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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio I
CIRCOLARE N. 55
Prot. n. U1°/754
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Roma, 3 luglio 2003 |
Oggetto: PERMESSI SINDACALI - Comparto Ministeri - Anno 2003
PREMESSA
Con la presente si provvede alla determinazione ed alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti disponibile in questa Amministrazione per l'anno 2003, con riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri" appartenente alle aree funzionali ed al personale con qualifica dirigenziale, in applicazione dei seguenti accordi:
Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998 così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999;
Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998 così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999;
Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000;
Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 2001 sottoscritto il 27 febbraio 2001;
Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003 sottoscritto il 18 dicembre 2002;
Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 - 2005 sottoscritto il 18 dicembre 2002;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale dipendente dai "Ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto il 12 giugno 2003.
Si fa inoltre riferimento alla nota ARAN n. 4827 del 10 maggio 2002 sulle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale nel quadriennio contrattuale 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 - 2003.
PERMESSI SINDACALI PER IL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI "MINISTERI" INQUADRATO NELLE AREE FUNZIONALI.
A) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL CCNQ
Determinazione e ripartizione del contingente
Ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003 sottoscritto il 18 dicembre 2002, i permessi sindacali ammontano complessivamente a 71 minuti per unità di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di comando o fuori ruolo; il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione riguardante sia le organizzazioni sindacali che le R.S.U. per l'anno 2003 viene pertanto così determinato:
personale in servizio all'1.1.2003: 8.884 unità
8.884 x 71 minuti = 630.764
pari a 10.512 ore e 44 minuti arrotondate in 10.513 ore
I permessi in parola, ai sensi del medesimo art. 3, commi 2 e 3, spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nella misura rispettivamente di 41 minuti e di 30 minuti per dipendente in servizio.
Il suddetto contingente di permessi sindacali viene pertanto attribuito come segue:
RSU ore 4.442
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ore 6.071
Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
Il monte - ore complessivo spettante alle organizzazioni sindacali - pari a 6.071 ore - viene ripartito tra le stesse in base alla media tra il dato associativo (numero delle deleghe rilevate al 31 dicembre 2002) ed il dato elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle RSU del 19 - 22 novembre 2001); poiché in data 12 giugno 2003 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 - 2003, tale ripartizione viene effettuata con le seguenti modalità:
Fino al 12 giugno 2003 (4/9 del monte - ore complessivo, pari a 2.699 ore) tra le seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative nel quadriennio normativo 1998 - 2001, secondo biennio economico 2000 - 2001:
CGIL -FP
CISL - FPS
UIL - PA
CONFSAL - UNSA 1
FAS/CISAL-FAS
RDB PI
Federazione Nazionale UGL Statali/ANDCD
A decorrere dal 13 giugno 2003 (5/9 del monte ore complessivo, pari a 3.372 ore) tra le seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative nel quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003:
CGIL -FP
CISL - FPS
UIL - PA
CONFSAL - UNSA1
CISAL INTESA
FLP
1 Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNAAS, SNALS e SULPI
Di seguito si riporta il risultato di tale calcolo.
Organizzazioni sindacali | ore (1) | ore (2) | totale delle ore spettanti nel 2003 |
CGIL - FP | 696 | 884 | 1.580 |
CISL - FPS | 599 | 760 | 1.359 |
UIL - PA | 537 | 680 | 1.217 |
CONFSAL - UNSA | 719 | 917 | 1.636 |
FAS/CISAL-FAS | 2 | | 2 |
RDB PI | 123 | | 123 |
Fed. Naz. UGL Stat./ANDCD | 23 | | 23 |
CISAL INTESA | | 68 | 68 |
FLP | | 63 | 63 |
totale | 2.699 | 3.372 | 6.071 |
(1) Attribuite in quanto organizzazione sindacale rappresentativa nel quadriennio normativo 1998 - 2001, secondo biennio economico 2000 - 2001;
(2) Attribuite in quanto organizzazione sindacale rappresentativa nel quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003;
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (R S U)
Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. è riportato nel prospetto allegato alla presente nota.
Il permessi di spettanza del le RSU sono gestiti autonomamente dalle stesse, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
Come risulta dal sopracitato prospetto all.1, non sono stati attribuiti permessi alle RSU nelle sedi in cui non si sono tenute le elezioni. La relativa quota resta comunque disponibile qualora dette elezioni avessero luogo.
Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali
In attesa degli esiti dell'apposita sessione negoziale prevista dall'art. 7, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003 sulla fruibilità dei permessi sui luoghi di lavoro, la materia è disciplinata dall'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto dei "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999; hanno pertanto titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato:
i componenti delle RSU;
i dirigenti sindacali:
dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
-
delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8,comma 1 del CCNL del personale del Comparto "Ministeri";
-
componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.
Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni di natura sindacale.
I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera A) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCQ del 9 agosto 2000.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Permessi di spettanza delle RSU
Al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnate a ciascuna RSU le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi assicureranno la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente circolare tenendo puntuale conteggio delle ore di permessi fruite dai componenti delle RSU.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio III - i permessi fruiti dai componenti delle RSU.
Permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali
Le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi provvederanno a dare comunicazione dei permessi di cui alla presente lett. A) fruiti dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, utilizzando la procedura automatizzata secondo le istruzioni operative a suo tempo diramate.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui alla presente lett. A) a questa Direzione Generale - Ufficio III.
B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
L'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 - così come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e confermato dall'art. 5, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto il 18 dicembre 2002 - stabilisce che le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto "Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del già citato CCNQ sottoscritto il 18 dicembre 2002 è riportato nella tavola 21 allegata all'Accordo medesimo.
Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999.
Le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lett. A) della presente circolare.
In particolare, per le medesime ragioni sopra evidenziate, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera B) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi dell' art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Al fine di consentire all'amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della presente lettera B).
I suddetti uffici comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei permessi in questione, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione, a questa Direzione Generale - Ufficio III - dei permessi di cui alla presente lett. B) fruiti dalle organizzazioni sindacali.
C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
Ai sensi dell'art.12 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
I dirigenti sindacali indicati ai nn.1 e 2 (lett. a, b, c) della precedente lett. A) della presente circolare hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
I dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non retribuiti devono darne comunicazione scritta all'amministrazione di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lettera A) della presente circolare.
PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, al personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 27 febbraio 2001, il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione, per l'anno 2003, viene cosi determinato:
personale in servizio all'1.1.2003: 542 unità
542 x 67 minuti = 36.314 minuti
pari a 605 ore e 14 minuti arrotondate in 605 ore
Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del CCNQ in parola, viene attribuito, nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:
RSU | ORE 271 |
ORGANIZZAZIONI SINDACALI | ORE 334 |
Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
Le organizzazioni sindacali rappresentative di cui alle tavole allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 e confermate nelle tabelle allegate al CCQ sottoscritto il 27 febbraio 2001 aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2003 sono:
CONFSAL - UNSA2
DIRSTAT
CIDA / UNADIS MINISTERI
CISL FPS
CGIL FP
UIL PA
2 Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS e SNALS
Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 sopracitato la ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali rappresentative sopracitate è effettuata in proporzione alla rappresentatività accertata in base al solo dato associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con qualifica dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale, atteso che non si sono a tutt'oggi costituite le RSU, nel modo che segue:
Organizzazioni sindacali | ore |
CONFSAL - UNSA | 83 |
DIRSTAT | 74 |
CIDA/UNADIS MINISTERI | 71 |
CISL FPS | 60 |
CIGL FP | 31 |
UIL PA | 15 |
Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, alle organizzazioni sindacali indicate nella tabella 6) - area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi statutari.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1, comma 3, del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi dello stesso art.1, comma 2 , per la partecipazione alla riunioni degli organismi statutari.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Le Direzioni regionali provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti fruiti ai sensi dell'art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, a carico del monte ore come sopra determinato e ripartito, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo istituita, secondo le istruzioni operative a suo tempo impartite.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi di cui sopra a questa Direzione Generale - Ufficio III.
Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli uffici in indirizzo terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari ai sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.
Le Direzioni regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei suddetti permessi, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei suddetti permessi a questa Direzione Generale - Ufficio III
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (R S U)
Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. viene accantonato e reso disponibile qualora nel corso del 2003 si dovessero svolgere le elezioni delle RSU nell'autonoma area di contrattazione della dirigenza, ovvero avessero luogo successive contrattazioni relative all'utilizzo del contingente medesimo.
per IL DIRETTORE GENERALE
F.to Paolo Norcia
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Destinatari
Al Capo di Gabinetto del Ministro
Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Al Capo dei Dipartimenti
Ai Direttori Generali
Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti dei C.S.A.
LORO SEDI
Al Dirigente dell'Ufficio III
N.D.G.
e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio relazioni sindacali - Palazzo Vidoni
Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 R O M A
All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 00186 R O M A
All'EDS
SEDE
Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI
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