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Nota 3 settembre 2002 Prot. 3028 Oggetto: Computabilità dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo: tentativo obbligatorio di conciliazione L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha rappresentato che si stanno diffondendo richieste di tentativo di conciliazione in merito alla computabilità dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo. Al riguardo, si fa presente che, ad avviso di questo Ministero, non appare opportuno, allo stato, aderire a tali richieste. In effetti, nonostante la contraria giurisprudenza dei giudici amministrativi, si ritiene che possa utilmente sostenersi avanti al giudice del lavoro la tesi che, attualmente, la materia è disciplinata dall'art. 70, comma 1, del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995 -articolo peraltro mai considerato dal giudice amministrativo nelle proprie decisioni- il quale espressamente dispone che il compenso in questione deve essere rapportato allo "stipendio tabellare" in godimento, e non più al "trattamento economico", come previsto dall'art. 88 del D.P.R. 417/74, norma sulla quale si fonda essenzialmente la contraria giurisprudenza amministrativa: quanto sopra in attesa che la questione venga risolta nel prossimo contratto collettivo nazionale nell'ambito di un'auspicabile disciplina sistematica degli istituti contrattuali relativi ai compensi accessori. Si fa presente che analoga tesi potrà essere sostenuta nelle
richieste di parere al Consiglio di Stato relative ai ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica presentati sulla stessa
materia. Le considerazioni di cui sopra valgono per i ricorsi relativi alle ore eccedenti prestate in vigenza del citato CCNL del 1995.
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