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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Nota 28 agosto 2002 Prot. n. 2555 Oggetto: Nomine su posti di sostegno In merito a quanto segnalato dalla docente ..., rappresentante del CIIS di ..., nota inviata con Fax del 5 agosto 2002 anche a codesto Ufficio, si ritiene di dover precisare quanto segue. Nel conferimento delle supplenze su posti di sostegno, residuati dopo l’esaurimento degli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3 del D.M. n. 201/2000. Pertanto, i posti di sostegno residuati dopo l’esaurimento degli aspiranti inclusi negli elenchi di sostegno, tratti dalle graduatorie permanenti, vengono definitivamente assegnati alla competenza dei dirigenti delle scuole, ove si verifica la disponibilità del posto, che, al fine della loro copertura, utilizzano – secondo l’ordine e le disposizioni impartite dall’art. 2 della C.M. n. 68 del 14 giugno 2002 – i rispettivi elenchi di sostegno, tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto valide per l’a.s. 2002/03. In tali elenchi risultano inclusi, per ultimi, anche gli aspiranti che abbiano dichiarato che conseguiranno il titolo di specializzazione entro il 31 ottobre 2002. Nel caso di esaurimento dei propri elenchi di sostegno le scuole interessate utilizzeranno, secondo un criterio di viciniorità, gli analoghi elenchi di sostegno delle altre scuole della provincia. In ultima analisi, nei casi di impossibilità di ricoprire il posto di sostegno mediante il ricorso agli elenchi di sostegno secondo la sequenza indicata, i dirigenti scolastici interessati attribuiranno le supplenze agli aspiranti, privi di titolo di specializzazione, inclusi nelle relative graduatorie di circolo e di istituto provvedendo all’individuazione dell’avente titolo, mediante l’eventuale scorrimento incrociato di graduatorie, secondo i medesimi criteri previsti - per la formazione degli elenchi di sostegno nei vari ordini e gradi scolastici - dall’art. 11 del D.M. n. 103 del 14 giugno 2001.
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