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 Normativa

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO

Nota 28 agosto 2002

Prot. N° 3676 /A4

Oggetto: Attività complementare di educazione fisica

Pervengono alla Direzione generale per lo status dello studente, le politiche giovanili e le attività motorie numerose segnalazioni concernenti difficoltà e ritardi nei pagamenti, ai docenti di educazione fisica, delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva previste, da ultimo, dall’art. 32 del C.C.N.I. per il personale della scuola.

Da più parti, inoltre, sono state sottoposte all’attenzione della stessa Direzione alcune problematiche relative al conferimento delle stesse ore complementari.

Al fine di consentire una situazione omogenea e una uniformità di comportamenti sul territorio nazionale si forniscono i chiarimenti e le indicazioni che seguono.

* Compensi per le ore di avviamento alla pratica sportiva.

Sull’argomento si richiama integralmente la nota prot. N. 394/DIP/U01 del 15 novembre 2001. Al fine di ottimizzare la finalizzazione degli stanziamenti, si segnala l’esigenza che le SS.LL. acquisiscano tempestivamente le richieste per il trattamento economico delle stesse ore; tali richieste devono essere quantificate dai dirigenti scolastici tenendo conto sia delle disponibilità avute negli anni precedenti ma, soprattutto, di una previsione la più precisa possibile, considerando che i docenti di educazione fisica possono essere retribuiti per un massimo di sei ore settimanali.

Acquisito il fabbisogno delle istituzioni scolastiche, le S.S.LL., sulla scorta di un piano di riparto, potranno consentire la programmazione delle attività e l’inizio della preparazione degli alunni già con l’apertura del nuovo anno scolastico.

* Conferimento delle ore di pratica sportiva.

Tali ore sono conferibili esclusivamente ai docenti di educazione fisica in servizio nell’istituzione scolastica e ai docenti coordinatori provinciali di educazione fisica; la normativa e il C.C.N.I. vigenti non prevedono analoga possibilità, né alcun compenso, per gli altri docenti utilizzati o assegnati presso gli Uffici centrali o periferici di questo Ministero.

Poiché le stesse ore consistono nello svolgimento, oltre l’orario d’obbligo, di attività di insegnamento, non possono essere conferite a docenti esonerati dall’insegnamento.

Hanno diritto anche i docenti di sostegno, in possesso del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie, purché le attività siano ricomprese nel piano dell’offerta formativa diretta all’integrazione e al recupero degli alunni disabili.

Le singole istituzioni scolastiche, in assenza di docenti disponibili ad un impegno extracurricolare, possono avvalersi di docenti in servizio in altra scuola con l’autorizzazione di quest’ultima.

Si ribadisce che la preparazione degli alunni, indipendentemente dai risultati tecnici conseguiti, deve avere carattere continuativo; conseguentemente deve continuare a svolgersi pure nelle scuole aderenti ai Giochi Sportivi scolastici le cui rappresentative fossero state eliminate nelle fasi di svolgimento degli stessi.

Ne discende che, al di là degli esiti di partecipazione a manifestazioni extrascolastiche, le attività devono necessariamente avere carattere continuativo con l’effettivo coinvolgimento della generalità degli alunni, compresi quelli disabili, dall’inizio alla fine dell’anno scolastico.

Il venir meno di tali presupposti non può non determinare l’intervento dei Dirigenti scolastici anche in relazione al rilevante impegno finanziario per detta attività.

In tal senso si invitano le SS. VV. a richiamare l’attenzione e la vigilanza dei Dirigenti Scolastici su un rigoroso accertamento in ordine all’effettivo svolgimento della pratica sportiva e alla consistenza numerica degli alunni coinvolti condizioni essenziali per legittimare tale insegnamento supplementare nonché i connessi oneri finanziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Pasquale Capo

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