coordinatore non si risolve in apporti di carattere meramente tecnico ma in compiti strettamente connessi alla funzione docente e alle esigenze formative dei giovani e della comunità scolastica. Per quel che concerne le modalità di individuazione dei destinatari dell’incarico può continuare a farsi integrale riferimento alla già citata circolare ministeriale n. 158/98, tenendo presenti talune considerazioni che si legano al quadro complessivo dell’innovazione e alle prospettive di sviluppo delle attività sportive scolastiche. La legge n. 88/58 lasciava agli ex Provveditori agli studi facoltà di scelta tra docenti o presidi: il nuovo profilo giuridico delle istituzioni scolastiche, connotato dall’attribuzione della personalità giuridica e, soprattutto, dalla trasformazione della figura del capo di istituto in dirigente scolastico, porta ad escludere che destinatario dell’incarico possa essere un dirigente scolastico, rappresentante di una istituzione scolastica, non risultando possibile cumulare l’incarico dirigenziale con quello di coordinatore, trattandosi, in ambedue i casi, di funzioni che, per la loro valenza e per la loro estensione, richiedono un impegno particolarmente complesso e gravoso. Appare, pertanto, coerente con l’evoluzione del sistema scolastico complessivo e con quella specifica del settore che lo svolgimento della funzione di Coordinatore per l’educazione fisica e sportiva richieda l’utilizzazione di un docente di ruolo, esonerato totalmente o parzialmente dall’insegnamento. Le linee generali, esposte relativamente al profilo funzionale dei Coordinatori, suggeriscono che le procedure di selezione siano dirette a conferire l’incarico a soggetti in possesso non solo di competenze tecniche ma anche di capacità relazionali, dato il preminente rilievo che assumono i rapporti con l’esterno. Salvi i casi di incompatibilità espressamente previsti dall’articolo 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, tuttora in vigore per effetto dell’espresso richiamo contenuto nell’articolo 53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, l’accettazione di incarichi esterni è comunque sottoposta a regime autorizzativo, sulla base della compatibilità di fatto degli incarichi esterni con la funzione di istituto. Inoltre, tale compatibilità non potrà ritenersi comunque sussistente in tutti quei casi nei quali la carica dell’ente, dell’organismo o del soggetto che conferisce l’incarico comporti la cura di una sfera di interessi riferibile al settore di attività proprio dei coordinatori di educazione fisica, dal momento che la necessaria interazione con tali soggetti comporterebbe confusione di interessi.
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