Attenzione:
sezione in aggiornamento
Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente
Torna alla homepage
|
|
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Area della parità scolastica
Ufficio IX
Nota 30 luglio 2002
Prot. 2071
Oggetto: Contributi alle scuole secondarie
legalmente riconosciute, pareggiate e dichiarate paritarie. Testo
coordinato dei DD. MM. 261/98 e 278/99. Anno Finanziario 2002
Con nota n.605 del 19 luglio 2002 questa Direzione
Generale ha trasmesso al Servizio per gli Affari Economico Finanziari il
piano di riparto dei contributi relativi agli ex capitoli 2160, 4150,
4151, nonché 3692 (per ciò che concerne i progetti mirati alla
elevazione dei livelli di qualità ed efficacia delle attività
formative) in favore delle scuole indicate in oggetto;i medesimi
contributi, per l'anno finanziario 2002, saranno imputati al fondo per
l'integrazione dei finanziamenti alle scuole non statali di cui al
capitolo 1752 e, a cura del medesimo Servizio, saranno destinati a
codesti Uffici.
Questa Direzione Generale con D.D. del 19 luglio
2002, e con il relativo allegato A
che ne costituisce parte integrante e che si trasmette in copia, ha
individuato, sulla base delle risultanze dei lavori di un Comitato
Tecnico all'uopo costituito, le scuole legalmente riconosciute,
pareggiate e paritarie ammesse ai suddetti finanziamenti, finalizzati al
miglioramento dell'offerta formativa.
Ovviamente, come già si ebbe modo di rappresentare nella nota circolare
prot.n.111 del 29 Gennaio 2002, tutti gli adempimenti dei Provveditorati
agli Studi, previsti dai Decreti Ministeriali 261/98 e 279/99, debbono
intendersi riferiti a codesti Uffici Scolastici Regionali o alle
articolazioni territoriali eventualmente designate.
Si rammenta, a tal proposito, che i contributi di cui trattasi, per le
somme indicate accanto alle singole scuole di cui all'allegato A saranno
erogati, nel limite di un terzo a titolo di acconto, e di due terzi a
saldo, in conformità a quanto previsto al punto 7) dell'art.2 del
citato Testo coordinato dei DD.MM. 261/98 e 279/99.
Ai fini del saldo, come è noto, i commi 5, 6 e 7 dell'art.2 dei
succitati DD.MM. dispongono che l'erogazione in favore dei gestori può
essere effettuata solo dopo che sia stata verificata la regolarità del
rendiconto, presentato a firma congiunta del gestore e del preside, nel
raffronto tra iniziativa realizzata e gli obiettivi indicati nell'art.1
dei medesimi DD.MM., con potestà delle SS.LL. di disporre un'apposita
verifica ispettiva se ritenuta opportuna.
Appare necessario, altresì, precisare che qualora, terminata la
procedura di verifica risulti che il saldo non debba essere erogato nei
confronti di uno o più gestori, codesti Uffici dovranno provvedere,
secondo le modalità di rito, al versamento in conto Entrate Tesoro al
Capo XIII cap.3550 della somma corrispondente all'importo del saldo
medesimo.
La presente nota viene diffusa via INTERNET e tramite la rete INTRANET
di questo Ministero.
Il Direttore Generale
Silvana Riccio
Indietro |